ELENCO ATTI per comprendere il caso strano CASE ex G.M.A. a Trieste

ELENCO SEQUENZIALE di ATTI relativi alle CASE ex G.M.A. a Trieste

Il caso delle case ex G.M.A. a Trieste oramai definito “caso strano” in cerca di soluzione che ancora OGGI è possibile con la volontà di chi vuole applicare la GIUSTIZIA e DIRITTO.

I DOCUMENTI citati sono in mano alla Giustizia e ENTI interessati ed è sufficiente leggerli in sequenza.

Riassunto per ricordare la complessa vicenda che risulta chiara con lettura di TUTTI gli ATTI:

Origine dello “satus giuridico” della case di proprietà della Provincia di Trieste
di:
* via Donatello /viale R. Sanzio
* via Margherita

Così :
L’articolato del “Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste” del 1978 (doc. n. 1)
art. 1
“Il presente Regolamento fissa le norme per la locazione e l’uso degli immobili di proprietà della Provincia di Trieste e da questa destinati ad alloggi per i propri dipendenti in servizio.
Solo in caso di esuberanza di alloggi sfitti rispetto alle richieste dei dipendenti provinciali in servizio, l’Amministrazione può locare gli alloggi stessi, a persone già alle dipendenze della Provincia e collocate a riposo ed alle rispettive famiglie.
art. 4
…..omissis….“La locazione viene mantenuta anche dopo il collocamento a riposo dell’assegnatario. In caso di sua morte in servizio o dopo il collocamento in pensione, il contratto viene trasferito ai seguenti congiunti, se già coabitanti e purché ne facciano domanda:
a) coniuge (finché non passa a nuove nozze), salvo che non sia dipendente provinciale;
b) figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi (fino al raggiungimento della maggiore età), salvo che non siano dipendenti provinciali;
c) affiliati fino al raggiungimento della maggiore età, salvo che non siano dipendenti provinciali
d) ascendenti di primo grado.

Immobili questi “di edilizia residenziale pubblica” definiti tali anche – nel caso de quo – in causa Clagnaz Marta/Provincia di Trieste dal Tribunale Civile di Trieste con sentenza n. 607/91 – pag. 4 penultimo capoverso – (doc. n. 2)
“Ma v’è di più laddove si consideri la non assoggettabilità alla legge sull’equo canone di quegli alloggi destinati a finalità sociale secondo il disposto dell’art. 26 lett. b) L.392/78
Trattasi di degli alloggi costruiti ed acquistati con solo denaro pubblico, destinati al perseguimento di un fine pubblico ………….”
– confermata in Cassazione con sentenza n. 6158/98) (doc. n. 3)
e in causa Inquilini provinciali/Provincia di Trieste dal Tribunale Civile di Trieste con sentenza n. 652/2110 – (doc. n. 4) a pag. 8
III° capoverso- In realtà è pacifico ed indiscusso che si sia al cospetto di quegli alloggi costruiti a Trieste dal Governo Militare Alleato (anche) con fondi dello Stato italiano…..( n.d.r. alloggi di via Margherita)
IV°capoverso – In particolare, il documento costituente un verbale delle deliberazioni provinciali del 25.03.1952, alla pagina n. 3, in fine, fa riferimento espresso a canoni di affitto, per la cui determinazione si doveva tener conto anche della quota di investimento statale, per la costruzione degli immobili
Questo documento si riferisce al solo immobile di via Margherita, ma non v’è ragione per non ritenere che lo stesso valesse anche per gli altri edifici costruiti nell’interesse della Provincia di Trieste (n.d.r. alloggi di via Donatello/v.le R. Sanzio)
– confermata in Corte d’Appello di Trieste con sentenza n. 701/2013 (doc. n. 5)
Per “edilizia residenziale pubblica” così le norme più recenti – dalla L. 865/1971 art. 1 – in poi hanno ridenominato la precedente “edilizia economica e popolare-
“s’intende il patrimonio immobiliare realizzato dallo Stato o di altri enti pubblici per la costrizione di abitazioni a costo contenuto per cittadini meno abbienti”
.
Così anche il Governo Militare Alleato – per gli alloggi di via Margherita – con suo Ordine n. 117/49 “Provvedimenti per la ripresa delle costruzioni edilizie”, così :
art. I° – Sezione 2
“Il concorso (n.d.r. o contributo a fondo perduto) di cui alla Sezione precedente, può essere accordato alle società “cooperative fra dipendenti di ruolo o non di ruolo e pensionati” dello Stato, “della Provincia” e dei Comuni, le quali propongono di costruire case di tipo popolare con l’osservanza delle norme contenute nel Testo Unico sull’edilizia popolare ed economica approvate con R.D. 28 aprile 1938, No. 1165.
Così anche la Provincia con sue :
*deliberazione n. 805/1960, avente per oggetto : “Case provinciali di via Margherita – Cessione in proprietà in applicazione del D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2”, che scrive :
in premessa:
II° capoverso: “Premesso, altresì, che dette case di abitazione sono state costruite ai sensi degli Ordini del cessato Governo Militare Alleato n. 117 dd. 25.05.1949 e n. 150 dd. O7.08.1950, che ripropongono, nella sostanza, le disposizioni legislative di cui al D.L.C.P.S. 08.05.1947 n. 399 e successive modificazioni (D.L.C.P.S. 22.12.1947 n. 1600 e 17.04.1948 n. 1029), e quindi col concorso dello Stato nella misura del 65% del valore di costruzione (terreno compreso)”.
III° capoverso: “Considerato che le case provinciali di via Margherita sono da considerarsi, pertanto, costruzioni di tipo popolare ed economico”

*deliberazione n. 159/1986, avente per oggetto : “Complesso immobiliare provinciale di via Margherita – Cessione in proprietà di alloggi di tipo popolare ed economico – determinazioni”
in premessa
II° capoverso: “Atteso che tale complesso è da considerarsi di tipo popolare ed economico in quanto costruito col concorso dello Stato in misura pari al 65% del valore di costruzione – terreno compreso”.

*deliberazione 1929/1986, avente per oggetto : Complesso immobiliare provinciale di via Margherita – Cessione in proprietà – Determinazioni
in premessa
IV° capoverso: “Rilevato che la suindicata L. 74/86 non è assolutamente applicabile agli stabili provinciali di via Margherita, sia in quanto la stessa si indirizza unicamente a dipendenti civili e militari dello Stato e pertanto non coinvolge i dipendenti di questa Amministrazione, sia perché tali stabili non sono stati costruiti esclusivamente con i fondi dello Stato, bensì con un contributo statale pari al 65% del valore di costruzione, come evidenziato già con deliberazione n. 159/86 più volte citata”.
*deliberazione n. 293 di data 12.05.1995 avente per oggetto: ”Lavori di manutenzione straordinaria agli stabili non adibiti a servizi provinciali” che in premessa così scrive:
I° capoverso: Considerato che l’Amministrazione Provinciale è proprietaria dei complessi immobiliari di via Donatello, Via Margherita, nonché degli stabili di via Rossetti e via Vespucci, i primi ad uso locativo esclusivo per i dipendenti provinciali e gli altri sul libero mercato
L’ “edilizia residenziale pubblica” si articola in :
1edilizia sovvenzionata (veggasi case di via Donalello/v.le R. Sanzio)
*alloggi costruiti a totale carico dello Stato,dagli Enti pubblici, Iacp, e (n.d.r.) dalla “FONDAZIONE GALATTI”, ecc..
2 edilizia convenzionata ( veggasi case di via Margherita)
*alloggi costruiti da destinare alla vendita, assegnazione o locazione posti in essere con agevolazioni statali, regionali, o altri Enti pubblici attuati dalle Ater, Cooperative edilizie ( veggasi “Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” – Ordini del G.M.A. nn. 117/49, 222/49, 150/49, Atto Costitutivo e Statuto della Cooperativa) o loro Consorzi e dalle imprese.
*alloggi di via Donatello/v.le R.Sanzio che non sono classificabili come “alloggi di servizio” né come “alloggi di servizio in senso lato”
in fatto e in diritto anche per le norme imperative e cogenti del: *Regolamento per la locazione è l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste” del 1953 (doc. n. 6)
art. 2 in caso di esuberanza, gli alloggi potranno essere affittati a persone estranee alla Provincia
n.d.r. alloggi non ascrivibili come “alloggi di servizio né alloggi di servizio in senso lato” in quanto fruibili anche da non dipendenti dall’ Amministrazione provinciale.
art. 7 “Nell’’assegnazione degli alloggi sarà data preferenza a coloro che, per qualsiasi giustificato motivo siano privi di alloggio in locazione diretta e siano costretti ad abitare in ambiente di fortuna o coabitino in condizioni disagiate e coloro nei cui confronti sia stata emessa sentenza di sfratto da parte dell’autorità giudiziaria
A parità di condizioni, il richiedente coniugato con prole sarà preferito al coniugato senza prole, e quest’ultimo a quello non coniugato.
Per la formazione della graduatoria di cui all’art. 6 si terrà pure conto del grado di abitabilità degli ambienti del sovraffollamento, della presenza in famiglia di malati, del numero delle persone a carico del capo famiglia, dell’anzianità di servizio, nonché eventuali altre condizioni che concorrono a rendere le condizioni del richiedente disagiate”.
art. 22 Il presente Regolamento non riguarda gli alloggi concessi per ragioni di servizio.
. /.
*“Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste” del 1978(doc. n. 1)
art. 1 – “Il presente Regolamento fissa le norme per la locazione e l’uso degli immobili di proprietà della Provincia di Trieste e da questa destinati ad alloggi per i propri dipendenti in servizio.
Solo in caso di esuberanza di alloggi sfitti rispetto alle richieste dei dipendenti provinciali in servizio, l’Amministrazione può locare gli alloggi stessi, a persone già alle dipendenze della Provincia e collocate a riposo ed alle rispettive famiglie.
art. 50 – Norma transitoria
“Fin a che la materia relativa agli alloggi di servizio presso le dipendenti istituzioni non verrà disciplinata in materia diversa, i pensionati dell’Amministrazione provinciale, che al momento del pensionamento godevano di un alloggio di servizio (n.d.r. custodi di edifici scolastici, ecc.) sono ammessi a partecipare al concorso di cui all’art. 9”
. /.
*Il “Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste” del 2004 (doc. n. 7)
che non poteva essere approvato
unilateralmente dal Consiglio Provinciale, ma doveva essere deliberato dall’Assemblea Condominiale – Provincia più i “Soci” della “Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” – in quanto questi già proprietari dal 2002 (anno di scadenza dell’ ultima rata versata dagli inquilini per l’acquisto in proprietà della casa assegnata con “mutuo edilizio individuale” – art. 4 lett. e) – dello Statuto) degli alloggi loro assegnati in via Margherita quindi, membri di diritto” dell’Assemblea condominiale “con diritto di voto”.
anche con riferimento di legge
art. 1336 C.C. Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
“L’assemblea è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e dei due terzi dei partecipanti al condominio
Sono valide le deliberazioni approvate con numero di voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio
Il Regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’art. 1136
comunque, così :
l’ art. 1 del Regolamento del 2004 (doc. n. 7)
“La Provincia di Trieste destina in via principale, l’assegnazione degli alloggi dei plessi immobiliari di via Margherita e di via Donatello/viale Sanzio al personale provinciale in sevizio di ruolo, nonché già in servizio presso la provincia di Trieste, il quale, in forza di una previsione di legge, sia transitato ad altra Amministrazione pubblica, presso la quale risultino ancora in servizio alla data di emanazione del relativo avviso di concorso.
In subordine, in caso di esuberanza di alloggi sfitti rispetto alle richieste degli aventi titolo ed al fine di evitare la parziale assegnazione degli stessi, l’Amministrazione può locare gli alloggi stessi a presone già alle dipendenze della Provincia e collocate a riposo ovvero in ulteriore subordine e sulla base di successiva separata procedura di gara, a chiunque nel faccia richiesta, in conformità a quanto previsto al successivo art. 13

art. 13 – “Nel caso in cui gli appartamenti messi a concorso risultino in esubero rispetto alle domande pervenute da parte del personale ed ex personale provinciale di cui all’art. 1 del presente Regolamento, si procederà all’assegnazione degli stessi mediante l’avvio di una successiva procedura di assegnazione aperta a chiunque presenti apposita istanza. L’assegnazione verrà effettuata sulla base di apposita graduatoria, per la cui formazione si opererà in osservanza dei criteri da stabilirsi con apposito provvedimento giuntale.

n.d.r. alloggi non ascrivibili come “alloggi di servizio né alloggi di servizio in senso lato” in quanto fruibili anche “da non dipendenti” dall’Amministrazione provinciale di Trieste.

e’ qui da dire che :
La Provincia di Trieste NON è proprietaria
né del complesso edilizio di via Donatello – V.le R. Sanzio
i cui alloggi dati in locazione ai dipendenti provinciali – fanno parte del comprensorio dell’ ex Ospedale Psichiatrico di San Giovanni costruito dall’Architetto Lodovico Braidotti che realizzava nel 1908 in Guardiella nel parco di San Giovanni i padiglioni, la chiesa e tutti gli edifici appositamente costruiti per l’ex Ospedale Psichiatrico, vennero a costituire assieme al Palazzo della Provincia di piazza Vittorio Veneto, il ragguardevole patrimonio della donazione “con vincolo di destinazione perpetua “fruita soltanto dalla stessa Provincia e denominata “Fondazione Galatti”
Si è poi constatato che detto patrimonio, basato sul principio dell’inalienabilità (*) è stato frazionato tra Azienda Sanitaria. Università, Comune di Trieste e Provincia di Trieste.
si nota che :
(*) gli immobili frutto di una donazione “con vincolo di destinazione perpetua” non possono essere messi in vendita
peraltro
(*) anche gli immobili frutto di una donazione senza vincolo di destinazione perpetua, non possono essere messi in vendita senza il consenso del donante o del suo erede

né del complesso edilizio di via Margherita
Gli inquilini di via Margherita, in quanto SOCI della “Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”, sono già proprietari dal 2002 – anno di versamento dell’ultima rata per l’acquisto in proprietà della casa assegnata – art. 4 lett. e) dello Statuto della “Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste – degli alloggi loro assegnati

* prova della legittimità del titolo originario di “acquisto della proprietà della case di via Margherita da parte degli inquilini della “Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”
Così in diritto per :
1.- Ordini del Governo Militare Alleato
n. 117/49 , n. 222/49, e n. 150/50

*Ordine n. 117/49 art. XII “Il Dipartimento dei Servizi Pubblici è autorizzato ad emanare le istruzioni (n.d.r. leggasi decreti attuativi) necessarie per l’applicazione del presente Ordine:
– AVVISO n. 15 di data 09.06.1949
– AVVISO n. 26 di data 29.09.1949
– AVVISO n. 161 di data 28.08.1952

2.- deliberazione n. 689/D/52 della Provincia di Trieste
“Affittanza di quaranta alloggi delle nuove case costruite dalla Provincia per i propri dipendenti in via Margherita”.
n.d.r. con “canone di locazione con patto di futura vendita”

3.- lettera del Governo Militare Alleato prot. n. AMG/FTT/PS/501 d.d. 31.12.49, che recita :
punto 1 – SI COMUNICA che a CODESTA COOPERATIVA è stata assegnata la somma di Lit. 39.600.000.- per la costruzione di case popolari secondo l’Ordine del G.M.A. 117 del 25 maggio 1949

4.- Atto Costitutivo della Cooperativa
5.- Statuto della Cooperativa
6.- Gazzetta Governo Militare Alleato di data 01.10.1954 con “pubblicazione della Costituzione della Cooperativa Edilizia”
Così in fatto:
scansione temporale

Il Governo Militare Alleato:
*Con sua lettera di data 31.12.1949 prot. n. AMG/FTT/PS/501 avente per oggetto: “Concorso per la costruzione di case popolari per le Cooperative”, così scrive:

1. Si comunica che a codesta Cooperativa è stata assegnata la somma di L. 39.600.000.-, per la costruzione di case popolari secondo l’Ordine del G.M.A. Nr. 117 del 25 maggio 1949.

2. Con tale somma, integrata dalla rimanenza occorrente la Cooperativa dovrà costruire un minimo di 36 alloggi per un minimo totale di mq. 3600 oltre che a far fronte a tutte le altre spese, quali acquisto del terreno,
registrazione contratti ecc..

la Provincia di Trieste :
*con sua deliberazione n. 977/C di data 19/05/50 prot. n. 42/58-50 avente per oggetto “Acquisto fondo per la costruzione di case popolari per i dipendenti della Provincia” che in premessa cosi scrive:

I° capoverso “Visti gli Ordini del G.M.A. n. 117 del 25 maggio 1949, e n. 222 del 30 novembre 1949, contenenti le disposizioni per l’incremento delle costruzioni edilizie
…….omissis…….
IV° capoverso- Visto che con lettera 31 dicembre 1949 prot. n. AMG/FTT/PS/501. Il G.M.A comunicava di aver assegnato alla Provincia la somma di Lit. 39.600.000.-, per la costruzione di case popolari, secondo il citato Ordine n. 117/49, avvertendo che tale somma, integrata dalla rimanenza, la Provincia dovrà costruire un minimo di 36 alloggi….omissis.
*con sua deliberazione n. 1179/D di data 25.06.1950 prot. n. 42/75-50 avente per oggetto : Progetto per la costruzione di case economiche (popolari) per i dipendenti della Provincia di Trieste (4 case di 10 alloggi) ciascuna – due a due abbinate” che in premessa cosi scrive:

I° capoverso : Vista la nota dl Dipartimento Servizi Pubblici del Governo militare Alleato del 31/12/49, con la quale viene data notizia alla Provincia che le è stato concesso un contributo di lire 39.600.000.- per la costruzione di n° 36 alloggi tipo popolare per i dipendenti della Provincia.
……….omissis.….

delibera:
di inoltrare al Genio Civile per la successiva approvazione da parte del Governo Militare Alleato, il progetto per la costruzione di 4 case economiche con 10 alloggi ciascuna per i dipendenti della provincia di cui alle premesse.

nota a margine:
così :
* il Corpo del Genio Civile con sua lettera prot. n. 1285, avente per oggetto : Autorizzazione all’appalto dei lavori di costruzione di 4 case economiche di 10 alloggi ciascuna per i dipendenti della Provincia di Trieste, che scrive :
I° capoverso- Si comunica che il progetto per i lavori di costruzione degli stabili in oggetto è stato approvato dal Dip. S.S.P.P. con lettera n,. 3743 in data 28.6.1950 F.T.T. 2476/12 per un importo di L. 79.600.000.- e relativo contributo dello Stato di L. 39.600.000.-
Codesta Cooperativa è pertanto autorizzata ad iniziare le trattative per l’appalto dei lavori stessi, secondo le modalità contenute nelle istruzioni riguardanti l’Ord. n. 117, emanate in data 03.05.1949 dal Dip. SS.PP.
così :
* il Governo Militare Alleato con sua lettera prot. n. AMG7FTT7PS – FTT 2476/3743 avente per oggetto :
“Progetto per la costruzione di 4 case popolari per conto della Cooperativa Edilizia fra dipendenti della Provincia di Trieste.
Esaminato l’allegato progetto e trovatolo conforme all’O.D. n. 117/49 e successive disposizioni, lo si restituisce approvato.
risulta evidente
sia il Genio Civile che il Governo Militare Alleato
hanno
come referente per l’esecuzione dell’Ordine 117/49 del G.M.A. la “Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”,
e non
la Provincia di Trieste che riveste – nel caso de quo – il ruolo di Amministratore degli stabili di via Margherita per conto della Cooperativa.

e che in conformità alle succitate deliberazioni n. 977/C/50 e n. 1179/D/50, la Provincia :

facendo proprio
il contributo di Lire 39.600.000.- del G.M.A. (successivamente portato con Ordine n. 150/50 del G.M.A. a complessive Lit. 51.480.000.-)

in spregio
del punto 2 della lettera del G.M.A- prot. n. AMG/FTT/PS/501 di data 31.12.1949 avente per oggetto “Concorso per la costruzione di case popolari per le Cooperative, che così recita:

“Con tale somma, integrata ella rimanenza occorrente (n.d.r. accensione di un mutuo) la Cooperativa dovrà costruire un minimo di 36 alloggi per un minimo di mq netti 3.600 oltre che far fronte a tutte le altre spese, quali acquisto del terreno, registrazione contratti, ecc.”.
*acquista in conto proprio il terreno per la costruzione delle case di via Margherita

*intavola la particella catastale n. 625/3 relativa al terreno (….in malafede?) senza titolo idoneo all’acquisto del diritto – sola norma incriminatrice applicabile “all’ipotesi di specie” .
*a nome della Provincia di Trieste , il terreno che entra così – assieme agli stabili costruiti – a far parte del patrimonio disponibile della stessa

*inserisce tra i beni alienabili al n. 6 “il plesso immobiliare di via Margherita n. 4, n. 4/1, n. 4/2 e n. 4/3” dell’ Inventario del patrimonio provinciale con valore all’01.01.2006 di € 1.770.798, 21 (deliberazione n. 95/2007) che quindi soggiace alle norme imperative e cogenti dei “Regolamenti per la locazione l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste” succitati (*1953 doc. n. 6*1978 doc. n. 1 *2004 doc. n. 7) approvati dal Consiglio provinciale.

