Caso case ex G.M.A. a Trieste sempre attuale nelle mani della GIUSTIZIA!

Gli inquilini delle case ex Provincia di Trieste costruite dal G.M.A. Governo Militare Alleato a Trieste nel periodo 1947-1954 non demordono e gli Avvocati continuano con le procedure previste dalle vie legali per far valere il DIRITTO che discende dalla volontà del Governo legittimo G.M.A. e dai documenti veri che sono stati ritrovati negli Archivi di Stato a cura del Comitato degli inquilini e illustrati nel BLOG.

 

Si riporta di seguito il TESTO dell’ATTO DI CITAZIONE – DIFFIDA inviato agli ENTI interessati che devono dar corso alla sentenza di Cassazione con opportuni …..omissis….

STUDIO LEGALE………
a
TRIBUNALE CIVILE DI TRIESTE
Atto di citazione
Gli istanti: ……omissis……ricorrenti inquilini di case ex G.M.A. a Trieste in causa…….
Attori-
CONTRO
-Provincia di TRIESTE in persona del commissario ……
-Regione Friuli Venezia Giulia, in persona dell’Assessore ……
-ATER (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Trieste) in persona del Direttore Generale

– convenuto-
PREMESSO CHE
Il presente atto interviene a seguito di due giudizi, primo grado TAR Trieste e Corte d’Appello di Trieste nonché giudizio innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, pronunciata con due diverse sentenze (la sentenza n. 25602/2016 e la n. 24083/2017), si ritiene opportuno ripercorrere a grandi linee la vicenda fattuale.
– Gli istanti agiscono con citazione il giorno 11.10.2007 innanzi al Tribunale civile di Trieste, convenendo la Provincia di Trieste e la Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofolo poiché dipendenti o pensionati della Provincia di Trieste, dichiarando di essere locatari degli appartamenti dello stabile in via Margherita, 4, in Trieste, costruiti nel 1952 con contributo a fondo perduto del GMA (Governo Militare Alleato) e poi della Repubblica italiana per il 65%, e con mutuo contratto con l’istituto di Credito Fondiario della Tre Venezia per il rimanente 35%.
In seguito a pattuizione contenuta nel regolamento della Provincia del 1.5.1978, il canone previsto era stato aumentato, con ulteriore imposizione, ad alcuni dei locatari, della firma di nuovi contratti.
Pertanto, gli istanti agivano in giudizio al fine di accertare, così come da sentenza:
– “Il maggior pagamento a titolo di canone di locazione, essendo inapplicabile la legge n. 392 del 1978, con riserva di ripetizione;
– la preclusione all’esercizio del diritto di riscatto degli immobili, con riserva di risarcimento;
– impedimento al godimento del terreno sul quale era stato edificato altro immobile;
– la violazione del divieto di utilizzare gli appartamenti per fine di lucro, o di destinarli ai terzi non dipendenti o pensionati della Provincia di Trieste, e di locare gli stessi a prezzi di libero mercato, con accertamento di danni morali ed esistenziali da quantificarsi in separato giudizio”.
La decisione del Tribunale adito è di parziale accoglimento, con sentenza n. 652/2010, (per la parte che quì rileva): “…accerta e dichiara che il corrispettivo di godimento degli alloggi…era originariamente rappresentato dal cd. canone sociale, con diritto degli attori… di ripetizione degli importi versati in eccesso, oltre gli interessi, salva la prescrizione eccepita in giudizio”;
Conseguentemente a tale sentenza, proponeva appello, presso la Corte d’Appello di Trieste, nel giudizio rubricato RG. 673/10, la Provincia di Trieste e Fondazione Antonio Caccia e Mario Burlo Garofolo con cui denunciavano l’erroneità dell’impugnata sentenza, per i seguenti motivi:
1. Di non aver tenuto conto di quanto stabilito nel “regolamento per la locazione degli stabili provinciali” che rinvia, quanto alla quantificazione dei canoni, alle vigenti norme in materia di locazione ad uso abitativo, sulla base degli appositi atti d’indirizzo emanati dalla Giunta Provinciale (art. 7, secondo comma)
2. Per essersi pronunciata sul merito di domande -quale quelle di riscatto, di accertamento della comproprietà degli alloggi e di divieto dell’utilizzo di quest’ultimo per fini di lucro – ritenute nulle dal primo giudice, per difetto dei requisiti di cui all’art. 163, nn. 3 e 4 c.p.c., e non integrate entro il concesso termine di cui all’art. 164, quinto comma, c.p.c.
3. Per aver disposto la compensazione delle spese di lite, sostenendo che le domande degli attori ed intervenienti in primo grado sono state pressoché integralmente respinte.
In riferimento ai motivi proposti la Corte d’Appello di Trieste dichiara quanto al motivo sub 1) il non accoglimento della censura, in quanto, dalla confusa fascicolazione risulta che il regolamento cit. è stato versato in causa non nella sua interezza, pertanto, la Corte non ha potuto apprezzare il contenuto dell’art. 7, secondo comma, del Regolamento in questione, sul quale gli appellati principali hanno fondato le loro censure;
