Giustizia mancata ….1a parte e 2a parte

Giustizia mancata o forse NO …….Caso reale!

Cari cittadini italiani, per conoscere tutti infiniti casi di Giustizia mancata forse non è sufficiente l’enciclopedia Treccani, ma questa storia ha davvero dell’incredibile.

Il caso viene alla mia evidenza per puro caso incontrando sul Molo Audace a Trieste una persona speciale. Speciale perchè è seduto sulla panchina al riva al mare immerso nei suoi pensieri con lo sguardo verso l’infinito mare alla ricerca dell’ispirazione. E’ evidente che è in fase di sofferenza e dopo averlo scrutato decido di attaccare un discorso. Dal dialogo risulta che non ha un problema personale, ma un problema che riveste un gruppo di cittadini che rappresenta tutti dipendenti o ex dipendenti della Provincia di Trieste. Alla luce delle prospettate modifiche amministrative della Repubblica Italiana ossia l’eliminazione delle Provincie rende il problema ancora più pressante. Il percorso giustiziario pare per nulla facile, ma con elementi di base che portano a ipotizzare che qualcosa di anomalo è veramente accaduto nel dopoguerra sul Territorio Libero di Trieste (TLT) e negli anni successivi e chiama giustizia.

Riassumo la storia che mi viene raccontata con dettagli tali da poterli considerare attendibili e quindi:

Sintesi della richiesta dei cittadini triestini dipendenti della Provincia di Trieste per ottenere riconosciuto il diritto di proprietà all’immobile di cui sono stati assegnatari nel 1952.

Il Governo Militare Alleato GMA sul Territorio Libero di Trieste TLT dopo la IIa Guerra Mondiale terminata nel 1945 si è prodigato a ricostruire il patrimonio edilizio. A tale scopo ha emanato Ordini N° 117/49 e N°222/49 (Leggi del GMA pari alle Leggi Italiane mai decretati come superati o decaduti e con il subentro dell’Italia nel 1954 totalmente automaticamente recepite dalla legislazione italiana) per dettare le modalità per la costruzione di immobili e per finanziamento a fondo perduto e con eventuali integrazioni a carico di Enti costituiti allo scopo e cioè Cooperative tra i dipendenti degli Enti (Comuni o Provincie) affinchè con opportune graduatorie i relativi soci potevano godere del diritto in proprietà dell’abitazione per sé e familiari. La modalità per la costruzione di immobili siti in Via Margherita 4,4/1-2-3 a Trieste è stata la seguente: Costituzione della cooperativa tra i dipendenti della Provincia di cui erano soci tutti i dipendenti dell’Amministrazione provinciale (art. 2 dello Statuto della Coop.), tramite una graduatoria venivano individuati N° 40 dipendenti della Provincia di Trieste.

La formula del finanziamento integrativo di Lit. 33.000.000.- a fronte del contributo a fondo perduto del G.M.A. di Lit. 52.000.000.- (costo complessivo terreno più costruzioni Lit. 85.000.000.-) prescelta dalla Cooperativa tra i dipendenti della Provincia in base all’ art. V° dell’Ordine n. 117/49 e art. 1 dell’Ordine 222/49 disposizione del GMA era la formula di patto di futura vendita recepito:

*dalla Provincia di Trieste con deliberazione n. 689/D/52 avente per oggetto: “Affittanza di quaranta alloggi delle nuova case costruite dalla Provincia per i propri dipendenti in via Margherita”

*dall’art. 2 lett. c) dello Statuto della Cooperativa “che ha per scopo“ l’assegnazione in proprietà ai Soci di appartamenti aventi le caratteristiche suddette e nel limite dei vani previsti dall’art. 49 del precitato T.U.

*dall’art. 4 lett. e) dello Statuto della Cooperativa dove “i soci sono obbligati a pagare anticipatamente puntualmente le rate per l’acquisto in proprietà della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione e nel contratto di mutuo edilizio individuale”

Il finanziamento integrativo di Lit. 33.000.000.- veniva coperto con mutuo cinquantennale il cui rateo annuale di Lit. 1.406.912- più Lit. 850.000.- annuali per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, imposte e tasse, ecc….erano a carico dei soci della Cooperativa che vi provvedevano con quote mensili come canone di locazione (con patto di futura vendita o rata per l’acquisto in proprietà della casa assegnata) per il periodo della durata del mutuo.