in data 30.06.1954
viene con “Atto Costitutivo di Cooperativa” costituita una società cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione “Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’ Amministrazione provinciale di Trieste ” e del relativo Statuto pubblicati in data 01.10.1954 dal G.M.A. in sua Gazzetta”

così lo Statuto:

art. 1 – Scopo della Cooperativa:
a) l’acquisto di aree e terreni fabbricabili per costruirvi direttamente sia indirettamente in economia che con cottimi ed appalti, gli appartamenti aventi le caratteristiche stabilite dal T.U. dell’Edilizia popolare e d economica;
b) …………..omissis…….
c) l’assegnazione in proprietà ai Soci di appartamenti aventi le caratteristiche suddette e nel limite di vani previsti dall’art. 49 del precitato T.U.
d) la stipulazione di mutui o d’ipoteche con gli Istituti autorizzati per legge.

art. 4 – i Soci sono obbligati
lett. e) a pagare anticipatamente puntualmente le rate per l’acquisto in proprietà della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione e nel contratto di mutuo edilizio individuale.

art. 5 – Alla morte di un socio, abbia o non abbia già ottenuto l’assegnazione della casa, succedono i di lui eredi secondo il diritto comune, i quali sono responsabili in solido verso la Cooperativa e l’ente mutuante

In seguito all’approvazione dell’ “Atto Costitutivo” e dello “ Statuto” della Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste da parte del Governo Militare Alleato e sua pubblicazione in Gazzetta Governo Militare Alleato in data 01.10.1954

la Provincia di Trieste
*NON HA TRASFERITO la proprietà del terreno e delle case alla “Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”.

così:
Cass. civ. sez I, 14 giugno 2000, n. 8101, R cc c. Iacp Salerno (C.c. art. 1218 c.c. art. 2043; L. 14 febbraio 1963, n. 60
“In tema di edilizia economica popolare, l’assegnatario che abbia maturato i requisiti previsti per legge per ottenere la cessione della proprietà dell’alloggio è titolare di un diritto soggettivo perfetto, sottratto dalla discrezionalità dell’Amministrazione e, come tale suscettibile di tutela avanti all. A.G.O.
Ne consegue che il colpevole ritardo dell’Amministrazione nell’adempimento dell’obbligo di trasferire la proprietà all’assegnatario può giustificare la richiesta di condanna dell’Amministrazione stessa al risarcimento del danno”.
*NON HA REVOCATO le sue deliberazioni n. 977/C/50 e n.1179/D/50

*NON HA CANCELLATO dal proprio dal proprio Inventario – dei Beni disponibili – gli alloggi di via Margherita

Origine della Case di via Margherita
come da documenti reperiti
così l’asse temporale:
*La Provincia di Trieste con lettera prot. n. 42/25-49 di data 15.02.1949 (doc. n. 8) avente per oggetto : “Alloggi per il personale della Provincia”, indirizzata Al Dipartimento Servizi Pubblici del Governo Militare Alleato, cosi scrive:
“Con riferimento al Decreto legislativo della Repubblica Italiana del 22.12.1947 N.ro 1600 avente per iscopo la ripresa delle costruzioni edilizie e le cui provvidenze saranno, come già reso pubblicamente noto, analogamente adottate dal G.M.A. per la Zona Anglo-Americana del T.L.T. prego di voler aderire alla domanda di questa Provincia tendente ad ottenere un primo lotto di 50 alloggi, per il personale dipendente da questa Provincia, da costruirsi col concorso dello Stato previsto dall’art. 1 del precitato Decreto.
In altri termini la Provincia domanda di essere ammessa ad ottenere un contributo pari al 50% della spesa “occorrente per l’acquisto delle aree e per le costruzioni” in base ai progetti approvati dai competenti organi dello Stato mentre per la parte non coperta dal concorso dello Stato, la Provincia domanda di essere ammessa a contrarre un mutuo col beneficio del contributo dello Stato analogamente a quanto previsto dall’art. 71 del Testo Unico 28 aprile 1938 N.ro 1165 della Repubblica Italiana relativo all’edilizia popolare ed economica”
* Gli Uffici della Presidenza del T.L.T. Zona Anglo-Americana presso la Prefettura di Trieste con lettera prot. Divisione II/I n. 2138/3097 di data 24.02.1949 (doc. n. 9) avente per oggetto: “Alloggi per il personale dipendente dalla Provincia indirizzata al Dipartimento Servizi Pubblici del G.M.A.”, così scrive :
1. Si trasmette l’unita lettera del Presidente della Provincia di Trieste n. 42/25 in data 15 febbraio a.c., nella quale viene richiesta l’assegnazione di un I° lotto di cinquanta alloggi per il personale dipendente della Provincia, da costruirsi con il concorso dello Stato, ai sensi del D.L. italiano 22.12.1947, n. 1600, di cui è stata annunciata prossima l’estensione alla nostra Zona.
2. L’iniziativa del Presidente della Provincia risponde ai sentiti bisogni dei dipendenti di quell’Amministrazione e, pertanto, mi pare degna di essere presa in favorevole considerazione. La Provincia, del resto, non fa che chiedere quello che è stato domandato da altri Enti per i loro rispettivi dipendenti.
* L’Ordine n. 117/49 di data 25 05.1949 del Governo Militare Alleato (doc. 10), dispone:
“Atteso che si ritiene opportuno e necessario emanare delle disposizioni in favore della ripresa delle costruzioni edilizie entro la Zona Britannico-Americana del Territorio Libero di Trieste”
Articolo I°
Sezione 1 – La Provincia, i Comuni e gli Enti Pubblici che si propongono di costruire case di tipo popolare per i propri dipendenti, possono ottenere il concorso del Governo Militare Alleato.
Sezione 2 – Il concorso di cui alla Sezione precedente, può essere accordato alle società cooperative fra dipendenti di ruolo o non di ruolo e pensionati dello Stato, della Provincia e dei Comuni, nonché fra appartenenti ed aziende commerciali ed industriali le quali si propongono di costruire case di tipo popolare con l’osservanza delle norme contenute nel Testo Unico sull’edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, No. 1165 (qui di seguito indicato col termine “Testo Unico”
Articolo II°
Sezione 1 – il concorso del Governo Militare Alleato è commisurato alla metà (50%) della spesa occorrente per l’acquisto delle aree e per le costruzioni in base a progetti approvati dal Dipartimento dei Servizi Pubblici e viene corrisposto in relazione all’avanzamento dei lavori
(omissis)
Articolo IV°
Gli alloggi costruiti dagli Enti di cui all’art. I del presente Ordine, possono essere assegnati, oltre che in semplice locazione, anche in locazione con patto di futura vendita e di riscatto.
Per l’assegnazione degli alloggi costruiti dalle Società cooperative edilizie continuano ad essere applicate le norme del “Testo Unico”, in quanto non siano derogate da quelle del presente Ordine
Articolo V°
Sezione 1 – Gli Enti costruttori che intendono procedere alla locazione semplice o con patto di futura vendita degli alloggi costruiti col concorso del Governo Militare Alleato ai sensi dell’Articolo I, Sezione 1 del presente Ordine, debbono sottoporre all’approvazione del Dipartimento dei Servizi Pubblici gli schemi dei contratti da stipulare con i locatari insieme con il piano finanziario in base al quale sono stabiliti i canoni di affitto:
I detti canoni sono determinati tenendo conto dell’ammortamento del capitale investito nelle costruzioni, al netto del concorso e contributo del Governo Militare Alleato, e di una quota per il rimborso spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assicurazione, delle imposte e tasse generali e locali, e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione.
Sezione 2 – Le locazioni sono accordate, nell’ordine di precedenza determinato dalla priorità della domanda, a tutti coloro che ne facciano richiesta e dimostrino di avervi titolo in base alle disposizioni contenute nel testo Unico e successive modificazioni e nel presente Ordine.
Sono vietate la permuta del turno di prenotazione e qualsiasi cessione dell’alloggio assegnato con patto di futura vendita e di riscatto.
All’uopo gli enti locatari sono tenuti ad iscrivervi in unico elenco tutte le domande che ad essi pervengono secondo l’ordine di arrivo ed a comunicare ai richiedenti il numero progressivo col quale ciascuna domanda viene iscritta nel detto elenco.

Articolo VI°
Sezione 1 – “ Il trasferimento di proprietà degli alloggi di cui al precedente Articolo si effettua col contratto di compravendita allo scadere della locazione, la cui durata non può eccedere i 25 anni.
Il locatario, dopo trascorsi 10 anni dall’inizio della locazione può richiedere il trasferimento anticipato della proprietà dell’alloggio, previo versamento di un capitale corrispondente al valore attuale delle quote d’affitto ancora dovute per ammortamento del capitale investito, calcolato al saggio d’interesse del mutuo vigente.
Sezione 2 – Sono applicabili ai rapporti fra enti costruttori e locatari ed a quelli con gli enti finanziatori le disposizioni degli articoli 42 e 43 del “Testo Unico”.

Articolo XI°
Sezione 1 – Le domande per ottenere il concorso del Governo Militare Alleato dovranno essere presentate entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente ordine, al Dipartimento dei Servizi Pubblici, il quale deciderà in merito d’accordo col Dipartimento di Finanza.
Sezione 2 – Nell’assegnazione del contributo previsto dall’Articolo II° del presente Ordine, sarà data la precedenza alla richiesta presentata dall’Ente rispetto a quella della Cooperativa costituita fra i dipendenti dell’Ente medesimo.
Articolo XII°
Il Dipartimento dei Servizi Pubblici è autorizzato ad emanare le istruzioni necessarie ( n.d.r. leggasi “decreti attuativi”) per l’applicazione del presente Ordine.

il Governo Militare Alleato con suo:
AVVISO N. 15 di data 06.06.1949 (doc. n. 11)
Provvedimenti per la ripresa delle costruzioni edilizie
(Ordine N. 117 di data 25 maggio 1949)
In conformità a quanto dispone l’Art. XII° dell’Ordine n. 117 di data 25 maggio 1949, il Dipartimento dei Servizi Pubblici rendo noto quanto segue :
1.- Le domande previste alla Sezione 1 dell’ art. XI° dell’Ordine su menzionato dovranno essere corredate:
A. Se trattasi di Enti pubblici:
a) la richiesta di fondi;numero degli alloggi; numero dei vani e degli accessori previsti per ciascun alloggio;
b) piano finanziario, come indicato alla Sezione I dell’Articolo V° dell’Ordine n. 117 e informazioni concernenti l’organizzazione finanziaria:
c) ordine di precedenza determinato dalla priorità della domanda, come previsto alla Sezione 2 dell’ordine su mensionato
B. Se trattasi di cooperative :
a) la richiesta di fondi; numero degli alloggi; numero dei vani e degli accessori previsti per ciascun alloggio
b) piano finanziario, come indicato alla Sezione 1 dell’art. V° dell’Ordine n. 117 e informazioni concernenti l’organizzazione finanziaria
c) ordine di precedenza dei singoli soci in conformità a quanto dispone l’art. 98 del T.U. d.d. 28 aprile 1938, n. 1165
d) atto costitutivo della cooperativa, esteso da notaio
2.- Agli enti pubblici e alle cooperative sarà comunicato per iscritto l’ammontare del contributo concesso dal Governo Militare Alleato, nonché la data entro la quale dovrà venir sottoposto il relativo progetto di costruzione
3. Le domande vanno presentate al Dipartimento dei Servizi pubblici entro il 30 giugno 1949.
*La Provincia di Trieste con lettera prot. n. 42/79-49 di data 30.06.1949 (doc. n. 12) avente per oggetto : “Domanda per il concorso governativo nelle spese per la costruzione di case tipo popolare” indirizzata al Dipartimento dei Servizi Pubblici del Governo Militare Alleato, così scrive :
I° capoverso – Questa Deputazione provinciale, nella seduta del 23 corrente, in considerazione della crisi degli alloggi la quale anche a Trieste non accenna a risolversi e che anzi si rende vieppiù preoccupante per le sue ripercussioni nel campo della sanità pubblica, della moralità e dell’igiene, è venuta nella determinazione di avvalersi delle facilitazioni di cui all’Ordine N. 117 del 25 maggio p.p. di codesto Governo Militare Alleato
IV° capoverso – A tutto oggi sono state presentate:
N. 330 domande delle quali :
n. 20 da 1 vano più servizi
n. 175 da 2 vani più servizi
n. 75 da 3 vani più servizi
n. 37 da 4 vani più servizi
n. 6 da 5 vani più servizi
n. 17 da più di cinque vani oltre i servizi
n. 330
X° capoverso Questa Deputazione non sa se potrà ottenere il contributo governativo per tutti i 330 appartamenti che le sono stati richiesti dai suoi dipendenti, ma ragioni ovvie non le permettono di ridurre fin da ora un determinato numero di alloggi per ciascun gruppo
XI° capoverso Comunque questa Amministrazione mentre con la presente intende, come si è detto, avanzare a codesto Dipartimento regolare domanda per il contributo di L. 322.150.000.- relativo all’oggetto, si riserva di presentare quanto prima i necessari progetti tecnici e quant’altro le sarà richiesto per il buon fine della domanda stessa.
*la Provincia di Trieste con lettera prot. n. 42/79 – 49 di data 06.08.1949 (doc. n. 13) avente per oggetto “Concorso Governativo nelle spese di costruzione di case di tipo popolare”, indirizzata al Dipartimento dei Servizi Pubblici del G.M.A., così scrive:
I° capoverso – Questa Deputazione preoccupata di non aver ricevuto alcun riscontro alla nota pari numero e oggetto del 30 giugno pp. ed anche delle voci secondo le quali i fondi per i concorsi in parola starebbero per essere completamente assorbiti dalle varie Cooperative costituitesi allo scopo in questi ultimi tempi, si permette a mio mezzo, pregando codesto Dipartimento di tenere in evidenza la domanda sopra ricordata.

* la Provincia di Trieste con lettera prot. n. 42/79-49 di data 29.09.1949 (doc. n. 14) avente per oggetto “Concorso governativo nelle spese di costruzione di case di tipo popolare” indirizzata al Dipartimento dei Servizi Pubblici del G.M.A., così scrive :
“Per ragioni ovvie mi permetto sollecitare cortese riscontro alla mia nota pari numero e oggetto del 6 agosto u.s.”

* il Governo Militare Alleato con lettera prot. n. AMG/FTT/PS – FTT 401/6243 di data 11.10.1949 (doc. n. 15) avente per oggetto: “Concorso governativo nelle spese di costruzione di case di tipo popolare”, cosi scrive
1. Con riferimento al Vs/ foglio n° 42/79-49 dd. 29 settembre, vi confermiamo la regolare recezione delle pratiche pari oggetto dd. 30 giugno e 8 agosto c.a.
2. La domanda è stata presa in considerazione dal Comitato all’uopo designato, il quale ha deciso di rinviare l’assegnazione di fondi alla Provincia per la costruzione i quanto in oggetto, al prossimo piano economico, in attesa che la Provincia chiarisca con la Presidenza di Zona la possibilità di ottenere l’autorizzazione a contrarre mutui per dette costruzioni.
* il Governo Militare di Trieste di data 31.12.1949 con sua lettera rif. AMG/7FTT/PS/501 (doc. 16) avente per oggetto: Concorso per la costruzione di case popolari per le Cooperative, così scriveva:
punto 1. – Si comunica che a codesta Cooperativa è stata assegnata la – somma di Lit. 39.600.000, per la costruzione di case popolari secondo l’Ordine del G.M.A. Nr. 117 del 25 maggio 1949
punto 2.- Con tale somma, integrata dalla rimanenza occorrente la Cooperativa dovrà costruire un minimo di 36 alloggi per un minimo totale di mq netti 3600, oltre a far fronte a tutte le altre spese, quali acquisto del terreno, registrazione contratti ecc.
punto 3. – Tale somma verrà messa a disposizione dell’Ing. Capo del genio Civile non appena la Cooperativa dimostrerà di aver effettuato presso un Ente Bancario, un deposito vincolato a nome dell’Ing. Capo del Genio Civile per la rimanenza occorrente per la completa esecuzione dell’opera, oppure dimostrerà di aver ottenuto un mutuo relativo che l’Ente mutuante si impegnerà a rendere liquido solamente dietro richiesta dell’Ing. Capo del genio Civile
punto 4. – Il termine ultimo per la presentazione al Dipartimento dei Servizi Pubblici della lista dei soci della Cooperativa compilato secondo quanto richiesto con l’Avviso n. 26 del 29 settembre 1949 è fissato al 9 gennaio 1950
punto 7. – La non osservanza di quanto sopra porterà la Cooperativa la perdita di qualsiasi diritto nei confronti del concorso o contributo da parte del G.M.A.

da quì “ab origine”
la lesione del diritto
per i “ Soci della Cooperativa fra i dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”si ha con

la formazione
da parte della Provincia di Trieste di atti “le deliberazioni n. 977/C/50 e n. 1179/D/50”

che alterano un atto vero
“la lettera del G.M.A. prot. n. AMG/FTT/PS/501 di data 31 dicembre 1949” * sola norma incriminatrice applicabile “all’ipotesi di specie”

*Così la Provincia di Trieste con
*deliberazione n.977/C prot. n. 42/58-50 (doc. n. 17) avente per oggetto: “Acquisto fondo per la costruzione di case popolari per i dipendenti della Provincia” che in premessa, così scrive :
IV° capoverso “Visto che con lettera 31 dicembre 1949, n. AMG/FTT/PS/501, il G.M.A., comunicava di aver assegnato alla Provincia la somma di Lire 39.600.000.- per la costruzione di case popolari, secondo il citato Ordine n. 117, avvertendo che, con tale somma, integrata dalla rimanenza occorrente, la Provincia dovrà costruire un minimo di 36 alloggi, per un minimo totale di mq netti 3600, oltre a far fronte a tutte le altre spese, quali l’acquisto del terreno, registrazione contratto, ecc.”;
– la particella catastale “n. 625 con la lettera D” relativa all’acquisto del terreno per mq 2.444,43 viene intavolata a nome della Provincia di Trieste (doc. 18 )
– che viene inventariata (terreno e case) tra i “Beni Disponibili” del Patrimonio della Provincia allogati nell’ proprio Inventario al punto n. 6 con denominazione “Plesso immobiliare di via Margherita n. 4, 4/1, 4/2, 4/3 con valore all’ 01.01.2006 di € 1.770.798,21 (delib. n. 95 di data 28.05.2007 – doc. 19 -)

*deliberazione n. 1179/D prot. n. 42/75-50 (doc. 20) avente per oggetto: “Progetto per la costruzione di case economiche (popolari) per i dipendenti della Provincia di Trieste (4 case di 10 alloggi ciascuna-due a due abbinate” che in premessa così scrive :
I° capoverso “Vista la nota del Dipartimento Servizi Pubblici del Governo Militare Alleato del 31.12.1949, con la quale viene data notizia alla Provincia che le è stato concesso un contributo di Lire 39.600.000.- per la costruzione di n. 36 alloggi tipo popolare per i dipendenti della Provincia”.
delibera
Di inoltrare al Genio Civile per la successiva approvazione da parte del Governo Militare Alleato, il progetto per la costruzione di 4 case economiche con 10 alloggi ciascuna per i dipendenti della Provincia di cui alle premesse”.
nota a margine:
così :
* il Corpo del Genio Civile con sua lettera prot. n. 1285, avente per oggetto : Autorizzazione all’appalto dei lavori di costruzione di 4 case economiche di 10 alloggi ciascuna per i dipendenti della Provincia di Trieste, che scrive :
I° capoverso- Si comunica che il progetto per i lavori di costruzione degli stabili in oggetto è stato approvato dal Dip. S.S.P.P. con lettera n,. 3743 in data 28.6.1950 F.T.T. 2476/12 per un importo di L. 79.600.000.- e relativo contributo dello Stato di L. 39.600.000.-
Codesta Cooperativa è pertanto autorizzata ad iniziare le trattative per l’appalto dei lavori stessi, secondo le modalità contenute nelle istruzioni riguardanti l’Ord. n. 117, emanate in data 03.05.1949 dal Dip. SS.PP.

così :
* il Governo Militare Alleato con sua lettera prot. n. AMG7FTT7PS – FTT 2476/3743 avente per oggetto :
“Progetto per la costruzione di 4 case popolari per conto della Cooperativa Edilizia fra dipendenti della Provincia di Trieste.
Esaminato l’allegato progetto e trovatolo conforme all’O.D. n. 117/49 e successive disposizioni, lo si restituisce approvato.
risulta evidente
sia il Genio Civile che il Governo Militare Alleato hanno come referente per l’esecuzione dell’Ordine 117/49 del G.M.A. la “Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”,
e non
la Provincia di Trieste che riveste – nel caso de quo – il ruolo di Amministratore degli stabili di via Margherita per conto della “Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”

* l’Ordine n. 161 del G.M.A. di data 28.08.1952 (doc. n. 21) così scrive :
articolo V° – Il primo comma dell’art. 65 del T.U. è sostituito dal seguente:
“Le Cooperative, fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali sono tenute a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui ed a versarne l’importo agli Enti mutuanti con le modalità da essi indicate”.
articolo VI° – Dopo il nono comma dell’art. 65 del Testo Unico sono aggiunti i seguenti commi:
“Alla riscossione delle quote dovute dai soci delle Cooperative Edilizie per l’ammortamento dei mutui edilizi individuali, si provvede con ritenute mensili sugli stipendi o sulle pensioni dei soci stessi.
Qualora manchi la possibilità delle ritenute previste dal precedente comma, i debitori provvedono al pagamento mediante versamenti direttamente all’Ente mutuante”.
articolo IX – L’art. 115 del Testo Unico è sostituito dal seguente:
“Nelle Cooperative a proprietà individuale al socio che muoia dopo ottenute la prenotazione dell’alloggio, si sostituiscono in tutti i suoi diritti i figli, purché sussistano nei riguardi di costoro le condizioni previste dall’art. 31 e salvo il diritto di uso dell’abitazione da parte del coniuge superstite contro o cui non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa, finché questi non contragga nuovo matrimonio.
In mancanza di figli si sostituiscano il coniuge superstite nei cui riguardi sussistano le condizioni previste dall’art. 31 e non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa, e non abbia contratto nuovo matrimonio
In mancanza di coniuge superstite, la prenotazione passa agli altri soci della Cooperativa.

