RECLAMO senza FINE e senza GIUSTA SOLUZIONE! Falso in ATTO PUBBLICO?

Il “caso strano delle case ex G.M.A. gestite dalla ex Provincia di Trieste” fa parlare e si discute su GIORNALI, TV, BLOG, Internet, SOCIAL, ecc.… e molti si chiedono come mai SENZA FINE? Tutti gli ENTI locali e nazionali interessati e la GIUSTIZIA sono informati. Il COMITATO inquilini di Via Margherita attende la SOLUZIONE che risulta dai DOCUMENTI storici veri reperiti negli ARCHIVI di STATO e non sono invenzione di qualcuno o di qualche corrente politica.  SONO DOCUMENTI e BASTA e alla luce della legislazione vigente nel periodo 1947-1954 del Governo legittimo G.M.A. e successiva dopo il 1954 va data la soluzione.

Vedi LINK:

https://blogstelle.altervista.org/poche-parole-tanti-documenti-parlano-case-ex-g-m-a-a-trieste/

A questo punto la domanda viene spontanea, siamo nella situazione dell’Art. 476 del Codice Penale che risale al 1930 e successivi? Una sintesi di quanto emerge dalla consultazione nel Web, non essendo esperti nelle questioni giuridiche, ma comunque cittadini in attesa di risposte sulla restituzione del danno già sentenziato dalla Corte di Cassazione e sulla restituzione degli alloggi in proprietà agli aventi diritto dal luglio 2002 in poi come tutto ben documentato nel BLOG.

Codice penale
Regno d’Italia
1930

Fattispecie di falsità materiale
La falsità è materiale quando è la provenienza dell’atto in sé a essere fasulla, alterata o contraffatta, indipendentemente dalla verità dei fatti in esso attestati.
Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale
Gli artt. 476, 477 e 478 prevedono tra distinte fattispecie di falsificazione materiale ovvero contraffazione e alterazione commesse dal pubblico ufficiale, aventi a oggetto rispettivamente atti pubblici, certificati o autorizzazioni amministrative e copie autentiche di atti pubblici o privati e attestati del contenuto di atti.
Falsità materiale commessa dal privato
L’art. 482 punisce invece le stesse condotte di cui agli articoli citati poste in essere, però, da un privato, mentre gli artt. 485 e 486 sanzionano penalmente la falsificazione di scritture private ovvero chiunque formi una scrittura privata abusando di un foglio firmato in bianco.
Fattispecie di falsità ideologica
La falsità ideologica in atti consiste invece nell’attestazione di fatti e situazioni non veritieri. L’atto è quindi autentico dal punto di vista formale, ma il suo contenuto è infedele alla realtà.
Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale
L’art. 479 punisce il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta in un atto pubblico fatti non veritieri. L’art. 480 punisce invece il pubblico ufficiale che commetta la falsificazione ideologica in certificati o in autorizzazioni amministrative.
Falsità ideologica commessa dal privato
Una sanzione meno grave spetta invece, secondo l’art. 483, al soggetto privato che dichiari fatti non veritieri al pubblico ufficiale incaricato di redigere un atto pubblico.

>>>>>>>>>>  e ancora da altra fonte:

Art. 476 Falsita’ materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsita’ concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione e’ da tre a dieci anni.

Istituti processuali:
Procedibilità: UFFICIO

Competenze: TRIBUNALE monocratico (udienza prelim.)

Arresto: NON CONSENTITO

Fermo: NON CONSENTITO (comma I) CONSENTITO (comma II)

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE

Art. 478 Falsita’ materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti
[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall’originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
[II]. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso [2699, 2700 c.c.], la reclusione è da tre a otto anni.
[III]. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni [482, 492, 493].

Istituti processuali:
Procedibilità: UFFICIO

Competenze: TRIBUNALE monocratico (udienza prelim.secondo comma)

Arresto: FACOLTATIVO (primo e secondo comma)

Fermo: CONSENTITO (secondo comma)

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO (primo e secondo comma)

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE (primo e secondo comma)

Art. 479 Falsita’ ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici
[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476 [487, 493; 1127 c. nav.].

Istituti processuali:
Procedibilità: UFFICIO

Competenze: TRIBUNALE monocratico (udienza prelim.)

Arresto: FACOLTATIVO

Fermo: CONSENTITO (in relazione all’art. 4762)

Custodia cautelare in carcere: CONSENTITO

Altre misure cautelari personali: CONSENTITE

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E per una rapida consultazione del visitatore del BLOG:

Il Comitato degli inquilini non abbandona facilmente le richieste che sono basate su DOCUMENTI VERI e non accettano interpretazioni più o meno legittime o politiche di comodo dei poteri forti, ma SOLTANTO QUELLE LEGITTIME che competono alla GIUSTIZIA.

Per dettagli e informazioni vedi i LINK dai quali si capisce il senso se si vuole capire!!
http://stranocasoviamargherita.altervista.org
e poi
http://margheritatsdocumenti.altervista.org
IL CONTRATTO di assegnazione del 1952 e fate attenzione alla DELIBERA 1308/D del 17 giugno 1952 citata nell’ATTO che fa in sostanza riferimento alla N° 689 del 25 marzo 1952 citata in inglese e italiano dal G.M.A. Il concatenamento è OVVIO per chi legge i DOCUMENTI veri. Si ricorda che la Delibera 1308 corregge la graduatoria del concorso degli aventi diritto e non modifica la sostanza dell’ATTO 689.
http://stranocasoviamargherita.altervista.org/index_file/Page389.htm

Non si può presentare in poche righe una MONTAGNA di documenti che sono comunque in mano alla Giustizia, ma da questi pochi flash si può capire che il reclamo del COMITATO inquilini è motivato e non campato in aria anche se per molto tempo le richieste sollevate e fatte erano gestite in sordina per non fare sentire ai cittadini la VOCE del COMITATO.

E poi si ricorda la COSTITUZIONE ITALIANA  Art.21 – tratto dal Web:

Dopo l’esposizione del “caso strano case ex G.M.A.” del periodo dopo 1947 con il Governo G.M.A.  in base a DOCUMENTI VERI viene spontaneo precisare che gli ERRORI, IMPRECISIONI, SVISTE, INTERPRETAZIONI ERRATE, VOLONTA’ ARBITRARIE, ecc…. si possono sempre CORREGGERE e c’è sempre TEMPO PER RIMEDIARE e non PERSEVERARE nell’ERRORE e dare finalmente agli inquilini di Trieste e/o loro eredi ciò che è stato tolto e far valere quel DIRITTO che qualsiasi Stato di Diritto garantisce ai cittadini – vedi anche COSTITUZIONE ITALIANA.

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Pubblicato da blogstelle

Cittadino interessato alle attualità