Alla scadenza del mutuo di 50 anni periodo 1952-2002 la proprietà doveva essere intestata al socio della Cooperativa dei dipendenti della Provincia di Trieste o ai suoi eredi come lo Statuto della Cooperativa prevede ed il quale la Provincia di Trieste da un certo punto in poi non ha più applicato.

****La vendita con “patto di futura vendita o patto di riservato dominio”, ai sensi dell’art. 1523 del Codice Civile, regola la vendita di qualcosa, mobile o immobile, ovvero l’acquisizione del diritto di proprietà condizionato al pagamento dell’intero prezzo pattuito precedentemente tra le parti. La particolarità di questa tipologia di contratto sta nella possibilità di acquistare un bene mediante pagamento a rate con la possibilità di godere di esso subito, assumendosi i rischi relativi ad eventuale danneggiamento o perimento del bene stesso, OTTENENDO PERO’ LA PROPRIETA’ EFFETTIVA SOLO CON IL PAGAMENTO DELL’ULTIMA RATA E QUINDI CON L’ESATTA CORRESPONSIONE DEL PREZZO STABILITO (art. 1465 c.p.c.)

****Cass.civ. sez I, 14 giugno 2000, n. 8101, R cc. C. Salerno (C.c. art. 2118 c.c. art. 2043; L. 14 febbraio 1963, n. 60)

“In tema di edilizia economica popolare, l’assegnatario (n.d.r. Socio della Cooperativa) che abbia maturato i requisiti previsti per legge per ottenere la cessione della proprietà dell’alloggio (n.d.r. il pagamento dell’ultima rata per l’acquisto in proprietà della casa assegnata – art. 4 lett. e) dello Statuto) E’ TITOLARE DI UN DIRITTO SOGGETTIVO PERFETTO, SOTTRATTO DALLA DISCREZIONALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE E, COME TALE SUSCETTIBILE DI TUTELA AVANTI ALLA’ A.G.O.

NE CONSEGUE CHE IL COLPEVOLE RITARDO DELL’AMMINISTRAZIONE NELL’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI TRASFERIRE LA PROPRIETA’ ALL’ASSEGNATARI PUO’ GIUSTIFICARE LA RICHIESTA DI CONDANNA DELL’AMMINISTRAZIONE STESSA AL RISARCIMENTO DEL DANNO

La questione deriva dal fatto che la Provincia di Trieste, pur onorando inizialmente gli Ordini del GMA, *INCASSA in conto proprio dal GMA il contributo a fondo perduto di Lit. 52.000.000.- da questi invece destinato alla Cooperativa edilizia tra i dipendenti della Provincia di Trieste.

*INTAVOLA LA PROPRIETÀ DEL TERRENO E DEI FABBRICATI A NOME DELLA PROVINCIA DI TRIESTE.

*PONE la quota annuale di Lit. 1.406.912.- di restituzione del mutuo cinquantennale di Lit. 33.000.000.- più spese di Lit. 850.000.- per spese di manutenzione ordinaria/straordinaria, imposte e tasse, ecc… a carico degli inquilini con canone di locazione “con patto di futura vendita (delib.689/D/52).

Con il subentro dell’Italia sul TLT e con la cessazione del GMA, successivamente ”la formula di patto di futura vendita” scompare dalle Delibere della Provincia di Trieste e viene definito semplicemente “canone di locazione” soggetto alla legislazione nazionale relative agli affitti, IN BASE ALLA QUALE LA PROVINCIA APPLICA I “NUOVI AFFITTI”.

I soci della Cooperativa dei dipendenti della Provincia di Trieste hanno costituito il COMITATO tra gli inquilini delle case della Provincia di Trieste e reclamano la proprietà per gli immobili che hanno ottenuto in base agli Ordini del GMA N°117 e N° 222 e Delibera N° 689/D del 25/3/1952 della Provincia di Trieste e precisamente la proprietà a decorrere dal 2002 in poi.

E’ evidente che dalla Delibera N° 689/D dd.25 marzo 1952 in poi si sono susseguite a cura della Provincia di Trieste altre Delibere, Regolamenti e decisioni non sempre conformi al patto originale di futura vendita che discende dalle LEGGI del GOVERNO MILITARE ALLEATO e poi la REPUBBLICA ITALIANA. Le Leggi prevalgono su qualsiasi Delibera o Regolamento dell’Ente locale non conforme alla legge originaria.