* il Provveditorato alle Opere Pubbliche in data 26.06.1950 (doc. n. 22)avente per oggetto “Trasmissione progetto Cooperative fra dipendenti della Provincia di Trieste” (Ord. 117 del G.M.A.)” indirizzata al Dipartimento Servizi Pubblici, che scrive :
Con parere favorevole di approvazione si trasmette a codesto Dipartimento l’allegato progetto presentato dalla Coop. Fra dipendenti della Provincia di Trieste che prevede la costruzione di 40 alloggi con una spesa complessiva di L. 79.600.000.-
Il progetto oltre che essere redatto in forma soddisfacente nei riguardi tecnici e estimativi risponde appieno a quanto disposto dall’O.G. 117 in base al quale fu accordato alla Cooperativa un concorso nella spesa di L. 39.600.000.-

*il Corpo del Genio Civile con lettera prot. n. 1285 di data 05.07.1950 (doc. n. 23) avente per oggetto “Autorizzazione all’appalto dei lavori di costruzione di 4 case economiche di 10 alloggi ciascuna per i dipendenti della Provincia di Trieste” indirizzata alla Provincia, al Dipartimento SS.PP. e al Provveditorato OO.PP. così scrive :
I° capoverso – “Si comunica che il progetto per i lavori di costruzione degli stabili in oggetto è stato approvato dal Dip. S.S.P.P. con lettera n. 3743 in data 28.06.1950 F.T.T. 2476/12 per un importo di L. 79.600.000.- e relativo contributo dello Stato di L. 39.600.000.-
II° capoverso – “Codesta Cooperativa è pertanto autorizzata ad iniziare le trattative per l’appalto dei lavori stessi, secondo le modalità contenute nelle istruzioni riguardanti l’Ord. 117 emanate in data 03.05.1950 dal Dip. SS.PP.”

*La Provincia di Trieste con lettera prot. n. 42/125-50 di data 30.07.1950 (doc. n. 24) indirizzata al Dipartimento Servizi Pubblici del G.M.A. avente per oggetto: “Concorso per la costruzione di case popolari”, così scriveva:
“Con richiamo alla nota 31 dicembre 1949 con la quale veniva comunicato a questa Amministrazione che per la costruzione in oggetto era stato accordato il concorso governativo di Lit. 39.600.000.-, si prega di far conoscere se, come risulterebbe a questi uffici’ il concorso stesso pari al 50% della spesa necessaria, possa essere elevato al 65%
In caso affermativo si gradiranno tutte quelle istruzioni necessarie allo scopo”.

*il Governo Militare Alleato con lettera prot. FTT.2476/12/1075 di data 07.08.1950, (doc. n. 25) avente per oggetto: “Concorso per la costruzione di case popolari”, cosi scrive:
“Con riferimento alla Vostra pari oggetto n° 42/125-50 dd. 30.07.1950 si informa che la disposizione inerente all’elevazione del concorso governativo dal 50% al 65% verrà quanto prima resa nota con sua pubblicazione nella G.U. del G.M.A.

* il Governo Militare Alleato in data 07.07.1950, con
ORDINE No. 150 (doc. n. 26)
Provvedimenti per la ripresa edilizia – Modifiche all’Ordine No. 117/1949
Atteso che si ritiene opportuno aumentare il contributo del Governo Militare Alleato previsto dall’Ordine No. 117 di data 25 maggio 1949, per la ripresa edilizia, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze Armate britannico-americane.
ARTICOLO I
L’articolo II dell’Ordine n° 117, di data 25 maggio 1949, è abrogato e sostituito dal seguente
Sezione 1 – il concorso del Governo Militare Alleato è commisurato al 65% della spesa occorrente per l’acquisto delle aree e per le costruzioni in base ai progetti approvati dal Dipartimento dei Servizi Pubblici e viene corrisposto in relazione all’avanzamento dei lavori.

*) Il Corpo del Genio Civile di Trieste con lettera prot. n 13795 (doc. 27) indirizzata “Alla Cooperativa Edificatrice della Provincia di Trieste”, così scriveva :
“A parziale modifica della lettera di autorizzazione di questo Ufficio dd. 01.07.1950 N. 11285, comunicasi che il contributo dello Stato assegnato a cod. Cooperativa è di Lit. 51.480.000.- anzicchè di Lit. 39.600.000.-“
*il Governo Militare Alleato con lettera AMG/FTT/PS/501/1841 di data 05.04.1950 (doc. n. 28) avente per oggetto: “Proroga termine presentazione progetti”:
1. Riferimento Vs. lettera n. 42/22 – 50 del 27/3
2. Questo Dipartimento, in deroga a quanto stabilito con lettera circolare AMG/FTT/PS/501/6408 del 17 febbraio 1950, autorizza la Cooperativa suddetta a presentare il progetto relativo alla costruzione di case popolari di cui all’ordine N° 117 del 25 maggio 1949, entro e non oltre il 30 aprile 1950
*il Provveditorato alle Opere Pubbliche di Trieste con lettera prot. n. 3284 dd. 26.06.1950 (doc. n. 29) di Trieste indirizzata al Dipartimento Servizi Pubblici (doc. ) – avente per oggetto “Trasmissione progetto Coop. fra dipendenti della Provincia di Trieste (Ordine 117 del G.M.A.)” che al I° capoverso cosi scrive:
“Con parere favorevole di approvazione si trasmette a codesto Dipartimento l’allegato progetto presentato dalla “Coop. fra dipendenti della Provincia di Trieste che prevede la costruzione di 40 alloggi con una spesa complessiva di Lit. 79.600.000.-“
Il progetto oltre che essere redatto in forma soddisfacente nei riguardi tecnici e estimativi risponde appieno a quanto disposto dall’ O. G. 117 in base al quale fu accordato alla Cooperativa un concorso nella spesa di L. 39.600.000.-
* il Governo Militare Alleato con lettera prot. AMG/FTT/PS – FTT 2476/12/3743 di data 28.06.1950 (doc. n. 30)avente per oggetto: “Progetto per la costruzione di 4 case popolari per conto della Cooperativa Edilizia fra dipendenti della Provincia di Trieste” 13)
“Esaminato l’allegato progetto e trovatolo conforme all’ Ordine n. 117/49 e successive disposizioni, lo si restituisce approvato
* Il Corpo del Genio Civile – Ufficio di Trieste – con sua lettera prot. n. 11285 dd. Luglio 1950 ( doc. n. 31) inviata alla Provincia di Trieste avente per oggetto: “Autorizzazione all’appalto dei lavori di costruzione di 4 case economiche di 10 alloggi ciascuna per i dipendenti della Provincia di Trieste” così scrive :
I° capoverso – Si comunica che il progetto per i lavori di costruzione degli stabili in oggetto è stato approvato dal Dip.SS.PP. con lettera N. 3743 di data 28.06.1950 F.T.T. 2476/12 per un importo di L. 79.600.000.- e relativo contributo dello Stato di L. 39.000.000.-
II° capoverso – “Codesta Cooperativa è pertanto autorizzata ad iniziare le trattative per l’appalto dei lavori stessi, secondo le modalità contenute nelle istruzioni riguardanti l’Ordine 117, emanate in data 3 maggio 1950 dal Dip. SS.PP.”

* l’Ispettorato Generale del Genio Civile e dell’U.S.V.S. di Trieste (doc. n. 32 ) con sua lettera prot. n. 3688 di data 25 luglio 1952 avente per oggetto“Costruzione di 4 case in via Margherita per conto della Coop. fra dipendenti della Provincia. Progetto FTT. 2476/12 CC. 2632 – Richiesta revisione prezzi in base all’O.G. 180 con sua lettera prot. n. 3688 indirizzata al Dipartimento LL.PP. scrive :
II° capoverso “In merito al contenuto di detta lettera questo Ufficio esprime parere negativo per l’accoglimento di quanto richiesto poiché l’O.G. 150 del G.M.A esplicitamente sancisce che nessun ulteriore contributo statale sarà concesso alle Cooperative usufruenti delle concessioni stabilite sul suddetto O.G. 150”
*l’Ufficio del Genio Civile di Trieste del 1950 – Opere Edilizia Popolare (Ord. 117 del G.M.A.) con sua lettera – (doc. n. 33) avente per oggetto:
“Lavori di costruzione di quattro edifici per complessivi N. 40 alloggi da erigersi nella zona di via Margherita – Pendice Scoglietto – di Trieste per conto della Cooperative edificatrice fra dipendenti della Provincia di Trieste”
che scrive :
“Dall’esame del progetto presentato dalla Cooperativa in epigrafe si è potuto accertare che lo stesso è corredato da tutti i documenti e disegni richiesti in base alle norme che disciplinano la presentazione dei progetti da parte delle Cooperative edificatrici.”

*l’Azienda Comunale dei Servizi Elettricità, Gas, Acqua e Tranvie di Trieste con suo preventivo n. 279/50 di data 25 maggio 1950 (doc. n. 34) e n. 279/50/A di data 25 maggio 1950 (doc. n. 35) per forniture energia elettrica nello stabile fondo di via Margherita per conto della Cooperativa edificatrice fra addetti alla Provincia

per quanto fin qui esposto
la Provincia di Trieste risulta avere la funzione giuridica di “amministratore” degli stabili di via Margherita per conto dei “Soci della Cooperativa fra dipendenti dell’amministrazione provinciale di Trieste”
*La Provincia di Trieste con lettera prot. n. 42/105-52 di data 16.04.1952 (doc. n. 36)avente per oggetto : “Case per i dipendenti provinciali” indirizzata al Governo Militare Alleato – Dipartimento Servizi Pubblici, così scrive:
“In conformità all’art. 5 dell’Ord. n. 117 del 25 maggio 1949, ho il pregio di sottoporre all’approvazione di codesto Dipartimento l’unito schema di contratto da adottarsi per l’affittanza dei 40 alloggi delle quattro case costruite dalla Provincia in via Margherita, nonché il piano finanziario in base al quale sono stati calcolati i relativi canoni d’affitto. I detti canoni sono stati determinati tenendo conto dell’ammortamento dl capitale investito nelle costruzioni al netto del concorso del G.M.A., e di una quota dell’1% del costo complessivo dell’immobile per il rimborso spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di assicurazione delle imposte e tasse generali e locali, e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione.
Si allega pure copia della deliberazione n. 689/D/ dd. 25 marzo 1952 con la quale la Deputazione Provinciale ha disposto l’assegnazione dei suddetti alloggi ai quaranta propri dipendenti primi classificati nella graduatoria ed ha fissato i canoni d’affitto in base ai criteri suaccennati.
*La Provincia di Trieste con deliberazione n. 689/D/52 avente per oggetto : “Affittanza di quaranta alloggi delle nuove case costruite dalla Provincia per i propri dipendenti in via Margherita” (doc. n. 37 e piano di ammortamento doc 37 a) che in premessa cosi recita:
I° capoverso – In base alle norme contenute negli Ordini n. 117 del 25 maggio 1949 e n. 222 del 30 novembre 1949 del Governo Militare Alleato, sull’incremento edilizio, la Provincia ha provveduto alla costruzione di quattro case tipo economico per i proprio dipendenti, in via Margherita, comprendenti quaranta alloggi, per una spesa complessiva di Lit. 85.000.000.-, alla quale ha fatto fronte fruendo del concorso governativo del 65% e mediante la contrazione di un mutuo di Lire 28.000.000.- con l’istituto di Credito Fondiario delle Venezie, nonché dal prelevamento della somma di Lire 5.000.000.- dal proprio patrimonio:
II° capoverso – “Mentre progrediva la costruzione delle quattro case, la Deputazione provinciale stabiliva di affidare ad una apposita Commissione l’esame delle domande di assegnazione dei suddetti alloggi per la formazione di una graduatoria dei richiedenti, da determinarsi in rapporto alle condizioni di bisogno e tenuto conto anche dell’anzianità di servizio”
V° capoverso – Si ritiene opportuno mettere soprattutto in rilievo che la valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria dei richiedenti è stata effettuata dalla Commissione seguendo i criteri dettati dall’art. 2 dell’AVVISO N. 26 di data 29 settembre 1949 del Governo Militare Alleato

*così scrive l’ Avviso n. 26/1949 (doc. n. 38)
ISTRUZIONI SULLA PRENOTAZIONE DI ALLOGGI COSTRUITI
DA SOCIETÀ COOPERATIVE
punto 1.- Dall’esame delle documentazioni allegate alle domande presentate dalle Cooperative per ottenere il contributo del Governo Militare Alleato, previsto dall’Ordine n. 117 di data 27 maggio 1949, è risultato che alcune Cooperative hanno usato criteri diversi per la compilazione degli elenchi dei soci prenotata ari dei costruiti alloggi
punto 2 lett. a) Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa che per il disposto dell’art. 96 del T.U. 28 aprile 1938, No.. 1165, è tenuto alla compilazione dell’elenco, dovrà preferire tra i soci che si sono prenotati per l’assegnazione di un quartiere, coloro che per qualsiasi giustificato motivo siano privi di alloggio…….omissis.
punto 2 lett. b) A parità di condizioni il socio coniugato con prole deve essere preferito al coniugato senza prole, e quest’ultimo a quello non coniugato
punto 3 – Le Cooperative che non avessero compilato gli elenchi secondo i criteri sopra esposti dovranno provvedere alla regolarizzazione degli elenchi medesimi nel più breve tempo possibile; l’assegnazione del contributo del Governo Militare Alleato non avrà luogo se le Cooperative non avranno ottemperato alle disposizioni di cui sopra.
punto 4 – I Presidenti delle Cooperative sono personalmente responsabili dello svolgimento regolare delle operazioni sopra previste, ed inoltre della tenuta del libro dei Soci, della documentazione riguardante l’impiego, residenza e stato di famiglia di ciascun socio, e di quant’altro richiesto per le Cooperative dalle leggi vigenti in materia
opportunamente integrati da considerazioni di carattere umanitario e sociale, principi questi che trovano riscontro nel T.U. dell’edilizia popolare 28.04.1938 n. 1165, tenuto conto, inoltre dell’anzianità di servizio, trattandosi di case costruite per dipendenti provinciali.
XIII° capoverso : La Commissione ha pertanto formato una graduatoria comprendente 127 nominativi, dalla graduatoria vanno eliminati quelli di cui ai n.ri 43-47 e 71, riferentisi ai pensionati Pintarelli Giovanni, Duisi Rodolfo e Sartori Cecilia, per il motivo come considerato dalla Deputazione
XV° capoverso “Per quanto concerne la determinazione dei canoni di affitto dei 40 alloggi in questione, la Deputazione ha fondato il suo calcolo partendo dal concetto contenuto nell’art.5 dell’Ordine n. 117/49 del Governo Militare Alleato, “secondo il quale i canoni stessi sono stabiliti tenendo conto dell’ammortamento del capitale investito nelle costruzioni, al netto del concorso e contributo del Governo Militare Alleato, e di una quota per il rimborso delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di assicurazione. Delle imposte e tasse generali e locali e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione Alla stregua dell’indirizzo come sopra dettato dalla legge, i canoni di affitto sono stati determinati in base ai seguenti calcoli”
Capitale mutuato…………………………….…………………………..Lit. 28.000.000.-
Capitale prelevato dal patrimonio provinciale……………….Lit. 5.000.000.-
Capitale investito complessivamente nelle costruzioni Lit. 33.000.000.-

Annualità per l’ammortamento di L. 33.000.000.-
al 3,5% in 50 anni(vedi piano di amm.(doc. n. 37/a)
quota capitale più quota interessi…………………………………..Lit. 1.406.512.-
quota dell’1% del costo complessivo delle 4 case, cioè
di Lit. 85.000.000.-(Lit. 52.000.000 del contributo
del G.M.A., più 33.000.000 delle Provincia) per il
rimborso delle spese di manutenzione ordinaria,
straordinaria e di assicurazione delle imposte e
tasse generali,e locali e di tutte le altre spese
di amministrazione e gestione………………………………………… Lit. 850.000.-
Affitto annuo complessivo da ripartire fra i 40 alloggi Lit. 2.256.512
La superficie totale dei 40 alloggi è di mq. 3.233,60, così suddivisa:
8 alloggi di mq. 74,4………………………………mq. 595,2
16 alloggi di mq. 74,55………………………………mq. 1.192,8
16 alloggi da mq. 90,35……………………………..mq. 1.445,6
L’affitto annuo per metro quadrato risulta:
* dall’affitto annuo complessivo che è……………………….. di Lire 2.256.512
diviso
* per la superficie totale degli alloggi costruiti che è…. di mq. 3.233,60
che da Lit. 697,95
e quindi:
agli alloggi di mq. 74,4 dovrebbe venir attribuito un affitto annuo di Lire 51.927.- (mq. 74,4 X 697,95) pari a mensili Lire 4.327.-
agli alloggi di mq. 74,55 dovrebbe venir attribuito un affitto annuo affitto annuo di Lire 52.032.- (mq. 74,55 X 697,95) pari a mensili Lire 4.336.-
agli alloggi di mq. 90,35 dovrebbe venir attribuito un affitto annuo di Lire 63.060.- ( mq. 90,35X 697,95) pari a mensili Lire 5.255.-
Poiché occorre ripartire gli affitti tenendo conto della posizione degli alloggi, viene apportata una riduzione del 10% arrotondato a quelli del pianoterra che hanno un poggiolo ridotto, e una riduzione dell1% all’affitto dei quartieri situati al terzo e quarto piano, mentre vanno invece maggiorati dell’1% quelli del I° e II° piano, di modo che l’ammontare degli affitti risulta come segue :
8 alloggi al piano terra di due stanze e stanzino
a Lire 3.900.- mensili pari ad annue…..…………………………. L. 374.400.-
8 alloggi di due stanze e stanzino al I° e II° piano
a Lire 4.500.- mensili pari ad annue……………………………… L. 432.000.-
8 alloggi di due stanze e stanzino al III° e IV° piano
a Lire 4.400.- mensili pari ad annue………………………………L. 422.400.-
8 alloggi di tre stanze e stanzino al I° e II° piano
a Lire 5.405.- mensili pari ad annue………………………………..L. 518.880.-
8 alloggi di tre stanze e stanzino al III° e IV° piano
a Lire 5.305.- mensili pari ad annue ………………………………..L. 509.280.-

*il Governo Militare Alleato con sua lettera prot. n. FTT/2476/9561 di data 17.05.1952 (doc. n. 39) avente per oggetto Case per i dipendenti provinciali ai sensi dell’Ordine n. 117/49, cos’ scrive :
“Esaminato l’assegnazione degli alloggi come risalta dalla deliberazione n. 689/D dd. 25 marzo 1952, lo schema di contratto da adottarsi per la locazione dei 40 alloggi, nonché il piano finanziario in base al quale sono stati determinati i relativi canoni d’affitto, questo Dipartimento, ai sensi dell’art. 5, sezione 1, dell’Ordine 117/49, dà il suo benestare per l’assegnazione ed occupazione degli alloggi in oggetto.
n.d.r. che nell’affitto annuo a carico degli inquilini è composta
*la quota di ammortamento annuale (capitale più interessi)per l’estinzione del mutuo cinquantennale
*quota dell’1% delle spese ordinarie e straordinarie, ecc..

* l’Ordine n. 222/49 del G.M.A., (doc. n. 40) così scrive:
articolo I “Le case popolari costruite dagli enti ai numeri 2, 3 e 6 dell’art. 16 del T.U. 28.04.1938, n. 1165, possono essere assegnate in locazione con patto di futura vendita previa autorizzazione del Dipartimento dei Servizi Pubblici e con l’osservanza delle cautele e condizioni che dallo stesso Dipartimento saranno prescritte ai sensi degli articoli 34 e 42 dello stesso Testo Unico
Per le locazioni con patto di futura vendita saranno osservate le disposizioni dl T.U. 28.04.1938, n.1165 e quelle dell’Articolo V° dell’Ordine n. 117 di data 25 maggio 1949 (articolo assunto dalla Provincia con la succitata deliberazione n. 689/D/52

note:
*La locazione con patto di futura vendita è da intendersi sostanzialmente come una vendita con “patto di riservato dominio”, in virtù della quale con il pagamento del canone convenuto per tutto il periodo di tempo (n.d.r. necessario agli inquilini di via Margherita per l’estinzione del mutuo 1952/2002) la proprietà passa automaticamente al conduttore/acquirente. Tale contratto viene chiamato anche “locazione/vendita”.

*La vendita con patto di riservato dominio, o vendita con riserva della proprietà è un contratto con il quale l’acquisizione del diritto di proprietà è subordinata a una condizione sospensiva, ovvero il pagamento dell’intero prezzo pattuito dalle parti in causa, regolato ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile”.
“La vendita con “patto di riservato dominio”, ai sensi dell’art. 1523 del codice civile, regola la vendita di qualcosa, mobile o immobile, ovvero l’acquisizione del diritto di proprietà condizionato al pagamento dell’intero prezzo pattuito precedentemente tra le parti. La particolarità di questa tipologia di contratto sta proprio nella possibilità di acquistare un bene mediante pagamento a rate con la possibilità di godere di esso da subito, assumendosi i rischi relativi ad eventuale danneggiamento o perimento del bene stesso, ottenendone però “la proprietà effettiva “solo“ con il pagamento dell’ultima rata e quindi con l’esatta corresponsione del prezzo stabilito” (art. 1465 c.c.)”.