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, poiché, trattandosi di domande respinte dal Tribunale difetta il necessario requisito della soccombenza; La terza censura, invece, risulta infondata, dal momento che, la domanda di quasi tutti gli attori ed intervenienti in primo grado, è stata, seppur solo in parte, accolta, per cui nessuna soccombenza in capo agli stessi poteva essere ravvisata.
A seguito della sentenza n. 701/13 pronunciata dalla Corte d’Appello di Trieste, presentava ricorso n. 26390/13 la Provincia di Trieste, nonché la Fondazione Antonio di Caccia e Maria Burlo Garofolo avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste depositata il 21.08.2013.
Inoltre, propongono controricorso e ricorso incidentale alcuni degli attori originari, mentre i restanti soggetti depositano una semplice memoria di costituzione.
La Suprema Corte di Cassazione rileva, in primo luogo:
– l’inammissibilità del ricorso incidentale poiché privo di specificità, non contenendo alcuna censura contro la sentenza di primo grado, né l’indicazione dei motivi di ricorso ex art. 360 c.p.c.;
– l’inammissibilità del ricorso principale presentato dalla Fondazione Antonio Caccia e Maria Burlo Garofalo per mancanza della procura speciale;
– rigetta il ricorso principale della Provincia, compensando tra tutte le parti le spese processuali.
– Statuisce la sussistenza dei presupposti per il versamento il versamento, da parte dei ricorrenti principali e incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale e incidentale come previsto da legge.
– In data 26.04.2017 viene presentata diffida contro la Provincia di Trieste al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 25602/16
TANTO PREMESSO
Contestato che la somma pagata in eccedenza dagli istanti rispetto a quanto dovuto a titolo di canone di locazione, quantificata in € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) circa, oltre gli interessi, che si sottopone a verifica contabile da parte dell’ATER (Azienda Territoriale per l’edilizia residenziale di Trieste) che conserva la documentazione contabile degli introiti dei canoni di locazione versati dagli inquilini, dal 1978 anno di applicazione dell’Equo canone L. 392/78 non dovuto tutt’oggi, oltre gli interessi legali. L’art. 2033 c.c., il quale prevede la figura dell’indebito oggettivo, ravvisabile nel caso de quo, in cui i debitori per errore versano al loro creditore una somma maggiore rispetto a quella dovuta. Pertanto, a fronte di un titolo esecutivo, gli attori sopracitati
CITANO
– ATER (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Trieste) in persona del Direttore Generale, ……..;
– Regione Friuli Venezia Giulia, in persona dell’Assessore …….;
A comparire dinanzi al Tribunale di Trieste, nei suoi noti locali, ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., all’udienza del giorno ……….2019, alle ore di rito, Giudice designando, con invito a costituirsi nei termini e nelle forme stabilite dall’art. 166 c.p.c., con avvertimento che la mancata costituzione o la costituzione oltre i termini comporterà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., e che non comparendo si procederà in sua dichiaranda contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito:
1) Accertare la fondatezza della pretesa, quantificando la somma versata in eccedenza e gli interessi legali maturati dagli istanti, fino all’eventuale soddisfo;
2) E per effetto condannare l’ATER (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Trieste) alla restituzione delle somme versate indebitamente, oltre gli interessi legali, dal 1978 a tutt’oggi, al fine di dare esecuzione alla sentenza pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione n. 25602/16.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
Con ogni ulteriore facoltà di riserva documentale.
Ai fini del pagamento del contributo unificato, di cui al d.p.r. n. 115/02, si dichiara che il valore della controversia è indeterminato e, pertanto, il valore della contributo unificato è pari ad € ……..
Si depositano i seguenti documenti:
1. sentenza Tribunale Civile di Trieste n. 179/2015;
2. Corte d’Appello di Trieste n. 701/13;
3. Sentenza Cassazione n. 25602/2016.
Roma, data deposito
Avv. F.M.

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Ecco quanto si reclama per aver pagato canoni di locazione maggiorati con Delibere illegittime della ex oramai Provincia di Trieste in eccesso rispetto quanto dovuto.

Si confida nella GIUSTIZIA che finalmente possa fare chiarezza su questo “caso definito strano” viste le molte problematiche scaturite dalla errata gestione rispetto la volontà del G.M.A..

Inoltre si ricorda che è ancora sospesa la questione della PROPRIETA’ degli ALLOGGI che decorre secondo il Comitato degli inquilini dal 1. Luglio 2002 agli aventi diritto assegnatari degli alloggi nel giugno 1952 e/o loro eredi se deceduti in accordo allo STATUTO e REGOLAMENTO della “Cooperativa tra i dipendenti della Provincia di Trieste”  – Vedi Documenti nel Blog!!

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Pubblicato da blogstelle

Cittadino interessato alle attualità