 

Ecco questo è la disperazione del cittadino speciale incontrato a Trieste perché si sente derubato di un diritto che pensava di conseguire con il diligente pagamento del “canone locazione = patto di futura vendita” per 50 anni e poi scoprire che il diritto di proprietà non viene riconosciuto dall’Ente pubblico Provincia di Trieste, esistente ora e non si sa ancora per quanto tempo.

Non ho potuto che consolarlo e auspicare che la Giustizia faccia il suo corso e che in base ai dati cosi dettagliati possa riconoscere i diritti degli inquilini costituitisi nel Comitato nella fase processuale in corso.

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e segue la IIa parte ….. non si coglie il senso!!

Giustizia mancata – la saga continua! Non si coglie ancora il senso?

Cari cittadini italiani, per conoscere tutti infiniti casi di Giustizia mancata forse non è sufficiente l’enciclopedia Treccani, ma questa storia ha davvero dell’incredibile e per cogliere meglio il senso del mio articolo “Giustizia mancata o forse NO?…….Caso reale!” scritto il 21. Luglio 2014, dopo ulteriore approfondimento con la già citata persona speciale bene informata, preciso di seguito alcuni dati ed elementi per motivare meglio la richiesta dei cittadini triestini dipendenti della Provincia di Trieste per ottenere riconosciuto il diritto di proprietà all’immobile di cui sono stati assegnatari nel 1952.

Dopo la IIa Guerra mondiale nei territori del Nord-Est e precisamente ai confini con la Jugoslavia veniva creata una zona il T.L.T. Territorio Libero di Trieste. Precisamente con il Proclama N° 1 di data 15. Settembre 1947 tutti i poteri di Governo ed Amministrativi nella Zona T.L.T. in cui erano di stanza Forze britanniche ed americane, come pure la giurisdizione sugli abitanti della Zona stessa furono attribuiti al Comandante Maggiore Generale T.J.W.Winterton e tali poteri furono in vigore fino al 26. Ottobre 1954 ore 10.00. La denominazione ben nota ai cittadini triestini Headquarters Allied Military Government British-United States Zone Free Territory of Triest Department of Public Services ossia Governo Militare Alleato Zona Britannico Americana Territorio Libero di Trieste – Abbr. G.M.A. T.L.T..

Il Governo Militare Alleato si è prodigato a ricostruire il patrimonio edilizio. A tale scopo ha emanato Ordini N° 117/49 in data 25.Maggio 1949 a firma di Generale di Brigata S.U. – Direttore Generale per gli Affari Civili Ridgely Gaither e N° 222/49 in data 30. Novembre 1949 a firma di Generale di Brigata S.U. – Direttore Generale per gli Affari Civili Ridgely Gaither (Ordini-Leggi del G.M.A. pari alle Leggi Italiane mai decretati come superati o decaduti e con il subentro dell’Italia nel 1954 totalmente automaticamente recepite dalla Legislazione italiana) per dettare le modalità per la costruzione di immobili residenziali con finanziamento a fondo perduto e con eventuali integrazioni a carico di Enti costituiti allo scopo e cioè Cooperative tra i dipendenti degli Enti (Comuni o Provincie) affinchè con opportune graduatorie i relativi soci potevano godere del diritto in proprietà dell’abitazione per sé e familiari. La modalità per la costruzione di immobili siti in Via Margherita 4,4/1-2-3 a Trieste è stata la seguente: Costituzione della cooperativa tra i dipendenti della Provincia di cui erano soci tutti i dipendenti dell’Amministrazione provinciale (art. 2 dello Statuto della Coop.), tramite una graduatoria venivano individuati N° 40 dipendenti della Provincia di Trieste.

La formula del finanziamento integrativo di Lit. 33.000.000.- a fronte del contributo a fondo perduto del G.M.A. di Lit. 52.000.000.- (costo complessivo terreno più costruzioni Lit. 85.000.000.-) prescelta dalla Cooperativa tra i dipendenti della Provincia in base all’ art. V° dell’Ordine n. 117/49 e art. 1 dell’Ordine 222/49 disposizione del G.M.A. era la formula di patto di futura vendita recepito:

*dalla Provincia di Trieste con deliberazione n. 689/D/52 di data 25. Marzo 1952 avente per oggetto: “Affittanza di quaranta alloggi delle nuova case costruite dalla Provincia per i propri dipendenti in via Margherita”

*dall’art. 2 lett. c) dello Statuto della Cooperativa “che ha per scopo“ l’assegnazione in proprietà ai Soci di appartamenti aventi le caratteristiche suddette e nel limite dei vani previsti dall’art. 49 del precitato T.U.