Non può valere quindi l’affermazione del Vice Presidente della Provincia che con sua lettera prot. n. 025364 di data 11.07.2007 (doc. n. 41) a pag. 2 – al punto 4 – cosi scrive :
“per quanto attiene al mutuo contratto nel 1950 , il prevederne la copertura finanziaria con l’introito dei canoni di locazione risulta costituire una mera scelta gestionale, senza attribuire alla stessa alcun altro significato particolare in ordine ai rapporti locativi stessi.
*La Provincia di Trieste con deliberazione n. 1308/D(doc.42) avente per oggetto : “Assegnazione degli alloggi delle nuove case costruite dalla Provincia per i propri dipendenti in via Margherita – Modifica della deliberazione n. 689/D/52 del 25.03.1953”, in premessa scrive :
“Vista la propria deliberazione n. 689/D/52 di data 25 marzo 1952, con la quale è stata approvata la graduatoria dei richiedenti l’assegnazione degli alloggi delle quattro nuove case costruite dalla Provincia in via Margherita ed assegnati gli alloggi stessi ai dipendenti provinciali primi quaranta classificati ;
Visto che la Prefettura di Trieste, con decreto n. 3179/16971 di data 11 giugno 1952 contenente la decisione in merito ai ricorsi presentati da taluni dipendenti della Provincia contro la suddetta graduatoria, ha stabilito che dalla graduatoria stessa va escluso il dipendente Catalan Antonio, classificato al 9° posto in quanto è risultato essere proprietario di un alloggio in condominio di tre vani ed accessori, mentre il dipendente Adolfo Declich classificato al 43° posto, va invece spostato perché gli vennero attribuiti punti in meno a causa di un errore materiale.”

Schema contrato di locazione (doc. n. 43)
Provincia di Trieste
Rep. No. 3859
In nome della legge
L’anno millenovecentocinquantadue, questo giorno di mercoledì, venticinque del mese di giugno, nella Sede della Provincia di Trieste, davanti a me rogante, Comm. Alfredo Persiani ff. Segretario Generale della Provincia, sono convenuti:
*Il dott. Giulio Cleva, Presidente della Provincia di Trieste e legale rappresentante della stessa, il quale interviene e stipula in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta in esecuzione all’analoga deliberazione n. 1308/D di data 17 giugno 1952
*Il signor Franco Giovanni fu Giovanni dipendente della Provincia in qualità di famiglio d’atrio
…addivengono col mio ministero, alla stipulazione del seguente
Contratto di locazione e conduzione.
art. 2 – il canone d’affitto è fissato in Lire 63.660 (diconsi Lire sessantatremilaseicentosessanta) annue e sarà corrisposto in rate mensili, mediante trattenute sullo stipendio
n.d.r. Lire 63.660.- annue che corrispondono a quelle fissate con deliberazione n. 689/D/52 dettate dall’art. V° dell’Ordine n. 117/49 e dell’art. I° dell’Ordine 222/49 come canone con patto di futura vendita.

* la Provincia di Trieste con deliberazione n.805 prot. n. 42/8-60 di data 11.07.1960 (doc. n. 44) avente per oggetto: CASE PROVINCIALI DI VIA MARGHERTITA – CESSIONE IN PROPRIETA’ IN APPLICAZIONE DEL D.P.R. 17 GENNAIO 1959, n. 2, che scrive in premessa:
I° capoverso:
Premesso che la Provincia è proprietaria di n. 4 case di civile abitazione contrassegnate dai numeri civici di via Margherita n. 4, n. 4/1, n. 4/2 e n. 4/3 con dieci alloggi ciascuna, date in locazione semplice ( n.d.r. attestazione in atto pubblico di fatti non veri) ai dipendenti dell’Amministrazione Provinciale.
nota:
la deliberazione n. 689/D/52 prot. n. 42/105-52 succitata avente per oggetto: “Affittanza dia quaranta alloggi delle nuove case costruite dalla Provincia per i propri dipendenti in via Margherita” stabilisce
invece
che gli alloggi di via Margherita siano dati in locazione ai “Soci della Cooperativa fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” con patto di futura vendita( art. V° Ordine 117/49 del G.M.A.)
o
rata per l’acquisto in proprietà della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione (delib. 689/D/52) e nel contratto di mutuo edilizio individuale (art. 4 lett. e) dello Statuto della Coop.)
in prosieguo:
Premesso, altresì, che dette case di abitazione sono state costruite ai sensi degli Ordini del cessato Governo Militare Alleato n. 117 di data 25.5.1949 e n. 150 di data 07.08.1959, che ripropongono nella sostanza le disposizioni legislative di cui al D.L.C.P.S. 08.05.1947 n. 399 e successive modificazioni, quindi col concorso dello Stato nella misura del 65% del valore di costruzione (terreno compreso)
Considerato che le case di via Margherita sono da considerarsi, pertanto, costruzioni di tipo popolare ed economico;
Visto il D.P.R. 17/1/1959, n. 2, recante norme intese a disciplinare la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico e che le case provinciali sopra descritte ricadono di conseguenza sotto la disciplina del D.P.R. citato, per cui si rende necessario procedere alle operazioni di cessione in proprietà degli alloggi di dette case,……………….
in piu’
così ’ in giurisprudenza consolidata:
Cass. civ., sez.I, 3 giugno 1992, n. 6800, Vanzelli e Aquiari ed altri.
Edilizia popolare ed economica –Iacp – Locazione – Patto di futura vendita
“Il contratto di locazione con patto di futura vendita, stipulato nel vigore del D.lgs C.P.S., 8 maggio 1947, n. 399, in forza del quale, al termine della durata venticinquennale, si verifica l’acquisto dell’alloggio assegnato dallo Iacp, senza ulteriori oneri per l’assegnatario, non può essere qualificato come contratto di sola locazione, perché il canone corrisposto contiene anche una parte del corrispettivo per la vendita dell’immobile, e, pertanto, per tale contratto non può trovare applicazione la disciplina della cessione in proprietà disposta dalla L. 17 gennaio 1959, n. 2”
ancora
Cass. Civ., sez. I, 15 febbraio 1994, n. 1485 . Istituto Autonomo per le Case popolari della Provincia di Bologna c. Lingria ed altri
Con riguardo ad assegnazione di alloggio economico e popolare risalente ad epoca anteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 (n.d.r. case di via Margherita costruite con l’Ordine n. 117/49 del G.M.A.) il diritto alla cessione in proprietà che l’art. 25 di detto decreto, in caso di morte dell’assegnatario, attribuisce, nel corso di determinati requisiti, al coniuge, ai discendenti ed agli ascendenti, non discende da successione al defunto, ma ha natura autonoma.
Ne consegue che, in presenza di più legittimati a detta cessione, la rinuncia di uno di essi non integra rinuncia all’eredità, né comunque attiene alla regolamentazione dei rapporti tra coeredi, ma esprime atto abdicativo di un posizione creditoria verso l’ente assegnante, e, quindi ricedendo sotto le previsioni dell’art. 1236 c.c., produce effetto con la comunicazione all’ente medesimo (sempre che questo non dichiari, entro un congruo termine, di non volerne profittare), implicando la facoltà degli altri legittimati di ottenere il loro favore il trasferimento dell’immobile, unitariamente inteso.

Cass. Civ., sez. I, 30 marzo 1995, n. 3776, Ministero Finanze c. Zanchi ed altro.
“Con riguardo al trasferimento in proprietà dell’alloggio costruito in attuazione delle norme sull’edilizia residenziale pubblica, ove la domanda dell’assegnatario- conduttore sia stata presentata nel tempo in cui era in vigore la disciplina prevista dal D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 (e confermata secondo le previsioni transitorie della L. 513/77, come interpretata ed integrata dall’art. 52 della L. 5 agosto 1978 n. 457) l’accettazione della domanda e la comunicazione del prezzo di cessione da parte dell’ente determinato, in via definitiva, il diritto dell’assegnatario a conseguire la cessione attraversa la stipula dell’apposito contratto di compravendita, sicchè l’accettazione della domanda a ottenere il riscatto nei termini fissati, esimono l’assegnatario dall’onere della conferma della domanda.
Siffatto onere grava, infatti, sui soggetti la cui domanda non sia ancora accettata e, conseguentemente, non sia stato definito il relativo procedimento amministrativo per il quale la comunicazione del prezzo di cessione costituisce un dato essenziale.
* la Provincia di Trieste con deliberazione n. 159 di data 30.01.1986 (doc. n. 45) avente per oggetto: “Complesso immobiliare provinciale di Via margherita – Cessione in proprietà di alloggi di tipo popolare ed economico – Determinazioni”, che così recita .
I° capoverso – Dato atto che questa Amministrazione è proprietaria, fra l’altro, del complesso immobiliare di via Margherita, contraddistinto dai numeri 4, 4/1, 4/3 e 4/3, adibito ad uso abitativo per i dipendenti;
II° capoverso – Atteso che tale complesso è da considerarsi di tipo popolare ed economico in quanto costruito col concorso dello Stato in misura pari al 65% del valore di costruzione – terreno compreso
III° capoverso – Richiamato il D.P.R. 17.1.1959 n. 2 recante norme intese a disciplinare la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;
IV° capoverso – Visto che con deliberazione n. 805 dd. 11.7.1960 il Consiglio provinciale, in conformità del D.P.R. suindicato, aveva stabilito di porre a riscatto gli alloggi siti negli stabili suddetti;
……….omissis….
VI° capoverso – “Richiamata, altresì, la Legge n. 60 dd. 14.2.1963 e successive modifiche ed integrazioni sulla disciplina dei trasferimenti in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia pubblica già assegnati in locazione semplice”.
n.d.r. assegnati invece con delib. 689/D/52 “con patto di futura vendita” (vedi a pag. n. 37)
VII° capoverso – “Appurato che, a seguito di bando di cessione fatto pervenire da parte di questa Provincia nel luglio del 1965 a tutti gli inquilini degli stabili in questione, erano state presentate 20 domande da parte delle sotto elencate persone di cui 16 regolari, 3 prive della ricevuta del pagamento di Lit. 5.000.- ed 1 in carta semplice e priva anch’essa di ricevuta”;
VIII° capoverso – “Vista la L. 513 di data 08.08.1977 e successive modificazioni. ed in particolare l’art. 27 della stessa che, abrogando le precedenti disposizioni legislative in materia, prevedeva che le domande per le quali non era stato stipulato il relativo contratto di cessione in proprietà, dovessero essere confermate, pena la decadenza di ogni diritto, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, termine successivamente prorogato al 31.10.1978 (art. 52 legge 5.8.78 n. 457)”.
IX° capoverso – “Appurato che, nei termini previsti, nessuno ha confermato la propria domanda e che pertanto questa Amministrazione non è tenuta ad effettuare cessioni,
E’ qui da dire che tre miei assistiti in causa e precisamente Bassani Ferruccio, Englaro Giordano e Goglia Franco

in data 16.04.1975 –

in regime anteriore alla legge 513 del 1977 – hanno presentato alla Provincia di Trieste( n.d.r. veggasi ricevuta) domanda di acquisto degli alloggi loro assegnati in via Margherita ai sensi del D.P.R. n. 2 dd. 17.01.1959 e deliberazione consiliare n. 805 di data 11.07.1960

richiesta rimasta inevasa e senza alcuna risposta.

Rivevuta che il Tribunale di Trieste con sentenza n. 652/2010 in causa Inquilini/Provinciali Provincia di Trieste così afferma:

“………..omissis………nè vi è prova di un successivo esercizio del diritto nei termini prescritti, atteso che il documento 12 ( n.d.r. ricevuta allegata in causa) non è un documento valido al riguardo, in quanto non sottoscritto”

n.d.r. è evidente che il documento presentato dai miei assistiti non è altro che una ricevuta rilasciata dalla Provincia che attesta:
*che gli inquilini di via Margherita
Bassani Ferruccio, Goglia Franco, Englaro Giordano hanno presentato domanda di acquisto degli alloggi loro assegnati in regime anteriore alla legge 513 del 1977
*che la Provincia attesta con il suo timbro di protocollo di aver ricevuto le domande di acquisto degli alloggi in data 16 aprile 1975
*che la ricevuta è documento valido e che non necessita di alcuna firma

*la Provincia di Trieste, con deliberazione n. 1929 di data 04.12.1986 (doc. n. 46) avente per oggetto : Complesso immobiliare provinciale di via Margherita – Cessione in proprietà – Determinazioni, che così recita :
I° capoverso – “Richiamata la deliberazione n. 159 dd. 30.01.1986, esecutiva a’ sensi di legge, con la quale si dava atto che le disposizioni di cui alla deliberazione 805/60 che stabiliva di porre a riscatto gli alloggi siti nel complesso immobiliare di via Margherita, non potevano aver esecuzione in quanto, nei termini previsti dalla L. 513/77 gli interessati non avevano confermato la propria richiesta;
…….omississ….
III° capoverso – “Visto che con l’emanazione della L. n. 74 dd . 15 3.1986 – Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo Militare Alleato di Trieste – alcuni inquilini nel ritenere applicabile la medesima agli immobili in argomento, hanno presentato domanda di acquisto di alloggi mediante riscatto…..
IV° capoverso – “Rilevato che la suindicata L. 74/86 non è assolutamente applicabile agli stabili provinciali di via Margherita, sia in quanto la stessa si indirizza unicamente a dipendenti civili e militari dello Stato e pertanto non coinvolge i dipendenti di questa Amministrazione, sia perché tali stabili non sono stati costruiti esclusivamente con i fondi dello Stato, bensì con un contributo statale peri al 65% del valore di costruzione, come e evidenziato già con la deliberazione n. 159/86 più volte citata…………
…………………omissis.

delibera
1.– di dare atto per quanto esposto in premessa che la L. n. 74 dd. 15.03.1986 “Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo Militare Alleato di Trieste” non è assolutamente applicabile agli immobili di via Margherita
2.-di non accogliere pertanto le domande di acquisto mediante riscatto degli alloggi in locazione presentate dai sotto-elencati inquilini

per i motivi succitati

la deliberazioni n. 805/60 di data 11.07.1960 avente per oggetto : “ Case provinciali di via Margherita – Cessione in proprietà in applicazione del D.P.R. 17 gennaio 1959, N. 2”

la deliberazione n. 159/86 di data 30.01.1986 avente per oggetto : “Complesso immobiliare provinciale di via Margherita – Cessione in proprietà di alloggi di tipo popolare ed economico – Determinazioni”.

la deliberazione n. n. 1929/86 di data 04.12.1986 avente per oggetto : “Complesso immobiliare provinciale di via Margherita – Cessione in proprietà – Determinazioni”.

sono illegittime

Così pubblicato in “Gazzetta Governo Militare Alleato” di data 01 ottobre 1954 (doc. n. 47)

Ditta “Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di treiste – Società Cooperativa a Responsabilità Limitata”
Sede Trieste, via della Geppa n. 21
Costituzione: data di costituzione 30.06.1954
Oggetto: acquisto e costruzione case economiche per i soci
Durata : anni 50

Consiglio di Amministrazione
Persiani Alfredo – presidente
Vascon Carlo – vice presidente
Rocco Gastone – consigliere
Petrossi Umberto – consigliere
Condè Alfredo – consigliere

Il Presidente ha la rappresentanza anche in giudizio, la firma sociale e devoluta al Presidente o al Vice Presidente congiuntamente ad un consigliere, con facoltà di riscuotere da pubbliche amministrazioni. Da banche o da privati i pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria

Rappresentante sociale – Presidente o vice Presidente congiuntamente ad un consigliere

Depositato alla Cancelleria del tribunale Civile e penale di Trieste il 08.09.1954 inscritto al n. 33173 del Registro d’ordine trascritto al No.. del registro trascrizioni, annotato al No. 3679 del registro delle socieà ed inserito nel fascicolo No. 1

Così l’ “Atto Costitutivo di Cooperativa” (doc. n. 48)

L’anno millenovecentocinquantaquattro, il giorno trenta giugno (30.6.1954) di Trieste, nel mio ufficio in via S. Lazzaro
art. 1
E’ costituita fra le persone come sopra menzionato, una Società Cooperativa a responsabilità limitata, sotto la denominazione: “COOPERATIVA EDILIZIA FRA DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE” – Società cooperativa a responsabilità limitata”

art. 2
La Società è retta dallo Statuto allegato sotto la lettera “A” che i comparenti dichiarano di conoscere esattamente, Statuto che viene dagli stessi approvato.

Così l’articolato dello
“Statuto” della Cooperativa (doc. n. 49)
art. 1
E’ costituita in Trieste, con sede presso l’Amministrazione provinciale – via Geppa n. 21 – una Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata “Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”
Essa ha per scopo l’acquisto e la costruzione di case economiche per i suoi soci a’ sensi del T.U. dell’edilizia popolare ed economica, approvata con R.D. 28 aprile 1938 n. 1165 e potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari inerenti allo scopo sociale e specificatamente :
a) “l’acquisto di aree e terreni fabbricabili per costruirvi sia direttamente in economia che concedendo cottimi ed appalti gli appartamenti aventi le caratteristiche stabilite dal T.U. dell’Edilizia popolare ed economica”
b)……………..omissis….
c) “l’assegnazione in proprietà ai Soci di appartamenti aventi le caratteristiche suddette e nel limite dei vani previsti dall’art. 49 del precitato T.U.”
d) ”la stipulazione di mutui o d’ipoteche con gli Istituti autorizzati per legge”

La durata della Cooperativa è fissata in 50 anni e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea
art. 17 – III° capoverso “Tuttavia quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della Cooperativa e sulla modifica dell’oggetto sociale, le deliberazioni relative devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più del terzo del voto attribuito a tutti i soci”.
art. 2
Possono essere soci i dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste
Il numero dei soci è illimitato, salvo le disponibilità degli appartamenti che la Cooperativa potrà costruire ed acquistare.
art. 4
I soci sono obbligati
e) a pagare anticipatamente puntualmente le rate per l’acquisto in proprietà della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione e nel contratto di mutuo edilizio individuale (veggasi deliberazione della Provincia n. 689/D/52)
art. 5
“Alla morte di un socio, abbia o non abbia già ottenuto l’assegnazione della casa, succedono i di lui eredi secondo il diritto comune” i quali sono responsabili in solido verso la Cooperativa e l’Ente mutuante.
Se gli eredi non provvedono, entro sei mesi dalla m del socio, alla designazione di un proprio rappresentante in seno alla Cooperativa, la Cooperativa, designerà il suo successore.
art. 6
In caso di controversia per morosità tra ente mutuante e socio moroso e qualora l’ente mutuante addivenga alla determinazione di attribuire ad altri (n.d.r. soci) l’appartamento già in uso al socio moroso, l’ente mutuante ha il dovere di chiedere al Consiglio di amministrazione il nominativo del successore.
Il Consiglio di amministrazione nella scelta si atterrà all’ordine di precedenza stabilito nell’art. 2
Eventuali compensazioni(*) fra socio moroso e socio subentrante saranno determinate dall’Ente mutuante e secondo le norme di legge vigenti.
(*)in diritto
così la Legge 43/1949, art. 17 (doc. n. 50)
All’assegnatario non assicurato, che muoia durante il periodo di pagamento rateale dell’alloggio succedono nei relativi diritti i suoi eredi.
Essi sono obbligati solidalmente alla corresponsione delle rate residue ( n.d.r. per l’estinzione del mutuo) fin quando, con atto di divisione, i diritti sull’alloggio non siano attribuiti ad uno solo degli eredi, che resterà obbligato a detta corresponsione.
All’assegnatario o ai suoi aventi causa, che si rendano morosi nel pagamento delle rate per tre mensilità consecutive, la Gestione INA-Casa intimerà ordine di pagamento entro il termine di 30 giorni, sotto pena di dichiarazione di decadenza. Questa, quando ne ricorrano gli estremi, sarà pronunciata dalla Gestione INA-Casa e determinerà la perdita del diritto all’alloggio.
Resosi, in tal guisa, disponibile l’alloggio, la Gestione INA-Casa lo assegnerà ad altro lavoratore, secondo le norme della presente legge.
Il nuovo assegnatario sarà tenuto a rimborsare quello dichiarato decaduto delle somme da lui già versate……………
per le case di via Margherita
*somme già versate dall’inquilino dichiarato decaduto come canone di locazione “con patto di futura vendita” per l’estinzione del mutuo stabilito dalla Provincia con sua deliberazione n. 689/D/52 (doc. n. 17)
canone altrimenti definito
*“rata per l’acquisto in proprietà della casa assegnata” (art. 4 lett. e dello Statuto della Cooperativa (doc. n. 10) prevista nell’atto di assegnazione e nel contratto di mutuo edilizio individuale (deliberazione n. 689/D/52 – doc. N. 17)
………….(*)dedotta una quota per l’uso dell’alloggio
da stabilirsi dalla Gestione INA-Casa. Il rimborso avverrà a rate mensili, entro il periodo di tempo ancora occorrente per l’estinzione del debito.
nota: quota per l’uso dell’alloggio di € 30.000,00 stabilita dalla Provincia con sua deliberazione n. 131/2004 (vedi a pag. 75)

per il fatto:
che in base “a queste caratteristiche e condizioni abitative” venivano locati agli inquilini provinciali gli alloggi degli stabili di via Donatello/v.le R. Sanzio e di via Margherita.

*Così la Circolare del Comitato Direttivo CGIL-O.P.P. del 16.04.1974 (doc. n. 51) che nella presa d’Atto al punto c), così recita : “necessita una chiara presa di posizione ed una denuncia sulla gravissima situazione che si è venuta a creare nel settore delle abitazioni. In tale settore l’Amministrazione non ha fatto niente di concreto, se non abbandonare a se stesse le case di proprietà della Provincia..omissis……”.

*Così la I^ Commissione Consiliare permanente nel 28 luglio 1990 (doc. n. 52) con oggetto : Visite delle I° Commissione agli edifici di proprietà della Provincia.
“La I^ Commissione ha eseguito due sopralluoghi per verificare lo stato di manutenzione degli edifici di proprietà della Provincia ubicati in via Margherita e in via Donatello.
In particolare si è voluto visitare gli appartamenti assegnati con delibera 572 dd. 24/5/90 al personale dipendente della Provincia, oggetto di protesta da parte degli assegnatari, per il grave stato di deterioramento che li rende non affittabili “ nello stato in cui si trovano”.
“Dall’esame complessivo degli edifici la Commissione ha constatato un generalizzato stato di abbandono, con gravi carenze di manutenzione; se ne desume quindi la necessità di una costante programmazione degli interventi al fine di mantenere gli immobili a valori di mercato corrente anche in aspettativa di eventuali vendite, come suggerito dall’Assessore Cannone.
Tale principio gestionale deve riguardare anche singoli appartamenti che dovrebbero venir riconsegnati, alla fine della locazione, in condizioni accettabili, imponendo se del caso, le spese di ripristino dell’alloggio all’inquilino responsabile dei danni arrecati, come previsto dal Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia.
Lo stato precario di manutenzione dimostra l’incuria e lo scarso controllo degli organi tecnici preposti a seguire le proprietà immobiliari della Provincia; gli stessi inquilini hanno denunciato “la non risposta” e la latitanza ad eseguire interventi anche di modeste proporzioni. inquilini hanno denunciato “la non risposta” e la latitanza ad eseguire interventi anche di modeste proporzioni.
La Commissione ritiene necessario una programmazione degli interventi con gradualità, destinando risorse anche limitate, ma rivolte al recupero graduale di parte degli edifici.
Sarà opportuno applicare, alla lettera, l’art. 22 del Regolamento relativo alle ispezioni degli appartamenti locati per constatare l’osservanza del Regolamento stesso in particolare per il risarcimento dei danni da parte del conduttore.
In merito agli alloggi assegnati con delibera 572 si segnala che gli stessi risultano estremamente degradati tanto da richiedere grossi interventi di adeguamento, come il rifacimento completo dell’impianto elettrico (fili esterni, prese volanti pericolose, il tutto non conforme alle disposizioni vigenti ed inoltre molto pericolose), il rifacimento dei servizi sanitari, lavandini rotti, vasche e docce inutilizzabili, WC divelti e quindi inusabili, spandimenti visibili delle colonne di scarico della casa, pavimenti con vistose buche riparate con linoleum improvvisarti”.
La Legge 231 dd. 19/8/78 all’art. 31 stabilisce che gli interventi di manutenzione straordinaria, quindi di competenza del proprietario, riguardino le spese di realizzazione e integrazione dei servizi-igienico sanitari e tecnologici, intendendosi per quest’ultimi gli impianti elettrici e di tubazioni di gas; e constatata la “distruzione” dei suddetti impianti in alcuni appartamenti, si ritiene logico l’intervento della Provincia per il ripristino dei servizi essenziali come quelli sopra esposti.

*Così i rappresentanti sindacali nella Commissione per l’assegnazione degli alloggi così scrivevano nella relazione allegata alla deliberazione n. 572/90 di data 24.05.1990 (doc. n. 53)
……………omissis…………
Viene, poi, altresì informata la Commissione che il componente tecnico del V° Settore – Attività Tecniche Generali – della Provincia – ha effettuato sopralluoghi negli alloggi dichiarati dai concorrenti antigenici o inabitabili. Dalla relazione redatta dallo stesso, risulta quanto segue :
– l’appartamento in cui abita il sig. P.V. : antigienico in forma grave
– l’appartamento in cui abitava la sig.ra U.L.: inidoneo all’abitazione e antigenico in forma grave
………….omississ……..
I rappresentanti sindacali, ancora una volta, fanno rilevare lo stato precario di alcuni alloggi e vengono richiesti, anche fa parte di tutti gli altri componenti, interventi volti a assicurare l’abitabilità degli stessi.

*Così i rappresentanti sindacali nella Commissione per l’assegnazione degli alloggi così scrivevano nella relazione allegata alla deliberazione n. n. 1294 dd. 07.11.1991 (doc. n. 54)
A questo punto viene richiesto alla Segretaria ed al geom. Lucchese di informare la Commissione sugli appartamenti disponibili e sullo stato di manutenzione degli stessi.
Viene ribadito, ancora una volta, sia dai suddetti che dai rappresentanti sindacali, che gli alloggi sono nella maggior parte in stato precario e pertanto vendono richiesti, anche da parte di tutti gli altri componenti, interventi volti ad assicurare l’abitabilità degli stessi.

*Così il sindacato CISL con sua lettera di data 30.06.1993 (doc. 55) indirizzata al Presidente de ll’Amministrazione Provinciale di Trieste:
I° capoverso:
Questa organizzazione Sindacale, facendosi portavoce delle istanze degli inquilini, dipendenti ed ex dipendenti dell’Ente, degli stabili provinciali di via Donatello e via Margherita, chiede alla S.V. di volersi adoperare al fine di favorire adeguate risposte alle giuste esigenze e rivendicazioni che le persone di cui sopra stanno da anni sottoponendo alle varie Amministrazioni succedutesi alla guide dell’Ente, con scarse se non addirittura inesistenti, risposte:
II° capoverso :
Si fa presente che interesse primario degli stessi (n.d.r. degli inquilini), coincidente peraltro con l’interesse dell’Amministrazione, è quello di restituire al patrimonio immobiliare dell’Ente quelle condizioni di decoro che oggi difettano e mancano del tutto

*Così la Provincia di Trieste con deliberazione n. 293 di data 12 maggio 1995 (doc. 56) avente per oggetto : “Lavori di manutenzione straordinaria agli stabili non adibiti a servizi provinciali” che in premessa recita:
II° capoverso – “ Visto che le nuove disposizioni legislative sulle caratteristiche di agibilità degli appartamenti, con particolare riferimento all’impiantistica, non consentono più di consegnare un appartamento, come quasi sempre in passato è stato fatto, nelle condizioni in cui lo stesso si trova, che sono spesso quelle originarie, di molti decenni addietro.”
III° capoverso – Considerato che l’Amministrazione è tenuta, in ogni caso, ad intervenire per la straordinaria manutenzione degli edifici e dei locali per effettuare interventi obbligatori per legge, per effettuare interventi dovuti allo stato di vetustà degli immobili, e per interventi di carattere migliorativo, tesi, da un lato, ad un non più procrastinabile aggiornamento della tipologia abitativa e dall’altro, alla conseguente valorizzazione del patrimonio.
IV° capoverso – Atteso che, per ogni appartamento, la spesa quantificabile può essere valutata in circa Lire 24.000.000.-, così ripartita:
Opere murarie e rifacimento locale bagno….. Lire 8.000.000.-
Impianto di riscaldamento………………………….. Lire 8.000.000.-
Impianto elettrico…………………………………………Lire 4.500.000.-
Tinteggiatura ambienti………………………………… Lire 3.000.000.-
Lire 24.000.000.-
*SOLO con deliberazione n. 131 di data 20.07.2004 (doc. 57) avente per oggetto: Patrimonio provinciale residenziale – determinazioni in ordine alla determinazione dei canoni di locazione, che scrive :
pag. 1 della premessa:
punto 3 – “questa Amministrazione con deliberazioni giuntali n. 99 dd. 4 giugno 2002 e n. 57 dd. 30 marzo 2004, ha assunto determinazioni in ordine all’applicazione della citata legge 431/98 in materia di contratti di locazione ad uso residenziale di nuova stipula, disponendo, a tal fine, l’applicazione degli accordi territoriali”;
punto 4 – “già con la citata deliberazione n. 99/G/02, si è posta riserva di revisione di tali indirizzi, al fine di garantire la migliore redditività degli immobili all’avvenuta effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, atti a garantire agli alloggi un miglior standard qualitativo;
punto 5 – “sino alla data odierna nulla si è stabilito in ordine al rinnovo dei contratti in essere, posto che risultava necessario effettuare un attività di verifica della conformità impiantistica degli stessi, posto che ciò risulta costituire presupposto per la stipula di tale tipologia di contratti.
punto 6 – “al fine dell’opportuna definizione dei canoni da applicare anche in sede di rinnovo, in funzione sia economica che sociale, si è provveduto tramite l’A.T.E.R. della Provincia di Trieste, alla verifica dello stato manutentivo – conservativo (*) e del gettito reddituale degli immobili di cui trattasi;.
(*) n.d.r. verifica che risulta mai effettuata
punto 8 – a tal riguardo, si è provveduto a valutare, in primo luogo, il canone ai sensi degli Accordi territoriali legge 431/98 applicabile agli alloggi nelle situazioni manutentive in cui attualmente si trovano e, successivamente, il medesimo è stato calcolato dopo aver effettuato tutti gli adeguamenti alla normativa vigente, ed aver portato a temine i lavori di recupero degli alloggi sfitti;
pag. 3 – Nuove assegnazioni
Premesso che la Provincia di Trieste, in quanto ente pubblico, deve procedere alle nuove locazioni tramite espletamento di procedure di gara e comunque sulla base delle previsioni di cui al vigente Regolamento provinciale per l’assegnazione e l’uso degli alloggi provinciali, si procederà come segue per la determinazione del canone sulla base del quale stipulare i singoli contratti di locazione
punto 1. – “Posto che per gli alloggi sfitti sono stati sottoposti o lo saranno ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento verso un investimento medio di Euro 30.000,00 per singolo ente, si procederà all’applicazione del valore minimo per metro quadrato previsto per la sub fascia di appartenenza del singolo alloggio ristrutturato.
in più
Così Il Protocollo d’Intesa (doc. n.58) tra la Provincia di Trieste e le Organizzazioni Sindacali Assocasa, Federcasa, Sicet, Sunia, Uniat a allegato alla deliberazione n. 129 di data 02.08.2005 , pag. n. 3 con
Nota a verbale:
“Fermi restando i termini dell’accordo, le su intestate OO.SS. auspicano che l’Amministrazione provinciale di Trieste proceda quanto prima con progetti specifici all’adeguamento delle caratteristiche degli alloggi e degli immobili ed all’abbattimento delle barriere architettoniche agli stessi connesse, intendendosi in tale ambito anche gli ascensori e quant’altro.
*Così la “MOZIONE CONSILIARE SUL TEMA Patrimonio provinciale residenziale – attuazione canoni di locazione (doc. 59) – in data 16 marzo 2005, a firma de : i Gruppi de L’ULIVO, Cittadini per Trieste, P.R.C. al Presidente della Provincia, che così recita :
IV° capoverso :
”Considerato che lo stato complessivo degli alloggi è, nella maggior parte dei casi, in condizioni di grave degrado, privi di norme di sicurezza sugli impianti, carenti da decenni di manutenzione ordinaria e straordinaria adeguata all’abitabilità”.

*Così il Difensore Civico della Regione F.V.G. con Sua lettera di data 25.10.2005 (doc. 60)
Pag. 2 – I° capoverso “Le cattive le cattive condizioni degli alloggi locati non fanno onore all’Amministrazione ma purtroppo non mi risulta che, a fronte dell’accettazione da parte dell’inquilino dell’alloggio nelle stato in cui si trova, costituiscano una condotta illecita.
n.d.r. “L’illecito potrebbe essere configurato nel fatto che la Provincia affitta l’alloggio “nelle condizioni in cui si trova” – approfittando della necessità del dipendente (con sfratto esecutivo a carico o in alloggio sovraffollato o non idoneo a civile abitazione) di ottenere l’alloggio – addossando allo stesso le spese di ristrutturazione necessarie per rendere l’alloggio compatibile con le norme imposte dalla legge per “civile abitazione” (arricchimento indebito di proprio patrimonio)”.

*Così la “Relazione del Servizio Sanitario Regionale – Azienda per i Servizi Sanitari N.1° Triestina – Dipartimento di Prevenzione /S.C.I.P.P.A.” in data 25.01.2010 (doc. n. 61), avente per oggetto : “Impianti elettrici installati all’interno degli edifici di civile abitazione di via Margherita n. 4 – 4/1 – 4/2 -4/3”,dove a pag. 3 così recita :
I° capoverso : Per quanto sopra esposto gli impianti in oggetto presentano una serie di carenze tali da dover considerare gli stessi pericolosi per quanto attiene la sicurezza delle persone e la prevenzione degli incendi.
ultimo capoverso : In caso di inadempienza, si provvederà d’Ufficio ad inoltrare al Comune di Trieste la richiesta di un’ordinanza dirigenziale.

*Così sul “Piccolo” di Trieste in data 27.02.2014 (doc. n. 62) a pag. 28 (vedi box) per pubblica ammissione dell’Assessore al Patrimonio della Provincia di Trieste Mariella De Francesco.
“Da anni gli inquilini denunciano le condizioni di estremo degrado in cui versano gli appartamenti, e anche per questa ragione sono ricorsi al Tribunale per chiedere il risarcimento degli affitti o il riconoscimento dell’acquisizione.

Per quanto fin qui citato, constatato che gli alloggi assegnati agli inquilini sono da considerarsi – per le stesse dichiarazioni della Provincia – di “non civile abitazione” per cui necessitano di “una ristrutturazione generale”

Così più volte negli anni sulle “Segnalazioni” del Piccolo di Trieste

 

per questo motivo:
si sono formate cinque categorie di inquilini “ idonei in graduatoria” di Concorso indetto dalla Provincia per l’assegnazione di alloggi sfitti in via Donatello/v.le R. Sanzio e di via Margherita
1.- inquilini-dipendenti che hanno rinunciato al’alloggio loro assegnato perché non “idoneo a civile abitazione”
Così la deliberazione n. 196 prot. n. 5/195-92 di data 23.03.1992 (doc. 63) avente per oggetto : “Alloggio di
proprietà provinciale di via Donatello n. 3 IV° piano – Assegnazione” che nella premessa cosi scrive .
I° capoverso – “Richiamata la deliberazione giuntale n. 1294 dd. 07.11.1991, esecutiva ai sensi di legge, con la quale a seguito di concorso esperito, si è proceduto all’assegnazione di appartamenti di proprietà di questo Ente a favore di aventi diritto secondo l’approvata graduatoria
II° capoverso – “Atteso che, fra l’altro, veniva assegnato il sotto indicato alloggio di via Donatello, 3 IV° piano alla signora Sanzin Renata (I° classificata) in graduatoria
III° capoverso – “Atteso che con nota dd. 20.12.1991 la sig.ra Sanzin Renata dichiarava di rinunciare all’alloggio assegnatole

Così la deliberazione n. 215 prot.n. 5/290/92di data 02-04.1992 (doc. n. 64) avente per oggetto : “Alloggio di proprietà provinciale di via Donatello n. 3 – IV piano – Superficie convenzionale mq. 71,36075 – Assegnazione”, che nella premessa così scrive :
I° capoverso – Richiamata la deliberazione giuntale n. 1294 di data 07.11.1991, esecutiva, con la quale a seguito di concorso esperito, si è proceduto all’assegnazione di appartamenti di proprietà di questo Ente a favore di aventi diritto secondo l’approvata graduatoria
III° capoverso – Atteso che è tuttora libero l’appartamento sito al IV° piano del medesimo stabile con superficie convenzionale di mq. 71.36075 – già assegnato con la deliberazione 1294/91 alla sig.ra Venza Alberta e per cui la stessa ha presentato rinuncia;
IV° capoverso – Considerato che a’ sensi dell’art. 17 del vigente “regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste l’alloggio va assegnato in base alla graduatoria suindicata;
V° capoverso – “ Rilevato che sono stati pertanto interpellati la sig.ra Braini Maria Grazia (IV° classificata) e il sig. Zaro Giampaolo (V° classificato) e la sig.ra Rotter Beatrice (VII° classificata) che con note rispettivamente dd. 20.02.1992. dd. 24.02.1992 e dd. 12.03.1992 hanno presentato formale rinuncia;
* n.d.r. impossibilità di esercitare il “diritto alla locazione” per “culpa in contraendo” della Provincia
2.- inquilini-dipendenti che hanno accettato l’alloggio “nelle condizioni in cui si trova – , che sono spesso quelle originarie, di molti decenni addietro.” (acclarate con deliberazione 293/1995 – doc. n. 25) – obbligati da necessità contingenti (n.d.r. sfratto esecutivo) con spese a proprio carico per minimi lavori di manutenzione
* n.d.r. l’inquilino necessitato, sottoscrivendo il Verbale di Consegna dell’alloggio – nonostante le condizioni dello stesso, attesta che “l’alloggio è idoneo a civile abitazione”
3.- inquilini-dipendenti che hanno accettato l’alloggio nelle “condizioni in cui si trova”, effettuando lavori di ristrutturazione generale a proprie spese indebitandosi con mutui bancari.
* ricorrenti in causa : Monaro Marcella, Marzi in Salvi Olivia, Colognatti Carlo, Ferenaz ved. Sauli Albina, Pribaz Virgilio, De Cleva ved.Basso Nori, Sussani Liliana
4.- inquilini dipendenti che hanno accettato l’alloggio nelle “condizioni in cui si trova” effettuando lavori di ristrutturazione generale a proprie spese :
ritualmente autorizzati dalla Provincia così con sue lettere :
caso della inquilina Clagnaz Marta
– lettera prot. n. 5/764- 87 di data 08.09.1987 (doc. n. 65)
*lavori di ristrutturazione generale dell’appartamento e installazione impianto di riscaldamento e gas
– lettera prot. n. 5/946- 87 di data 17.11.1987 (doc. n. 66)
*sostituzione pavimento in legno delle camere
e non rimborsate dalla Provincia all’inquilina
– lettera prot. n. 5/205-88 di data 09.05.1988 (doc. n. 67)
“…….i lavori per qualsiasi innovazione o modifica strutturale dell’alloggio e alle sue pertinenze debbono venir eseguite a cura e spese dell’inquilino”
-così il Segretario Generale della Provincia (doc. 68)
pag. 2
III° capoverso “che una eventuale deliberazione adottata dalla Provincia in mio favore, con la quale l’Amministrazione s’impegna al rimborso delle spese da me sostenute per la ristrutturazione dell’alloggio assegnatomi non avrebbe avuto corso in quanto la deliberazione medesima avrebbe senz’altro incontrato il parere negativo dei funzionari.
IV° capoverso “che l’Amministrazione comunque in nessun caso ritiene opportuno procedere al rimborso delle spese da me sostenute in quanto poi anche altri inquilini-dipendenti – che parimenti hanno ristrutturato l’alloggio loro assegnato a spese proprie – avrebbero senz’altro richiesto di essere rimborsati”.
affermazioni queste in contrasto con:
*la proposta di delibazione dd. 06.04.1995 (doc. 56)
*la deliberazione n. 293 di data 12.05.1995 (doc. n. 75)
n.d.r. con i n. 3 e n. 4 “indebito arricchimento di patrimonio proprio” – art. 2041. c.p.c.

5.- inquilini – dipendenti che hanno in locazione l’alloggio
o completamente ristrutturato con spese a totale carico della Provincia
*con deliberazione n. 145 d.d. 16.03.1992 (doc. n. 69)
“Adeguamento dell’impianto elettrico a norma dell’alloggio al III° piano di via Margherita n. 4/3 .Importo L. 10.421.090.-“

Così la Provincia di Trieste lettera prot. n. 7947/5-95 di data 09.03.1994 (doc. n. 70) “Richiesta pitturazione alloggio”
ultimo capoverso “In quanto alle spese sostenute dalla Provincia di cui alla deliberazione n. 145 del 16/03/1992, si fa presente che il caso di specie contemplato nell’atto deliberativo, non è assimilabile a quello in essere con la S.V.”

* con deliberazione n. 13 di data 08.09.1992 (doc. n. 71)
“Alloggio sito al III° piano dello stabile di via Margherita 4/3. Rifacimento degli impianti idrici e del gas (ndr. con installazione della caldaia dell’impianto di riscaldamento) Importo Lire 15.000.000.-

Così il Segretario Generale della Provincia (doc. n. 72)
pag. 2 – II° capoverso “che il caso della dipendente cui l’Amministrazione ha ristrutturato a proprie spese l’alloggio assegnatole per un importo complessivo di Lit. 25.421.090 (delib. 145 dd. 16.03.1992 e delib. n. 13 dd. 08.09.1992) deve intendersi come iniziativa del funzionario responsabile che nel caso specifico ha ritenuto di valutare – come determinanti – le condizioni familiari particolarmente negative della dipendente.”