*dall’art. 4 lett. e) dello Statuto della Cooperativa dove “i soci sono obbligati a pagare anticipatamente puntualmente le rate per l’acquisto in proprietà della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione e nel contratto di mutuo edilizio individuale”

Il finanziamento integrativo di Lit. 33.000.000.- veniva coperto con mutuo cinquantennale – 50 anni – il cui rateo annuale di Lit. 1.406.912- più Lit. 850.000.- annuali per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, imposte e tasse, ecc….erano a carico dei soci della Cooperativa che vi provvedevano con quote mensili come canone di locazione (con patto di futura vendita o rata per l’acquisto in proprietà della casa assegnata) per il periodo della durata del mutuo.

La deliberazione della Provincia di Trieste n. 1308/D/52 del 17.Giugno 1952 modifica la graduatoria deliberata con la delibera n. 689/D/52 di data 25.Marzo 1952 dei richiedenti l’assegnazione degli alloggi, in seguito al ricorso di due candidati, rendendo così la graduatoria definitiva e ai primi 40 dipendenti della Provincia di Trieste veniva assegnato l’alloggio in Via Margherita con l’applicazione del canone di locazione con patto di futura vendita stabilito dall’Art. V° dell’ordine n. 117/49 e dall’art. I° dell’Ordine n. 222/49 del G.M.A..

Infatti la Provincia di Trieste AMG-FTT stipula in data 25. Giugno 1952 Rep. 3866 mercoledì in persona del Segretario Generale della Provincia di Trieste in presenza del Presidente della Provincia di Trieste e l’inquilino dipendente della provincia di Trieste in esecuzione della deliberazione n. 1308/D/52 di data 17. Giugno 1952 (Nota: delibera esplicitamente citata nel contratto!!), dichiarato immediatamente eseguibile a norma dell’art. XII dell’ordine n. 174 di data 11.Agosto 1949 del G.M.A. il CONTRATTO di LOCAZIONE e CONDUZIONE con validità dal 1.Luglio 1952 con tacita proroga di anno in anno fissando le modalità di conduzione.

In base allo Statuto della Cooperativa tra i dipendenti della Provincia di Trieste ed in base ai Regolamenti emanati nel caso di decesso del dipendente della Provincia poteva subentrare il coniuge. Infatti la Provincia di Trieste in presenza del Dirigente del Settore Finanze dell’Amministrazione Provinciale di Trieste e la vedova del dipendente in data 27. Aprile 1999, Rep. 7664/99, premesso che con contratto Rep. 3866 del 25.06.1952 la Provincia di Trieste dava già in locazione al marito l’alloggio dal 1. Luglio 1952, stipula il subentro della vedova al contratto di locazione al defunto marito con decorrenza 1.Luglio 1999 con scadenza prevista al 31.12.2002, salvo proroghe ai sensi di Legge.

Quindi in base ai CONTRATTI stipulati con la Provincia di Trieste in virtù agli Ordini del G.M.A., pagato regolarmente il canone di locazione con patto di futura vendita 1952-2002, per tutta la durata prevista di 50 anni, si è concretizzata la condizione per cui la proprietà doveva essere intestata al socio della Cooperativa dei dipendenti della Provincia di Trieste assegnatario dell’alloggio o ai suoi eredi come lo Statuto della Cooperativa prevede ed il quale la Provincia di Trieste da un certo punto in poi non ha più applicato.

E’ evidente che dalla Delibera N° 689/D del 25 marzo 1952 e Delibera N° 1308/D del 17.Giugno 1952 in poi si sono susseguite a cura della Provincia di Trieste altre Delibere, Regolamenti e decisioni non sempre conformi al patto originale di futura vendita che discende dalle LEGGI del GOVERNO MILITARE ALLEATO e poi la REPUBBLICA ITALIANA. Le Leggi del G.M.A. (leggi Ordini) prevalgono su qualsiasi Delibera o Regolamento dell’Ente locale non conforme alla legge originaria. Comunque la lettura dei Documenti e Ordini e dei Contratti stipulati con gli inquilini assegnatari degli alloggi nel 1952 in poi dimostra chiaramente l’intenzione di riconoscere la proprietà alla scadenza del periodo di 50 anni a condizione di rispettare le clausole. Quindi agli inquilini o loro eredi aventi diritto a cura della Provincia di Trieste va formalizzata l’iscrizione della proprietà al Tavolare ossia al Catasto edilizio urbano di Trieste sin dal 2002.