 

Cosi la deliberazione n. 12 di data 08.09.1992 (doc. n. 73) avente per oggetto : “Alloggi provinciali. Rifacimento a norma degli impianti elettrici. Importo Lire 40.000.000.-“, che nel deliberato così recita:
I° capoverso – Vista la legge 5 marzo 1990 n. 48 avente per oggetto “Norme per la sicurezza degli impianti elettrici”.
II° capoverso – Atteso che gran parte degli impianti elettrici degli alloggi di proprietà della Provincia risulta non conforme a quanto previsto dalla norme sopra richiamate:
III° capoverso – Ravvisato, pertanto, la necessità di adeguare a dette norme gli impianti elettrici degli alloggi di nuova assegnazione, nonché quelli degli alloggi assegnati successivamente all’entrata in vigore della Legge 46/90, restando l’obbligo dell’adeguamento a carico del locatario qualora intestatario del contratto di locazione prima dell’entrata in vigore della legge citata.
IV° capoverso – Ritenuto che i lavori di modifica e adeguamento di detti impianti possono essere realizzati come segue:
a) dall’Amministrazione provinciale, affidando i lavori mediante trattativa privata a ditta specializzata;
b) direttamente dal conduttore, su richiesta dello stesso, previa autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione provinciale;

o con parziali lavori di adeguamento degli impianti sanitari con spese a carico della Provincia.
* lettera dell’ATER prot. n. 0017496 /P di data 27.06.2006 (doc. n. 74) “Rifacimento impianti idrici nei servizi igienici di n. 10 alloggi di proprietà della Provincia di Trieste siti in via Margherita , 4-4/1-4/2-4/3 – Avviso inizio lavori
*o rimborsati
come previsto in osservazioni della Proposta di Delibazione prot. n. 11379/5-95 di data 06.04.1995 (doc. n. 75) (propedeutica alla deliberazione n. 293/95 (doc. n. 51) avente per oggetto : “Lavori di manutenzione straordinaria agli stabili non adibiti a servizi provinciali)
che recita :
“si potrebbe prevedere, su motivata richieste degli interessati, che gli interventi possono essere affidati direttamente agli inquilini stessi con rimborso da parte dell’Amministrazione e sotto il controllo del Settore Tecnico”
*n.d.r. eccesso di potere per disparità di trattamento

Per gli alloggi di via Margherita
richiamato qui :
*l’art. n. 17 della Legge n. 43/49, che recita :
…..omississ………………..
Il nuovo assegnatario sarà tenuto a rimborsare quello dichiarato decaduto delle somme già versate dedotta una quota per l’uso dell’alloggio, da stabilirsi dalla Gestione INA-Casa. Il rimborso avverrà a rate mensili, entro il periodo di tempo ancora occorrente per l’estinzione del debito.

Vista la deliberazione della Provincia n. 131/2004 (doc. n 57) che recita:
………omississ……….Posto che per gli alloggi sfitti sono stati sottoposti o lo saranno ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento verso un investimento medio di Euro 30.000,00 per singolo ente.
Il nuovo assegnatario di alloggio in via Margherita sarà tenuto a rimborsare quello dichiarato decaduto, delle somme da lui già versate come “canone con “patto di futura vendita” (delib. 689/D/52) o “rata per l’acquisto in proprietà della casa assegnata” (art. 4 lett. e dello Statuto),
dedotta
di una quota per l’uso dell’alloggio quantificata dalla stessa Provincia in € 30.000,00, quota che è
di molto superiore
all’ammontare delle somme già versate dal primo assegnatario (delib. 689/D/52- doc. n. 17) come ”canone di locazione con patto di futura vendita” o “patto di riservato dominio” o “mutuo edilizio individuale”, per cui :
nulla è dovuto
dal nuovo assegnatario al primo all’inquilino decaduto, che subentra allo stesso nell’alloggio di via Margherita alle stesse condizioni locatizie con il pagamento del “canone di locazione con patto di futura vendita (deliberazione n. 689/D/52)” o “rata nell’acquisto della casa assegnata – art. 4 lett. ( e – dello Statuto)”.
in più
il nuovo assegnatario
vedi
sentenza n. 652/2010 del Tribunale di Trieste – Sezione Civile(doc.4) confermata in Corte d’Appello di Trieste con sentenza n. 701/2013-(doc. n. 5) ha diritto
alla restituzione da parte della Provincia della differenza tra le somme da lui pagate in più come “Equo Canone” imposto dalla Provincia e quello dovuto come “canone con patto di futura vendita” o “rata per l’acquisto in proprietà della casa assegnata” stabilito dagli Ordini del G.M.A. e dallo Statuto della “Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”.
in fatto:
La Provincia di Trieste dichiaratasi “contra legem” proprietaria degli stabili di via Margherita “ha messo gli alloggi sfitti a concorso per la loro riassegnazione ad altri dipendenti” come previsto dal “Regolamento per la locazione l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste” del 1978, che con gli articoli sottocitati statuisce e regola il “riciclo” degli stessi, provocando:

nel caso de quo:
la confluenza di più norme di legge e regolamentari convergenti nei confronti del medesimo fatto che disciplinano tutti la stessa materia – alloggi di proprietà (sic) della Provincia dati in locazione ai propri dipendenti – che hanno quindi una identità di struttura e che convergono e tutelano lo stesso bene giuridico.

Norme antitetiche per cui si è in presenza di un conflitto e non ad un concorso di norme.

così :
l’art. 2 del Regolamento 1978 (doc. n. 1)
Il presente Regolamento vale, in quanto applicabile, anche per gli altri immobili di proprietà della Provincia, eccezion fatta per le norme che stabiliscono le modalità di assegnazione degli alloggi e i criteri di determinazione dei canoni di locazione.
così per le case di via Margherita
*Deliberazione della Provincia n. 689/D/52 (doc. n.37) avente per oggetto: “Affittanza di quaranta alloggi delle nuove case costruite dalla Provincia per i propri dipendenti in via Margherita”
In base alle norme contenute negli Ordini n. 117 del 25 maggio 1949 e n. 222 del 30 novembre 1949 del Governo Militare Alleato, sull’incremento edilizio, la Provincia ha provveduto alla costruzione di quattro case tipo economico per i propri dipendenti, in via Margherita……….
…………..omissis………
Si ritiene opportuno mettere soprattutto in rilievo che la valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria e dei richiedenti è stata effettuata dalla Commissione seguendo i criteri dettati dall’ art. 2 dello Avviso n. 26 dd. 29 settembre 1949 del Governo Militare Alleato
………………..omissis……………..
Per quanto concerne la determinazione dei canoni d’affitto dei 40 alloggi in questione, la Deputazione ha fondato il suo calcolo partendo dal concetto contenuto nell’art. 5 dell’Ordine n. 117/49 del Governo Militare Alleato………………..
*Ordine n. 222/49 (doc. n. 40) del Governo Militare Alleato
Per le locazioni “con patto di futura vendita”saranno osservate le disposizioni del T.U. 28.04.1938, n. 1165, e quelle dell’Articolo V° dell’Ordine No. 117 di data 25 maggio 1949

*Avviso n. 15 del Governo Militare Alleato (doc. n. 11) – Provvedimenti per la ripresa delle costruzioni edilizia (Ordine n. 117 di data 25 maggio 1949)
In conformità a quanto dispone l’Articolo XII° dell’Ordine n. 117, di data 25 maggio 1949. Il Dipartimento rende noto quanto segue:
1.- Le domande previste alla Sezione I dell’Articolo XI dell’Ordine su menzionato, dovranno essere corredate da:
………..omissis…..
B. Se trattasi di cooperative
…omissis…………..
d) atto costitutivo della cooperativa, esteso da notaio

Atto costitutivo (doc. 48) di cooperativa redatto in data 30.6.1954 sotto la denominazione di “Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” (società cooperativa a responsabilità limitata)
art. 2 – La società è retta dallo Statuto allegato….

Così lo Statuto (doc. 49)
Scopo della Cooperativa:
art. 1
a) l’acquisto di aree e terreni fabbricabili per costruirvi sia direttamente in economia che concedendo cottimi ed appalti, gli appartamenti aventi le caratteristiche stabilite dal T.U. dll’Edilizia popolare ed economica.
b) l’assegnazione in proprietà ai Soci di appartamenti aventi le caratteristiche suddette e nel limite dei vani previsti dall’art. 49 del precitato T.U.
art. 4 i Soci sono obbligati:
c) a pagare anticipatamente puntualmente le rate per l’acquisto in proprietà della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione e nel contratto di mutuo edilizio individuale (n.d.r. deliberazione n. 689/D/52).

l’art. 8 del Regolamento del 1978 – (doc. n. 1)
“L’assegnazione degli alloggi viene fatta dalla Giunta provinciale previo parere, non vincolante, di una Commissione composta dal Presidente della Provincia o da un suo delegato, dal Segretario Generale, dal Direttore della Ragioneria, dal Direttore della Ripartizione LL.PP. e da tre rappresentanti del personale indicati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative:
La Commissione forma una graduatoria dei richiedenti aventi titolo sulla base dei criteri stabiliti le successivo art. 10
gli alloggi del case di via Margherita:
non possono venir riassegnati ad altri inquilini provinciali in quanto:
* sono di proprietà dei Soci della Cooperativa – art. 1 lett. c – dello Statuto
*alla morte di un socio, abbia o non abbia già ottenuto l’assegnazione della casa, succedono i di lui eredi secondo il diritto comune – art. 5 dello Statuto –

l’art. 9 del Regolamento 1978 (doc. n. 1)
“Può conseguire l’assegnazione di un alloggio di proprietà provinciale:
a) chi non sia titolare del diritto di proprietà, o dei diritti di usufrutto, di uso di abitazione di non imminente scadenza, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, intendendosi tale l’abitazione composta da un numero di vani, compresa la cucina con esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di tre vani.
per le case di via Margherita
gli inquilini sono già titolari del diritto di proprietà
così’:
*lo “Statuto della Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” (doc. n. 49)
art. 1 Essa ha per scopo :
c) l’assegnazione in proprietà ai Soci di appartamenti aventi le caratteristiche suddette e nel limite di vani previsti dall’art. 49 del precitato T.U.
art. 4 I Soci sono obbligati
d) a pagare anticipatamente puntualmente le rate per l’acquisto in proprietà della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione e nel contratto di mutuo edilizia individuale (delib. n. 689/D/52 – doc. n. 37)
b) chi non abbia ottenuto l’assegnazione in proprietà, o “con patto di futura vendita”, di un alloggio adeguato, costruito a totale carico dello stato, o “con contributo”, o con finanziamento agevolato – in qualsiasi forma concessi – da parte dello Stato o da altro ente pubblico.
I requisiti indicati nelle lettere a) e b) del presente articolo debbono essere posseduti anche dai componenti del nucleo familiare del concorrente.
per le case di via Margherita
*così
la Provincia di Trieste con deliberazione n. 689/D/52 prot. n. 42/105-52 (doc. n. 37) avente per oggetto :”Affittanza di quaranta alloggi delle nuove case costruite dalla Provincia per i propri dipendenti in via Margherita” che in premessa così recita:
pag. 1 – I° capoverso
“In base alle norme contenute negli Ordini n. 117 del 25 maggio 1949 e n. 222 del 30 novembre 1949 del Governo Militare Alleato, sull’incremento edilizio, la Provincia ha provveduto alla costruzione di quattro case tipo economico per i propri dipendenti, in via Margherita, comprendenti quaranta alloggi, per una spesa complessiva di Lit. 85.000.000.-, alla quale ha fatto fronte fruendo del concorso (o contributo a fondo perduto) governativo del 65%….omissis…
pag. 3 ultimo capoverso
“Per quanto concerne la determinazione dei canoni di affitto dei 40 alloggi in questione, la Deputazione ha fondato il suo calcolo partendo dal concetto contenuto nell’art. 5 dell’Ordine n. 117 del Governo Militare Alleato, secondo il quale i canoni stessi sono stabiliti tenendo conto dell’ammortamento del capitale investito nelle costruzioni, al netto del concorso e contributo del Governo Militare Alleato, e di una quota per il rimborso delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di assicurazione, delle imposte e tasse generali e locali e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione.
così
l’ Ordine del G.M.A. n. 222 (doc. n. 40) di data 30.11.1949
art. 1 – II° capoverso
Per le locazioni “con patto di futura vendita” saranno osservate le disposizioni del T.U. 28.04.1938, n. 1165, e quelle dell’art. V° dell’Ordine n. 117 di data 25 maggio 1949
note:
*La locazione con patto di futura vendita è da intendersi sostanzialmente come una vendita con “patto di riservato dominio”, in virtù della quale con il pagamento del canone convenuto per tutto il periodo di tempo (n.d.r. necessario agli inquilini di via Margherita per l’estinzione del mutuo 1952/2002) la proprietà passa automaticamente al conduttore/acquirente. Tale contratto viene chiamato anche “locazione/vendita”.

*La vendita con patto di riservato dominio, o vendita con riserva della proprietà è un contratto con il quale l’acquisizione del diritto di proprietà è subordinata a una condizione sospensiva, ovvero il pagamento dell’intero prezzo pattuito dalle parti in causa, regolato ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile”.

“La vendita con “patto di riservato dominio”, ai sensi dell’art. 1523 del codice civile, regola la vendita di qualcosa, mobile o immobile, ovvero l’acquisizione del diritto di proprietà condizionato al pagamento dell’intero prezzo pattuito precedentemente tra le parti. La particolarità di questa tipologia di contratto sta proprio nella possibilità di acquistare un bene mediante pagamento a rate con la possibilità di godere di esso da subito, assumendosi i rischi relativi ad eventuale danneggiamento o perimento del bene stesso, ottenendone però “la proprietà effettiva “solo“ con il pagamento dell’ultima rata e quindi con l’esatta corresponsione del prezzo stabilito” (art. 1465 c.c.)”.

così per gli inquilini di via Margherita
Il mutuo cinquantennale di Lit. 33.000.000.-
acceso nel 1952
necessario per il completamento della costruzione delle case di via Margherita, posto a carico degli inquilini con il canone di locazione “con patto di futura vendita” (art. V° Ordine n. 117/49 e art.1 Ordine n. 222/49 del G.M.A.) altrimenti definito “rata per l’acquisto in proprietà” della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione e nel contratto di mutuo edilizio individuale (art. 4 lett e) dello Statuto/deliberazione n. 689/D/52)
è scaduto nel 2002
e da tale data gli inquilini sono automaticamente proprietari degli alloggi loro assegnati, pertanto :
dal 2002 anno di scadenza del mutuo cinquantennale con il versamento da parte degli inquilini di via Margherita dell’ultima rata per l’acquisto in proprietà della casa assegnata (art. 4 lett. e dello Statuto/deliberazione n. 689/D/52) , la Provincia di Trieste
non è più titolata
a riscuotere dagli inquilini il canone di locazione per gli alloggi di via Margherita.
Cosi:
Cass.civ. sez I, 14 giugno 2000, n. 8101, R cc c.Iacp Salerno (C.c. art. 1218 c.c. art. 2043; L. 14 febbraio 1963, n. 60
In tema di edilizia economica popolare, l’assegnatario che abbia maturato i requisiti previsti per legge per ottenere la cessione della proprietà dell’alloggio è titolare di un diritto soggettivo perfetto, sottratto dalla discrezionalità dell’Amministrazione e, come tale suscettibile di tutela avanti all. A.G.O.
Ne consegue che il colpevole ritardo dell’Amministrazione nell’adempimento dell’obbligo di trasferire la proprietà all’assegnatario può giustificare la richiesta di condanna dell’Amministrazione stessa al risarcimento del danno.

Gli inquilini ricorrenti degli alloggi di via Margherita hanno promosso:
*presso il Tribunale di Trieste RG 3808/2007(doc. n. 3) causa civile anche per il riconoscimento della proprietà degli alloggi loro locati come previsto dagli Ordini del Governo Militare Alleato nn. 117/49, 222/49 e 150/50.

*presso il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia RG 115/2011(doc. n. in data 18.02.2011 “Ricorso per l’illegittimità e contemporanea domanda cautelare della sospensione della esecuzione” della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 73 di data 15 dicembre 2010 avente per oggetto :
Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 del D.L. 112/2008 per il triennio 2011-2013”

l’art. 4 del Regolamento del 1978 (doc. n. 1) – “La locazione viene mantenuta anche dopo il collocamento a riposo dell’assegnatario. In caso di sua morte in servizio o dopo il collocamento in pensione, il contratto viene trasferito ai seguenti congiunti, se già coabitanti e purché ne facciano domanda
a) coniuge (finché non passa a nuove nozze), salvo che non sia dipendente provinciale
b) figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi (fino al raggiungimento della maggiore età), salvo che non siano dipendenti provinciali
c) affiliati (fino al raggiungimento della maggiore età), salvo che non siano dipendenti provinciali
d) ascendenti di primo grado.
In caso di dimissioni volontarie o di licenziamento dal servizio per qualunque motivo, senza diritto a trattamento di pensione, la locazione cessa di diritto con il 30 giugno immediatamente successivo all’evento, salve diverse disposizioni adottate con provvedimento formale compatibile con l’esistenza di richieste di assegnazione di alloggi da parte di altri dipendenti in servizio e previo parere della commissione di cui all’art. 8. Inoltre l’eventuale perdita dei requisiti di cui all’art. 9, intervenuta durante la locazione, comporta di diritto la rescissione del contratto con conseguente obbligo di rilasciare l’alloggio entro 6 mesi

per gli alloggi di via Margherita
così:
Lo “Statuto della Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste (doc. n. 49)
art. 5 – Alla morte di un socio, abbia o non abbia già ottenuto l’assegnazione della casa succedono i di lui eredi secondo il diritto comune, i quali sono responsabili in solido verso la Cooperativa e l’Ente mutuante.

così in giurisprudenza consolidata in quanto applicabile
*L’art. 11 della legge 28 gennaio 1949, n. 43 prevede “che gli alloggi realizzati da cooperative autorizzate siano assegnati con promessa di futura vendita, ai sensi dell’art. 14 della stessa legge 43/1949. Per il promissorio di vendita si applica l’art. 17 della legge, che dispone che in caso di morte “succedono nei relativi diritti i suoi eredi”. Ne deriva che hanno titolo all’acquisto tutti gli eredi del defunto e non il solo erede coabitante”.

*Cass. civ., sez. I, 3 giugno 1992, n. 6800, Vanzelli c. Aquari ed altri.
Edilizia popolare ed economica – Iacp – Locazione – Patto di futura vendita.
“Il contratto di locazione con patto di futura vendita, stipulato nel vigore del D.Lgs C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, in forza del quale, al termine della durata venticinquennale, si verifica l’acquisto dell’alloggio assegnato dallo Iacp, senza ulteriori oneri per l’assegnatario, non può essere qualificato come contratto di sola locazione, perché il canone corrisposto contiene anche una parte dl corrispettivo per la vendita dell’immobile, ………………………..e, pertanto, per tale contratto non può trovare applicazione la disciplina della cessione in proprietà disposta dalla L. 17 gennaio 1959, n. 2
*Con il patto di futura vendita infatti si perfeziona e conclude la fase pubblicistica del rapporto tra assegnatario e ente e l’eventuale episodio successorio verificatosi nella fase privatistica che segue – e da cui derivano non più interessi legittimi, ma diritti soggettivi – coerentemente è disciplinata in base alle regole ordinarie, per esplicito rinvio della norma.
Gli eredi – indistintamente conviventi e non conviventi – succedono dunque su un piano di parità.
Riferimenti:
Legge 43/1949, art. 17 – Legge 60/1963,art. 36
Cassazione – sez. I – sentenza 7902 del 16.7.1993
Cassazione – sez. II – sentenza 8073 del 24.7.1955

*Cass. Civ., sez. I, 15 febbraio 1994, n. 1994, Istituto Autonomo per le Case Popolari della Prov. di Bologna c. Lingria ed altri.
“Con riguardo ad assegnazione di alloggio economico e popolare risalente ad epoca anteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 ) il diritto alla cessione in proprietà, che l’art. 25 di detto decreto, in caso di morte dell’originario assegnatario, attribuisce, nel corso di determinati requisiti, al coniuge, ai discendenti ed agli ascendenti, non discende da successione del defunto, ma ha natura autonoma. Ne consegue che, in presenza di più legittimati a detta cessione, la rinuncia di uno di essi non integra rinuncia all’eredità, né comunque attiene alla regolamentazione dei rapporti fra coeredi, ma esprime atto abdicativo di una posizione creditoria verso l’ente assegnante, e, quindi, ricadendo nelle previsioni dell’art. 1236 c.c., produce effetto con la comunicazione all’ente medesimo (sempre che questo non dichiari, entro un congruo termine, di non volerne profittare), implicando la facoltà degli altri legittimati di ottenere il loro favore il trasferimento dell’immobile, unitariamente inteso.
Pertanto alla fattispecie si applica ai sensi dell’art. 36 della legge 14 febbraio 1960 n. 63, la normativa della legge 28 febbraio 1949, n. 43 in tema di successioni
“Ai sensi dell’art. 17 della legge 28 febbraio 1949 n. 43 non avendo emesso la dichiarazione di decadenza per morosità, od adottato procedure civilistiche per il recupero dell’immobile, si potrà procedere al trasferimento in favore degli eredi conviventi o non nell’alloggio in questione, in virtù del citato contratto di “promessa di futura vendita”.
Si evidenzia che gli eredi sono obbligati solidalmente alla corresponsione delle rate residue fin quando, con atto di decisione, il diritto dell’alloggio non siano attribuiti ad un solo degli eredi, che resterà obbligato a tale corresponsione.
Riferimenti normativi
– legge 28 febbraio 2949 n. 43
– legge 14 febbraio 1960 n. 63
Con la procedura di gara – con emissione di “Bando di concorso” – da parte della Provincia (art. 12 del Regolamento 1978) per la riassegnazione degli alloggi sfitti di via Margherita – per finita locazione dell’assegnatario:
a)gli eredi dei “Soci della Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” sono stati privati del diritto alla successione dell’eredità dell’alloggio dei rispettivi de cuius
vedi inquilini in causa al T.A.R. contro la delib. n. 73/2010
che mette in vendita gli alloggi di
*Buiani Silvana erede del de cuius Buiani Giovanni deceduto nel 1992
*Bearzot Luisa erede del de cuius Bearzot Tarcisio deceduto nel 2006
*Corso Dario, erede del de cuius Corso Pietro deceduto nel 2005
*Preschern Cornelia ved. Bassani/Bassani Donatella eredi del de cuius Bassani Ferruccio alloggio consegnato nel 2006
che ignoravano che in qualità di eredi
erano già proprietari per “diritto di successione” dell’alloggio del de cuius
come previsto dall’art. 5 dello “Statuto della Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” che scrive: “alla morte di un socio, succedono i di lui eredi secondo il diritto comune”

diritto all’eredità
che è stato loro “sottaciuto” dalla Provincia di Trieste per il fatto che la stessa “si è arrogata il diritto della proprietà degli alloggi di via Margherita (sic) con le deliberazioni n. 977/C/50 e n. 1179/D/50 già citate”

Eredi Buiani Silvana, Bearzot Luisa, Corso Dario, Preschern Cornelia ved. Bassani/Bassani Donatella che hanno, invece
diritto alla proprietà dell’alloggio del de cuius
e anche al risarcimento del danno che ad essi deriva dal 2002 – in forza del versamento da parte degli stessi dell’ultima rata nel 2002 per l’acquisto in proprietà della casa assegnata (delib. n. 689/D/52 e art. 4 lett e) dello “Statuto della Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” – dal mancato guadagno che si sarebbe potuto realizzare grazie al bene oggetto del contratto, per il mancato guadagno dell’affitto o della vendita dell’alloggio che – se non quantificabile – deve essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. in quanto il danno risulta provato nella sua esistenza.
per cui risultano:
Bearzot Luisa erede di Bearzot Tarcisio proprietaria dal 2002 dell’alloggio di via Margherita n.4/3 int. 11
Corso Dario erede di Corso Pietro proprietario dal 2002 dell’alloggio di via Margherita n. 4/3 int. 12
Bassani Donatella erede di Bassani Ferruccio proprietaria dal 2002 dell’alloggio di via Margherita n. 4/1 int. 8
*Buiani Silvana erede di Buiani Giovanni(*) proprietaria dal 2002 dell’alloggio di via Margherita n. 4/2 int. 2
Il caso di :
(*)Buiani Giovanni deceduto nel 1992 dieci anni prima della scadenza del mutuo edilizio individuale del 2002
Così lo “Statuto della Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”
art. 5 Alla morte di un socio, abbia o non abbia ottenuto l’assegnazione della casa, succedono i di lui eredi secondo il diritto comune, i quali sono responsabili in solido verso la Cooperativa e l’ente mutuante.
Se gli eredi non provvedono, entro sei mesi dalla morte del socio, alla designazione di un proprio rappresentante in seno alla Cooperativa, la Cooperativa designerà il suo successore.
art. 23 Spetta al Consiglio di Amministrazione
lett. e) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’espulsione dei socio.

in più per il disposto:
*dell’art. 17 della Legge 28 febbraio 1949 n. 43
Non avendo il Consiglio di Amministrazione emesso la dichiarazione di decadenza per morosità, od adottato procedure civilistiche per il recupero dell’immobile l’erede è obbligata solidalmente alla corresponsione delle rate residue fino a quando fin quando si potrà procedere al trasferimento dell’alloggio in questione.
quindi:
Buiani Silvana erede di Buiani Giovanni, non avendo la Cooperativa emesso “a suo carico” “la dichiarazione di decadenza per morosità”, od adottato procedure civilistiche per il recupero dell’immobile è obbligata solidalmente alla corresponsione delle rate residue – dal 1992 anno del decesso di Buiani Giovanni – al 2002 anno di scadenza dell’ultima rata per l’acquisto in proprietà dell’alloggio (art. IV° lettera e) dello Statuto della Cooperativa).

Considerato:
– che dal 1978 la Provincia di Trieste ha imposto agli inquilini di alloggi provinciali il canone di locazione previsto dalla Legge n. 392/78 dell’EQUO CANONE che è di molto superiore al canone di locazione “con patto di futura vendita” stabilito dalla deliberazione n. 689/D/52 altrimenti definito rata per l’acquisto in proprietà della casa assegnata (art. IV° lett. e) dello Statuto della Cooperativa dovuto dagli inquilini degli stabili di via Margherita;
– che l’esborso – da quantificare – di Buiani Giovanni come “equo canone” non dovuto dal 1978 al 1992 ( anno del suo decesso) copre abbondantemente il residuo debito dovuto dell’erede Buiani Silvana per il periodo dal 1992 – anno di decesso del de cuius al 2002 anno di scadenza dell’ultima rata del mutuo edilizio
– che pertanto nulla è dovuto dall’erede Buiani Silvana come “rate residue per l’estinzione del mutuo”.
per cui
Buiani Silvana erede di Buiani Giovanni risulta essere a pieno titolo proprietaria dell’alloggio sito in via Margherita 4/2 int. 1

Così lo Statuto della Cooperativa (doc. n. 49)
art. 7
La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza e per esclusione.
…………omissis…..

La decadenza e l’esclusione del socio, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione nei casi di legge e nei confronti del socio che : “non osserva lo Statuto ed il Regolamento oppure le deliberazioni dell’Assemblea del Consiglio di amministrazione legalmente prese.
Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli artt. 10 e 13 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con r.r. all’interessato, che nei trenta giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione può ricorrere solamente al Collegio sindacale (o Collegio dei probiviri). Il ricorso non ha effetto sospensivo.
in fatto:
Il Consiglio di Amministrazione della “Cooperative edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”
non ha mai
deliberato la decadenza o l’esclusione dei soci ” Buiani Giovanni, Berzot Tarcisio, Corso Pietro e Bassani Ferruccio
nè mai
comunicato con r.r. tali decisioni agli eredi qui in causa Buiani Silvana, Corso Dario, Bearzot Luisa, Preschern Cornelia ved. Bassani/Bassani Donatella
Il Consiglio di amministrazione non ha emesso la dichiarazione di decadenza per morosità , od adottato procedure civilistiche per il recupero dell’immobile e anche a’ sensi dell’art. 17 della legge 1949 n. 43 si evidenzia che gli eredi sono obbligati solidamente alla corresponsione delle rate residue del mutuo fin quando, con atto di divisione I diritti sull’ alloggio non siano attribuiti ad un solo degli eredi, che resterà obbligato a tale corresponsione (legge 28 febbraio 1949 n. 43 art. 17 – legge 14 febbraio 1960 n. 63)

Giurisprudenza consolidata.
L’art. 11 della legge 28 gennaio 1949, n. 43 prevede che gli alloggi realizzati dalle Cooperative autorizzate siano assegnati con promessa di futura vendita, ai sensi dell’art. 14 della stessa legge 43/1949, per il promissario di vendita si applica l’art. 17 della legge, che in caso di morte “succedono nei relativi diritti tutti gli eredi del defunto e non il solo erede coabitante.
nel caso de quo
Buiani Silvana, Bearzot Luisa, Corso Dario Preschern Cornelia ved. Bassani/Bassani Donatella – eredi in causa dei primi Soci della “Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”
privati
dalla Provincia di Trieste del loro diritto alla successione ereditaria
hanno riconsegnato
alla Provincia l’alloggio del de cuius per finita locazione
obbligati
dalle le disposizioni imposte dell’ art. 4 del Regolamento 1978, (doc. n. 1) che prevede:
In caso di morte dell’assegnatario il contratto di locazione non viene trasferito ai seguenti congiunti, se non coabitanti
a) al coniuge cioè a Preschern Cornelia – vedova del Socio Bassani Ferruccio – trasferitasi per motivi di salute presso la figlia Bassani Donatella.
b) ai figli legittimi fino al raggiungimento della maggiore età cioè a Buiani Silvana, Corso Dario, Bearzot Luisa – figli maggiorenni non coabitanti.

b)gli alloggi vengono assegnati ad altri dipendenti che parimenti, secondo l’art. 2 dello Statuto, che recita:
“Possono essere soci i dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste
Il numero dei soci è illimitato, salvo le disponibilità degli appartamenti che la Cooperativa potrà costruire ed acquistare”.
che
subentrano di diritto agli eredi – dei de cuius dei Soci della Cooperativa – nel possesso dell’alloggio loro assegnato dalla Provincia di Trieste con deliberazione n. 689/D/52. alle stesse condizioni locative del de cuius e cioè con canone di locazione con “patto di futura vendita” o “rata per l’acquisto in proprietà dell’alloggio”.

Agli inquilini degli alloggi di via Margherita subentrati ai primi assegnatari è stato imposto invece dalla Provincia il canone di locazione previsto dalla L. 392/78 dell’ “Equo Canone”
al posto
del “canone con patto di futura vendita” previsto dalla deliberazione n. 689/D/52.

“Equo canone (L.392/78) che è “di molto superiore” al “canone con patto di futura vendita” o “patto di riservato dominio” o “ mutuo edilizio individuale” stabilito dalla Provincia di Trieste con sua deliberazione n. 689/D/52 per i Soci della “Cooperative Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” per cui :

anche gli inquilini subentrati ai primi assegnatari
sono proprietari già dal 2002
degli alloggi loro assegnati in via Margherita
in più
hanno diritto alla restituzione della somma versata in più (Tribunale di Trieste sentenza n. 652/2010 (doc. n. 4) confermata in Corte d’Appello con sentenza n. 701/2013 (doc. n. 5)
Così’ ancora lo Statuto della Cooperativa (doc. n. 49)
art. 14
La Cooperativa esplica le sue funzioni a mezzo:
a) dell’Assemblea generale dei soci (ordinarie e straordinaria)
b) del Consiglio d’amministrazione
c) dei Sindaci
d) del Presidente
art.17 Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide qualunque sia l’oggetto da trattare.
………….omissis……
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati all’adunanza.
Tuttavia, quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della Cooperativa o sulla modifica dell’oggetto sociale, le deliberazioni relative devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del voto attribuito a tutti i soci.

art. 23
………………omissis……………….
Spetta al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste
a) Assegnare gli appartamenti ai soci secondo le norme fissate dall’art. 2 e dalle disposizioni di legge
e) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei soci
i) contrarre i mutui acconsentire le ipoteche, stipulare i contratti per la costruzione di case e per la loro manutenzione che siano stati approvati preventivamente dall’Assemblea
l) compiere qualsiasi operazione presso gli uffici della Cassa Depositi e Prestiti e presso qualsiasi altro Istituto di credito

m) approvare i progetti degli immobili da costruire dopo essere stati sottoposti all’Assemblea.

art. 28
Il Consiglio d’Amministrazione compilerà un regolamento interno da approvarsi dall’Assemblea per disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa.

Nel 1978
La Provincia di Trieste impone con sua Circolare prot. n. 5-732 – 78 di data 26 ottobre 1978 (doc. n. 76) avente per oggetto : “Adeguamento del canone di locazione per effetto della Legge 27.7.1978 n. 392” indirizzata a Tutti i Signori Inquilini degli Stabili provinciali, così scriveva :
“Considerato che a tutt’oggi non sono noti tutti gli elementi per la determinazione dell’equo canone si comunica che la Giunta provinciale ha deciso di non avvalersi della facoltà prevista dalla legge in oggetto di richiedere dall’1.11.1978 l’adeguamento provvisorio del canone, salvo conguaglio.
Si fa pertanto riserva di ulteriori comunicazioni non appena saranno stati acquisiti gli elementi di cui sopra attualmente mancanti, nell’intesa che la valorizzazione del canone avrà comunque decorrenza dall’1.11.1978, sulla base delle prescrizioni della legge in oggetto”.

facoltà contra:
*legem 392/78 art. 26 lett. c
*Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia del 1978 (artt. n. 2 e n. 7) – doc. 1 –

confermata:
con sentenza n. 607/91 dal Tribunale di Trieste – Sezione II Civile in causa : “inquilina provinciale di via Margherita Clagnaz Marta/Provincia di Trieste”, che a pag. 4 così scrive :
Ma v’è di più laddove si consideri la non assoggettabilità alla legge dell’equo canone, di quegli alloggi destinati a finalità’ sociale secondo il disposto dell’art. 26 lett. b) L. 392/78
Trattasi degli alloggi costruiti ed acquistasti con solo demaro pobblico, destinati al perseguimento di un fine pubblico……”
*confermata in Cassazione n. 6158/98
Con lettera di data 28.02.1989 a firma Zonch rag. Bruno (doc. n. 77) avente per oggetto: “rilascio fotocopia documentazione” indirizzata al Sig. Dirigente del II° Settore Amministrativo della Provincia di Trieste, che cosi scrive:
I° capoverso :
Premesso
– che il II° comma dell’art. 3 del vigente “Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste” del 1978 così recita :
Ad ogni inquilino deve essere data copia del presente regolamento e dei suoi successivi aggiornamenti e modificazioni

– che l’art. 7 ultimo capoverso, così recita:
Il canone viene aggiornato ogni triennio a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in base alle caratteristiche e condizioni abitative degli alloggi con riferimento alla situazione media dell’alloggio tipo;
– che con Circolare prot. n. 5-732-78 dd. 26.10.78 dell’Amministrazione provinciale di Trieste inviata a tutti gli inquilini degli stabili provinciali avente per oggetto : “Adeguamento del canone di locazione per effetto della Legge 27.07.1978 n. 392, l’Amministrazione Provinciale si fa riserva di ulteriori comunicazioni non appena saranno stati acquisiti glie elementi di cui sopra attualmente mancanti.
– constatato, che come previsto dall’art. 3, non sono in possesso dei successivi aggiornamenti e modificazioni relativi all’applicazione dell’equo canone
chiede
di avere in fotocopia tutte le circolari e/o deliberazioni adottate dall’Amministrazione provinciale in materia di equo canone e comunque conseguenti alla citata Circolare n. 5-732-78 dd. 26.10.78.
così:
*La Provincia di Trieste con lettera prot. n. 5/226-89 di data 06.05.1989 (doc. n. 78) , avente per oggetto : Richiesta rilascio documentazione:
III°capoverso: successivamente all’entrata in vigore del Regolamento in questione e cioè 1° luglio 1978 non sono state apportate allo stesso modificazioni:
– il citato art. 7 relativamente ai commi III e IV (determinazione canone e aggiornamento dello stesso) è superato dall’emanazione della L. 392/78 e successive modifiche e integrazioni, entrata in vigore successivamente al Regolamento in questione. Pertanto, sia per la determinazione che per l’aggiornamento del canone vengono utilizzati criteri fissati dalla norma legislativa e non più da quella regolamentare.
IV° capoverso : A seguito della nota 5/732-78 dd. 26.10.78 già in Vs. possesso, non si è inviata alcuna circolare agli inquilini, bensì i prospetti di calcolo dell’equo canone relativo agli appartamenti locati a ciascuno.

*la Provincia di Trieste con lettera prot. n. 23894/5-95 di data 14.08.1995 (doc. n. 79) , avente per oggetto : Richiesta chiarimenti
così scriveva :
III° capoverso – “Come è noto, il nuovo Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste è stato approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 572 dd. 27 gennaio 1978, ravvisata immune da vizi dal Comitato Centrale di Controllo a termini di legge. Ed è entrato in vigore il 1° luglio 1978
IV° capoverso – In data 27 luglio 1978 è stata, peraltro approvata dal Parlamento la Legge 392/78 sull’equo canone, contenente varie norme di ordine speciale e di natura inderogabile, che sono state ritenute dall’Amministrazione Provinciale, in base ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano, senz’altro applicabili all’ordinamento provinciale ed ai rapporti di locazione concernenti le case provinciali, essendo il Regolamento fonte normativa di natura gerarchicamente inferiore a quella della legge.
V° capoverso – Tenuto conto dell’automatismo degli effetti prodotti dalla Legge 392 sopra ricordata, non si è pertanto ritenuto necessario procedere ad una formale modifica del testo regolamentare: modifica che, del resto, potrebbe essere fatta in qualsiasi momento, anche per apportare al Regolamento modifiche di ordine diverso, nella quale ipotesi è ovvio che il nuovo testo regolamentare verrebbe consegnato a tutti gli interessati.
VI° capoverso – In ogni caso gli inquilini, che occupavano gli alloggi provinciali al momento dell’entrata in vigore della Legge n. 392/78 sono stati formalmente resi edotti per iscritto ( n.d.r. con la succitata Circolare prot. n. di data ) dell’intervenuta applicazione delle norme sull’equo canone, mentre per quanto riguarda gli alloggi di nuova assegnazione la predetta disciplina di legge e stata esplicitamente richiamata negli atti deliberativi adottati dalla Giunta provinciale per l’apertura dei concorsi e lì approvazione dei relativi avvisi.
VII° capoverso – Si ribadisce, quindi, che l’applicazione delle citate norme sull’equo canone non richiedeva, e non richiede, un atto deliberativo consiliare, rientrando la materia, per le motivazioni dianzi esposte, fra le attribuzioni gestionali proprie della Giunta Provinciale e degli uffici competenti.
VIII° capoverso – Quanto, poi, alla decisione commissariale di non ricorrere, in via temporanea, all’applicazione dei patti in deroga – decisione che riguarda, non uno, ma tutti i rapporti di locazione in via di stipulazione, come risulta espressamente dall’ultimo comma delle premesse della deliberazione n. 270/C.P: dd. 17.12.1993 dalla S.V. richiamata – si conferma, convenendo col parere a suo tempo espresso dal Collegio dei revisori dei Conti, che una decisione diversa non poteva che rientrare in una valutazione di ordine squisitamente politico degli organi elettivi( n.d.r. di Consiglio provinciale e non di Giunta provinciale) e che, peraltro, tale decisione al momento opportuno non potrebbe che spettare, in base all’art. 35 della Legge 142/90, alla Giunta Provinciale neo eletta (sic), e non al Consiglio
Vista La deliberazione n. 270 di data 17 .12. 1993 (doc. n. 80) avente per oggetto ; “Assegnazione al Segretario Generale della Provincia di Trieste dell’alloggio di via Rossetti 27 e conseguenti determinazioni” che così recita :
in premessa :
IV° capoverso: Vista la nota prot. n. 29406/5-93 dd. 11.12.1993 del Collegio dei Revisori dei Conti di questa Provincia, con la quale l’organo di Controllo e di Consulenza, interessato dal competente Settore provinciale circa la problematica dei canoni di locazione da applicare per gli alloggi dell’Amministrazione concessi in locazione a terzi, ritiene che per i dipendenti provinciali in servizio (compreso il Segretario Generale in carica) “l’Ente non debba limitare la propria autonomia contrattuale…..omissis……tenendo presente che la scelta in materia è comunque sempre di carattere prevalentemente politico, ritiene che la decisione debba essere assunta dall’organo elettivo (n.d.r. Consiglio provinciale) nell’attesa della sua costituzione l’Ufficio potrebbe eventualmente procedere alla stipula in regime transitorio sulla base del valore locativo, e di riservare all’Ente la facoltà di ratifica e conguaglio sulla base delle delibere degli organi elettivi
VIII° capoverso
Ritenuto di demandare agli organi elettivi ogni e qualsiasi diversa statuizione in merito a quanto sopra indicato ivi compresa l’adozione di patti in deroga e l’inserimento di clausole contrattuali particolari, precisando che fino a tale momento le determinazioni andranno applicate a tutti i contratti in via di stipulazione.
punto 3) del deliberato:
di stabilire che la presente deliberazione viene adottata in regime transitorio, riservando all’organo elettivo la prossima costituzione ogni eventuale diversa decisione in merito.

La modifica del “Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste” è materia di competenza del Consiglio provinciale e non di Giunta provinciale, in quanto né la Giunta Provinciale né “una circolare” possono modificare le norme imperative e cogenti del Regolamento 1978.