Il problema riguarda un gruppo di cittadini ossia dipendenti o ex dipendenti della Provincia di Trieste. Alla luce delle prospettate modifiche amministrative della Repubblica Italiana ossia l’eliminazione delle Provincie rende il problema ancora più pressante.

Spero che il riassunto sia conforme a quanto raccontato dalla persona speciale che ho avuto modo di incontrare e conoscere meglio. La documentazione è a disposizione per chi desidera approfondire i temi esposti.

Ora si coglie il senso o NO dell’esposizione? Si reclama la PROPRIETA’ ovvio!

Il percorso giustiziario pare per nulla facile, ma gli elementi di base sopra riportati portano a ipotizzare che qualcosa di anomalo è veramente accaduto nel dopoguerra sul Territorio Libero di Trieste (T.L.T.) e negli anni successivi con il subentro della Repubblica Italiana e chiama ancora giustizia vera.

Per ulteriori indicazioni vedi articolo: “Giustizia mancata o forse NO….. Caso reale!”

Allegata per ulteriore conferma di quanto descritto:

 

Lettera ufficiale GMA
Lettera ufficiale GMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia Lettera di approvazione del G.M.A. ossia ALLIED MILITARY GOVERNMENT British – United States Zone – Free Territory of Trieste DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS AND UTILITIES del 17. Maggio 1952 a firma del Colonel C.E. Eugene J. Stann – Chief Dept. of Public Works and Utilities

Il significato dell’approvazione è il riconoscimento della Delibera N° 689/D del 25. Marzo 1952 e delle modalità fissate nell’Ordine n° 117/1949 all’art. 5, Sezione I, cioè assegnazione dell’appartamento con canone di locazione con la formula di “patto di futura” vendita con scaduto il mutuo di 50 anni voltura in proprietà.

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I due articoli riassumono per sommi capi la questione risalente al periodo 1947-1954 ai tempi del G.M.A. Governo Militare Alleato che ha governato sul Territorio Libero di Trieste.

Dai documenti reperiti nell’ Archivio di Stato risulta chiaramente la volontà del G.M.A. di ricostruire il patrimonio immobiliare del Territorio con finanziamento a fondo perduto e con aggiunta dei finanziamento da parte di Enti appositamente costituiti in base agli Ordini (Leggi) del G.M.A. Nel caso specifico l’Ente a cui è stato indirizzato il finanziamento è la COOPERATIVA tra i dipendenti della Provincia di Trieste che a tale scopo è stata costituita con proprio STATUTO e REGOLAMENTO.  Quindi trattasi di COOPERATIVA con i suoi soci tutti dipendenti della Provincia di Trieste e NON della Provincia di Trieste. In questo sta tutto il problema sulla identificazione del beneficiario del finanziamento e cioè in base ai documenti reperiti è la COOPERATIVA dei dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste. Dopo 50 anni alla scadenza del mutuo pagato integralmente si perfeziona il diritto alla proprietà vista la formula indicata dal G.M.A. e cioè la formula di patto di futura vendita e non semplice affitto per gli alloggi avuti in assegnazione.

Ed ecco la DOCUMENTAZIONE all’indirizzo LINK:

http://stranocasoviamargherita.altervista.org

Pare molto chiaro, vero?

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Pubblicato da blogstelle

Cittadino interessato alle attualità

Una risposta a “Giustizia mancata ….1a parte e 2a parte”

  1. Questa SI che è una bella descrizione sintetica che evidenzia i fatti accaduti ai tempi del Territorio Libero di Trieste e Governo del G.M.A. e mette in evidenza che gli ORDINI del G.M.A. non sono stati rispettati in pieno e quindi l’assegnazione in proprietà degli alloggi ai legittimati soci della Cooperativa dei dipendenti della Provincia di Trieste decorre dal 2002 e va formalizzata. Sono curioso quanto tempo ci vorrà per fare giustizia.

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