“La facoltà” della Provincia di avvalersi della legge n. 392/78 implica quindi la modifica dell’ art. 49 “Regolamento per la locazione l’uso delle case della Provincia del 1978”(doc. n. 1), che così recita:

Norma speciale
“Le norme del presente Regolamento, costituendo “patto particolare”, sono valide anche se in deroga alle disposizioni del Codice Civile, ed alle altre che regolano la materia”.
confermato in:
Cassazione n. 6158/98 (doc. n. 3) – Causa inquilina provinciale di via Margherita Clagnaz Marta/Provincia di Trieste
*pag. 4 II° capoverso Sul piano più propriamente giuridico ha ritenuto che – in virtù del menzionato Regolamento (n.d.r. Regolamento del 1978), prevalente sulle disposizioni codicistiche……..
*pag. 7 punto 2 …….che la disciplina pattizia prevale sulle disposizioni codicistiche

facoltà adottata anche in spregio:
*dello stesso art. 26 della stessa legge 392/78 – ambito di applicazione – le disposizioni di cui al presente capo non si applicano:
lett. b) alle locazioni relative agli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, per cui gli alloggi di via Donatello /v.le R.Sanzio dono della Fondazione Galatti
restano quindi soggetti alla disposizione dell’art. 7 del Regolamento 1978, che recita:
“Il canone viene aggiornato ogni triennio, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento (1° luglio 1978), in base alle caratteristiche e condizioni abitative degli alloggi con riferimento alla situazione media dell’alloggio tipo”.

lett. c) alle locazioni relative agli alloggi soggetti alla disciplina dell’edilizia convenzionata per cui gli alloggi di via Margherita
restano quindi soggetti alle disposizioni dell’art. 2 del Regolamento 1978, che recita:
“Il presente Regolamento vale, in quanto applicabile, anche per gli altri immobili di proprietà della Provincia, eccezion fatta per le norme che stabiliscono le modalità di assegnazione degli alloggi e i criteri di determinazione dei canoni di locazione”.
*STABILITI dalla Provincia con sua deliberazione della Provincia n. 689/D/52 prot. n. 42/105-52 avente per oggetto : Affittanza di quaranta alloggi delle nuove case costruite dalla Provincia per i propri dipendenti in via Margherita.
* canone di locazione con “patto di futura vendita” art. V° Ordine n. 117/49 e art. I° Ordine n. 222/49 del G.M.A.
*STABILITI dall’ art. 4 lett. c) dello Statuto della Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste
*”rata per l’acquisto in proprietà della casa assegnata” nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione e nel contratto di mutuo edilizio individuale (deliberazione n. 689/D/52)
tutto ciò successivamente confermato :
*in causa : Inquilina provinciale Clagnaz Marta/Provincia di Trieste
così il Tribunale di Trieste con sentenza n. 607/91 (doc. n.2)
pag. 4 – VI° capoverso – Ma v’è di più laddove si consideri la non assoggettabilità alla legge sull’equo canone di quegli alloggi destinati a finalità sociale secondo il disposto dell’art. 26 lett.b) L. 392/78
VII° capoverso – Trattasi degli alloggi costruiti e acquistai con solo denaro pubblico, destinati al perseguimento di un fine pubblico…..
*sentenza confermata in Corte di Cassazione n. 6158/98

*in causa : Inquilini provinciali/Provincia di Trieste
così il Tribunale di Trieste con sentenza n. 652/2010(doc. n.4)
pag. 9 – I° capoverso – ….omissis…… la mancata contestazione che siano stati pagati, o comunque preteso, canoni in misura superiore a quella sociale, impongono di arrestarsi all’accertamento che gli attori avevano diritto di pagare il cd. Canone sociale per l’occupazione degli immobili assegnati e che, qualora abbiano pagato quanto richiesto in base alla legge 392 del 1978 dell’Equo canone in misura maggiore, hanno corrisposto somme non dovute, da restituire con gli interessi. (sentenza confermata i Corte d’Appello 701/13).
Nel 2005
L’ A.T.E.R – Amministratore degli stabili di via Donatello/v.le R. Sanzio e di via Margherita impone per conto della Provincia di Trieste – con lettera prot. n. 004786 di data 25.02.2005 (doc. n. 81) avente per oggetto : “rinnovo contratti di locazione” inviata a “Tutti gli inquilini degli stabili provinciali”, così scriveva :
Con nostra comunicazione dd. 17.12.2004 Vi si informava dell’intenzione della Provincia di Trieste, formalizzata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 131 d.d. 20.07.2004, di procedere al rinnovo di tutti i contratti di locazione stipulati ex L. 392/78(*) tramite la stipula di nuovi contratti, formati ex L. 431/98, accordi territoriali, e specifiche ulteriori agevolazioni determinate dall’Ente proprietario previste a favore dei titolari di un reddito annuo inferiore, rispettivamente, a 12.000,00 € annui e 5.000,00 annui lordi.
Si precisa che la L. 431/78 e successive modifiche ed integrazioni ha abrogato la L. 392/78 per quanto attiene la parte riguardante la normativa afferente l’edilizia abitativa, e che pertanto l’iniziativa provinciale in argomento si configura come obbligo(*) per l’Ente.
Il canone di locazione dell’alloggio da Lei occupato, calcolato come sopra indicato assomma a € ……………(150% di aumento).
L’opportunità di rinnovare il contratto offertale dalla provincia di Trieste appare vantaggio sia per l’entità del canone, calcolato in base alla tariffa minima prevista per subfascia di appartenenza, sia per la possibilità di continuare il rapporto locatizio in una situazione giuridicamente certa, solo per completezza d’informazione si segnala che rimane in capo all’Ente proprietario, in caso di mancato rinnovo del contratto, la legittimazione ad ottenere il rilascio forzoso dell’alloggio, nei tempi e modi di legge. ( n.d.r. minaccia di sfratto)
intenzione contro la stessa:
Legge 431/98 art. 1 …..le disposizione della presente legge non si applicano
punto 2 lett. b) – agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica le relativa normativa vigente statale e regionale

Così il Responsabile della Funzione Patrimonio Immobiliare della Provincia con sua lettera di data 01.07.2005 (doc. n. 82) indirizzata all’Ufficio del Difensore Civico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
punto 2 – “ per quanto attiene alla stipula di nuovi contratti di locazione, si fa presente che la stessa si configura come obbligo per questa Amministrazione, posto che il rispetto del principio di redditività del patrimonio, che guida l’attività di tutte le amministrazioni pubbliche, impone la rinegoziazione di tutti quei contratti di locazione che non risultino stipulati in base alla vigente legge 431/98
punto 3 – “gli immobili residenziali della Provincia, del resto, non rientrano nella categoria di edilizia pubblica, pertanto, benché di proprietà di una pubblica Amministrazione, gli stessi risultano soggiacere alle normative civilistiche in materia di locazioni, per le quali l’attuale normativa di riferimento è per l’appunto data dalla citata L. 431/98”

Così l’Assessore al Patrimonio della Provincia sul Piccolo di Trieste (doc. n. 83)
…………………..omissis…
“ E’ secca è anche la replica di Giacomelli riguardo all’aumento del canone d’affitto:
Come confermato dall’assessore al Patrimonio riguardo all’aumento del canone d’affitto, si tratterebbe di “rincari che non dipendono dalla Provincia, ma dallo Stato, che con una normativa impone ad ogni Provincia italiana una diversa fascia di prezzo dei canoni di affitto

L’Ufficio del Difensore Civico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (doc. N. 60) con sua lettera prot. n. 2345/2168-Ts/05 di data 25.10.2005, indirizzata a Zonch Bruno e Clagnaz Marta, scrive a pag. 2
II° capoverso – Recentemente la Corte dei Conti (che però non ha emanato un provvedimento specifico in tal senso) ha avviato un’attività ricognitiva sul patrimonio residenziale della Provincia come suppongo, di altri Enti, con particolare riferimento ai canoni.

L’ l’Ufficio del Difensore Civico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (doc. n. 84) di data 23.06.2005 con sua lettera indirizzata all’Amministrazione provinciale di Trieste, così scrive:
I° capoverso – “Si sono rivolti a me i coniugi Zonch i quali hanno ricevuto dall’Ater la nota 2872/2005 prot. n. 0044786, che li informava dell’intenzione della Provincia di Trieste “di procedere al rinnovo di tutti i contratti di locazione stipulati ex L. 392778 tramite la stipula di nuovi contratti.
II° capoverso – “…….omissis……….., Vi chiedo di non procedere alla formalizzazione di un tale contratto e di rilasciare,. mio tramite, copia agli interessati sia dell’intesa raggiunta in sede di “tavolo tecnico tra sindacati e Amministrazione provinciale”……………..omissis…………sia copia della raccomandazione di applicazione dell’adeguamento dei canoni di locazione ai sensi della L. 431/98, inoltrata dalla Corte dei Conti alla Provincia di Trieste

(*) Così il SICET – sindacato inquilini casa e territorio – con sua lettera (doc. n. 85) inviata agli inquilini provinciali, così scrive :
A seguito della lettera inviata in questi giorni dalla Provincia per la disdetta dei contratti di locazione va chiarito quanto segue :
1) la normativa a cui la lettera fa riferimento è cambiata ;
2) la legge afferma che la Provincia ha la facoltà, non l’obbligo, di adeguarsi alla nuova normativa;
……………omissis…………………

Così sulla stampa locale :

 

Gli inquilini degli alloggi provinciali hanno fatto presente all’Amministrazione provinciale che gli alloggi sfitti sono stati sempre loro assegnati con deliberazione di “Approvazione della graduatoria per l’assegnazione di appartamenti provinciali a seguito del concorso e provvedimenti consequenziali”.
esempio:
Così
nel deliberato della deliberazione n. 572/90 di data 24.05.1990 (doc. 86)
punto 6 – precisando che i canoni suindicati, calcolati secondo i criteri previsti dalla L. 392/78 e successive modifiche e integrazioni, sono determinati nei prospetti approvati con la deliberazione n. 1185/89
punto 7 – di dare atto, infine, che la consegna degli alloggi, la decorrenza dei canoni di locazione sono disciplinati dal citato vigente “Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste del 1978 e che la stesura dei rispettivi contratti viene demandata al competente Servizio Contratti – legale
così l’art. 3 del Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste del 1978 (doc. 1)
“I contratti di locazione stipulati ai sensi degli articoli precedenti devono espressamente richiamare il presente Regolamento, le cui norme si intendono conosciute ed accettate dagli inquilini per effetto delle firma apposta al contratto.
Ad ogni inquilino deve essere data copia del presente Regolamento e dei suoi successivi aggiornamenti e modificazioni

Il competente Servizio Contratti – Legale non ha mai sottoposto per la firma – agli inquilini assegnatari in causa – il contratto di locazione ai sensi della legge 392/78 – tranne che agli inquilini Levi Claudio e Taverna Rossana.

Così il Segretario provinciale del SICET – sindacato inquilini casa e territorio (doc. n. 87) in data 30 gennaio 1993 con lettera indirizzata al Commissario Straordinario della Provincia di Trieste, scrive :
Mi riferisco alle varie lettere (dd. 9/4/91, dd. 24/9/92, dd. 19/11/92) con cui la ns. struttura segnalava un diffuso malumore tra gli inquilini degli stabili di proprietà dell’Amministrazione provinciale e suggeriva un incontro per valutare alcuni spazi di risoluzione, a cui non vi è stata risposta.
Posso capire la riluttanza dell’Ente nei confronti delle parti sociali, poiché in genere tale confronto risulta polemico e non costruttivo.
Ciò non toglie, credo, sia dovere dell’Amministrazione rimuovere, o almeno tentare il malcontento della propria utenza e quindi, discutere con le rappresentanze sindacali delle stesse.
E’ chiaro che qualunque parte sociale che propone costruttivamente e si trova dinnanzi il “muro di gomma” opta per quelle forme di scontro polemico e “di piazza” che tanto riempiono le colonne dei giornali.

Così il S.U.N.I.A. – sindacato Inquilini di Trieste (doc. n. 88) di data 1996 indirizzata
Al Commissario alla Provincia di Trieste, che scrive :
Si sono presentasti, per l’ennesima volta, alla nostra organizzazione un gruppo di locatari d’alloggi di proprietà della Provincia.
A tutt’oggi, dopo lungo tempo, attendono, e noi con loro, la documentazione relativa ai contratti di locazione, ed alcune risposte in merito al problema delle manutenzioni ordinarie.

Nota a margine
Cosi in dié
La lettera della Provincia di Trieste prot. n. 17065/5-95 di data 09.06.1995 (doc. n. 89) indirizzata ai Sigg. Zonch Bruno e Clagnaz Marta, che così scrive:
pagina 2 – II capoverso
A dimostrazione di quanto asserito, la correttezza dell’azione amministrativa di questa Provincia scaturisce dal seguente quadro normativo :
punto 1- le fonti regolanti il rapporto giuridico tra locatore e locatario sono :
a) il Codice Civile
b) le leggi speciali in materia di locazione
c) il Regolamento per la locazione e l’uso delle case di propria pertinenza
d) il contratto di locazione
punto 2 – Il rapporto sinallagmatico tra locatore e conduttore nasce nel momento della sottoscrizione del contratto di locazione: diritti ed obblighi delle parti contraenti nascono dal contratto.

Così l’inquilina provinciale Clagnaz Marta indirizzata al Signor Commissario della Provincia con sua lettera di data 15.06.1995 (doc. 90)
“Ho ricevuto Signor Commissario la Sua lettera prot. n. 17065/5-95 dd. 09.06.1996, che rimetto in allegato:
…………omissis……..
Recatami all’ Ufficio Patrimonio per richiedere copia del contratto di locazione mi è stato risposto che agli atti non c’è
Per la Legge 241/90 chiedo chiarimenti in merito; il motivo per il quale il Contratto di Locazione non esiste.

Così la Provincia di Trieste con sua lettera prot. n. 21092/5/95 di data 14.07.1995 (doc. n. 91) avente per oggetto: “Contratto di locazione Sig.ra Clagnaz Marta in Zonch – via Margherita 4/2, Trieste
……………………..omissis…….
ultimo capoverso – pertanto, pur non esistendo un contratto di locazione in forma scritta, esiste un contratto di fatto che si protrae nel tempo, regolato dagli atti sopra citati (deliberazione di assegnazione, sottoscrizione dell’apposito Verbale di Consegna)

Così la Provincia di Trieste con sua lettera prot. n. 13043/5200 di data 24.05.2000 (doc. n. 92), avente per oggetto : “Alloggio sito nello stabile di via Margherita n. 472 – Informazioni” che scrive:
“In riferimento alla sua richiesta si informa che il rapporto di locazione dell’alloggio di cui all’oggetto a Sua moglie, signora Clagnaz Marta in Zonch, scaturisce dalla deliberazione giuntale n. 1047 dd. 16 luglio 1987, per cui la relativa imposta di registro è dovuta.

Così la Provincia di Trieste con lettera prot. n. 24256/5-95 di data 18.08.1995 (doc. n. 93) avente per oggetto: “Legge 241/90 – Richiesta chiarimenti”, cosi scrive :
II° capoverso – “Al riguardo, fatto rinvio al contenuto del Regolamento provinciale sull’accesso di recente entrato in vigore, con la presente non si può che ribadire quanto già specificato in precedenza, ed in particolare con la nota prot. n. 21092/5-95 dd. 14 luglio 1995 della scrivente.
III° capoverso – “Si ritiene di aggiungere, comunque, che il Codice Civile, contenente le norme primarie in materia contrattuale, sancisce espressamente agli artt. 1325 e 1350 che la forma scritta non è requisito prescritto per la validità dei contratti di locazione (salvo per quelli untranovennali), venendo detta formalità richiesta essenzialmente per la prova del rapporto.

IV° capoverso – Nella fattispecie, l’esistenza di articolata deliberazione di apertura del concorso e quindi di concessione in locazione di appartamenti provinciali, la presenza di successiva corrispondenza amministrativa e la sottoscrizione a cura delle parti del verbale, con conseguente presa di consegna dei locali, sono tutti elementi tali da non consentire dubbio alcuno sul contenuto e sulla regolarità del rapporto instaurato………..

ultimo capoverso – Le considerazioni più sopra riportate valgono naturalmente anche per tutti gli altri inquilini che non abbiano sottoscritto un formale contratto relativo all’alloggio loro concesso e regolarmente occupato.

Si richiama qui l’art. rt. 1325 del C.p.C.
I requisiti del contratto sono:
1) l’accordo delle parti;
2) la causa;
3) l’oggetto;
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (*).
(*) con il termine forma ad substantiam si intende evocare un determinato formalismo che la legge prescrive a pena di nullità per il compimento di un atto.
E’ precisamente a questa nozione di forma che si riferisce il n. 4 dell’art. 1325 cod. civ. quando, in tema di elementi essenziali del contratto, annovera il requisito formale dell’atto scritto sotto comminatoria della più grave delle patologie invalidanti.
E’ qui da richiamare il caso “di forma vincolata in forza di disposizioni normative imperative e cogenti espressamente dettate a questo proposito”
veggasi art. 3 del “Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della provincia di Trieste” del 1978, che recita :
“I contratti di locazione stipulati ai sensi degli articoli precedenti devono espressamente richiamare il presente Regolamento, le cui norme si intendono conosciute ed accettate dagli inquilini per effetto della firma apposta al contratto.
Tenendo conto che detto contratto è soggetto a forma scritta ab substantiam, e che quindi, la sua conclusione non è ricollegabile ad un concorso per facta concludentia, né alla mera esecuzione della prestazione senza preventiva accettazione della proposta (Casa. civ., sez. I, 8 agosto 1992, n. 9399).
Usualmente si tende a far coincidere il requisito formale con lo scritto,

Così la Corte d’Appello Roma, sez. IV, sentenza 12.05.2010 n° 1424 Contratto di locazione, forma scritta, mancanza, nullità
“Sebbene l’art. 1325 n. 4 c.c. non richieda, per i contratti di locazione, la forma scritta a pena di nullità, in applicazione del principio di cui all’art. 1, comma 4 della Legge n. 431/1998 (“… per la stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta”), deve affermarsi la nullità dei contratti di locazione che non siano stipulati in forma scritta”.

Si richiama qui l’art. 1350 del C.p.C – Atti che devono farsi per iscritto
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie , il diritto del concedente e dell’enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni(*)
(*) Così la Provincia di Trieste con sua lettera prot. n. 21092/5/95 di data 14.07.1995 (doc. n. 91)
Pertanto, pur non esistendo un contratto di locazione in forma scritta esiste un contratto di fatto che si protrae nel tempo regolato dagli atti sopra citati (deliberazione di assegnazione, sottoscrizione dell’apposito Verbale di Consegna)
così l’art. 4 del “Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste” del 1978
II capoverso
La locazione viene mantenuta anche dopo il collocamento a riposo dell’assegnatario. In caso di sua morte, il contratto viene trasferito ai seguenti congiunti, se già coabitanti e purché ne facciano domanda
a) coniuge finché non passi a nuove nozze
b) figli legittimi, naturali o riconosciuti ed adottivi (fino al raggiungimento della maggiore età)
c) affiliati fino al raggiungimento della maggiore età
d) ascendenti di primo grado

nel caso de quo:
la confluenza di più norme di legge e regolamentari convergenti nei confronti del medesimo fatto che disciplinano tutti la stessa materia – alloggi di proprietà (sic) della Provincia dati in locazione ai propri dipendenti – che hanno quindi una identità di struttura e che convergono e tutelano lo stesso bene giuridico.

norme antitetiche
per cui si è in presenza di un conflitto
e non ad un concorso di norme
che
hanno prodotto una diversa capacità giuridica
di essere titolari di diritti e di doveri
degli inquilini provinciali

come evidenziato dalla sentenza n. 602/2010 in causa “Inquilini provinciali/Provincia di Trieste” (confermata in Corte di Appello con sentenza n. 701/2012

Così la sentenza n. 652/2010 (doc. n. 4)
pag. 8 – III° capoverso
….omissis…..
“Gli inquilini degli alloggi provinciali sono tenuti a corrispondere, quale corrispettivo del godimento degli alloggi provinciali, un canone sociale – per il disposto dell’art. 26, lett. b. della legge 27 luglio 1978 n. 392 – non equiparabile al canone delle ordinarie locazioni abitative.
pag. 9 – II° capoverso
………….omissis……qualora abbiano pagato quanto richiesto in base alla legge n. 392 del 1978 in misura maggiore, hanno corrisposto somme non dovute, da restituire con interessi.
E che tutti coloro che non hanno stipulato espressamente o tacitamente un nuovo contratto di locazione ai sensi della legge n. 392 del 1978 hanno diritto alla ripetizione con interessi, salva la prescrizione eccepita.
Ciò non può valere per coloro che, nell’ambito di una materia caratterizzata dalla natura disponibile dei diritti, hanno stipulato in modo espresso o per facta concludentia contratti di locazione regolati dalla legge 392 del 1978 e ss. modiff. e cioè per le posizioni di Levi Claudio e Taverna Rossana, in quanto non esistono elementi per ritenere che essi siano stati indotti in errore, o costretti o raggirati né che i contratti siano nulli: nulla del genere è stato introdotto in modo valido nel presente giudizio, al di là di generiche e non comprovate affermazioni.
sentenza che confligge con
*le norme imperative e cogenti del “Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste” del 1978
*gli Ordini del Governo Militare alleato n. 117/49 n. 222/49 e n. 150/50
e ciò per i dettati

dell’ art. 3 del Regolamento “I contratti di locazione stipulati ai sensi degli articoli precedenti devono richiamare il presente regolamento, le cui norme si intendono conosciute ed accettate dagli inquilini per effetto della firma apposta al contratto”

per gli alloggi di via Donatello/v.le R. Sanzio
dell’art. 7 del regolamento “ Il canone viene aggiornato ogni triennio, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in base alle caratteristiche e condizioni abitative degli alloggi con riferimento alla situazione media dell’alloggio tipo”.
per gli alloggi di via Margherita
dell’art. 3 del Regolamento “ iI presente regolamento vale, in quanto applicabile, anche per gli altri immobili di proprietà della provincia, eccezion fatta per le norme che stabiliscono le modalità di assegnaione degli alloggi e i criteri di determinazione del canoni di locazione.
*degli artt. I°, IV°, V°, VI° dell’Ordine n. 117/49 del G.M.A.
*dell’art. I° dell’Ordine n. 222/49 del G.M.A.
*della deliberazione n. 689/D/52 di data 25 marzo 1952 avente per oggetto : “Affittanza di quaranta alloggi delle nuove case costruite dalla Provincia per i propri dipendenti in via Margherita”
n.d.r. con canone di locazione “ con patto di futura vendita”
*dall’ art. 4 lett. e) dello “Statuto della Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” (doc. ) che recita:
“I soci – della “Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” – sono obbligati a pagare anticipatamente puntualmente le rate per l’acquisto in proprietà della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione e nel contratto di mutuo edilizio individuale (deliberazione 689/D/52)”,

norme del Regolamento e Ordini del G.M.A.
che hanno significato giuridico specifico
ché è diverso
dal canone “in locazione semplice” o “a canone sociale”
sentenza
produce diversi e precisi effetti giuridici ed economici “a carico” e “in favore” degli inquilini assegnatari, come stabiliti dalla legislazione su riportata.

Ordinare alla Provincia di Trieste di cedere la proprietà – senza spese degli alloggi di via Margherita – “liberi da persone e cose” da essa illegalmente intestatasi con le deliberazioni
n. 977/c prot. n. 42/58-50 di data 19.05.1949
n. 1179/D prot. n. 42/75-50,
agli inquilini ricorrenti in causa.

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Pubblicato da blogstelle

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