Sentenza dal 2010 e Sentenze Corte di Cassazione a. 2016 – 2017…..ORDINI 117 e 222

NOTA INFORMATIVA per non dimenticare! “Strano caso delle case ex G.M.A. a Trieste”

A memoria di chi NON ricorda, ha memoria corta e/o non coglie il senso all’epoca Anno 2010, anni precedenti o successivi, è bene ricordare che gli inquilini hanno prodotto una copiosa documentazione che supporta il loro reclamo e tutti i documenti noti agli inquilini sono stati prodotti alla Giustizia per approfondito esame di chi doveva esaminare ed eventualmente richiedere d’ufficio alla Provincia di Trieste di produrre tutta la documentazione pertinente, negata come emerge dall’evidenza dei fatti, che è stata comunque in parte reperita negli Archivi dello Stato a cura del Comitato degli inquilini.

Importante ricordare per capire l’inizio della strana storia delle case ex G.M.A. senza giusta conclusione ad oggi è:

ORDINE N° 117 Trieste 28. maggio 1949

f.to da RIDLEY GAITHER Generale di Brigata S.U. Direttore Generale per gli Affari Civili

Si presenta la pagina 1 di 4 pagine:

La lettura dell’ORDINE e dell’ARTICOLO I, Sez. 2 ,  ARTICOLO IV,  ARTICOLO V, ARTICOLO VI determinano in particolare la procedura da seguire per l’iter per la ripresa delle costruzione edilizie entro la Zona Britannico-Americana del Territorio Libero di Trieste che ha poi seguito la Deputazione Provinciale di Trieste (poi denominata Provincia di Trieste) come risulta dai documenti nel presente BLOG.

ORDINE N° 222 del 30. Novembre 1949

f.to da CLYDE D. EDDLEMAN, Generale di Brigata S.U., Direttore Generale per gli Affari Civili

Si presenta pagina 1 di 5 pagine:

La lettura dell’ORDINE N° 222 definisce meglio la procedura da seguire.

La Provincia di Trieste si è avvalsa delle disposizioni emanate con gli Ordini-Leggi e ha costituito la Cooperativa tra i dipendenti della Provincia di Trieste, ha seguito le regole per formalizzare i passaggi previsti come dai DOCUMENTI nel BLOG emerge chiaramente allo scopo di far ottenere il finanziamento a fondo perduto alla Cooperativa dei dipendenti della Provincia di Trieste (Attenzione: in base ai documenti il finanziamento è stato concesso alla Cooperativa! Ente Provincia di Trieste gestiva la pratica però il beneficiario è ossia doveva essere Cooperativa!).

Se leggano quindi: ORDINE 117, ORDINE 222, ORDINE 150, ORDINE 161, AVVISO 15, AVVISO 26 inoltre STATUTO della COOPERATIVA e REGOLAMENTO DELLA COOPERATIVA tra i dipendenti della Provincia di Trieste costituita e regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del G.M.A. e ovviamente la copiosa documentazione che compone il fascicolo che è la sostanza del reclamo degli inquilini sollevato con la cause civili.

Non sfuggirà al lettore che ORDINI sono LEGGI legittime del Governo legittimo Governo Militare Alleato dello Stato Territorio Libero di Trieste 1947-1954 e nessun ENTE LOCALE quale Deputazione provinciale poi denominato Provincia di Trieste può modificare Leggi dello Stato a Suo piacimento. Anche dopo il subentro dell’Amministrazione italiana nell’Ottobre 1954 sul Territorio Libero di Trieste nessun ENTE LOCALE poteva o può modificare le Leggi di uno Stato.

Si richiama la DELIBERA 689/D/1952, DELIBERA 1308/D/1952 e successiva sottoscrizione del CONTRATTO di ASSEGNAZIONE nel giugno1952.

Link ai documenti:

http://stranocasoviamargherita.altervista.org
e poi
http://margheritatsdocumenti.altervista.org

IL CONTRATTO di assegnazione del 1952 e fate attenzione alla DELIBERA 1308/D del 17 giugno 1952 citata nell’ATTO che fa in sostanza riferimento alla N° 689 del 25 marzo 1952 citata in inglese e italiano dal G.M.A. Il concatenamento è OVVIO per chi legge i DOCUMENTI veri. Si ricorda che la Delibera 1308 corregge la graduatoria del concorso degli aventi diritto e non modifica la sostanza dell’ATTO N° 689 del 25 marzo 1952:
http://stranocasoviamargherita.altervista.org/index_file/Page389.htm

Dalla documentazione emerge la volontà di utilizzare la procedura indicata dagli ORDINI e AVVISI e confermata con le DELIBERE stesse della Provincia di Trieste di assegnare gli alloggi costruiti con la formula di “locazione con patto di futura vendita”. In sostanza dal 1952 – 2002 = 50 anni, agli assegnatari del giugno 1952 (Nota: comunque secondo le regole stabilite dal Regolamento della Cooperativa) l’alloggio viene conferito in proprietà nel giugno 2002.

Inoltre nel corso degli anni le regole da seguire, almeno per 50 anni dal 1952, sono state modificate dalla Provincia di Trieste in contrasto quanto stabilito nel REGOLAMENTO della Cooperativa tra i dipendenti e quanto è la sostanza del CONTRATTO di assegnazione del 1952, tra le varie modifiche anche aumentando il canone di locazione causando un danno economico agli inquilini riconosciuto nella sentenza del 2010 e Sentenze della Cassazione citate in oggetto. In forma preliminare il danno viene stimato in 800.000 Euro più interessi, ecc….. che ancora non è stato rimborsato agli inquilini e gli anni passano.

Ecco una sintesi e si invita il lettore a consultare articoli meno recenti nel BLOG per comprendere il caso strano che risale ai tempi dopo la IIa Guerra Mondiale a Trieste dal 1947 ad oggi.

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Pubblicato da blogstelle

Cittadino interessato alle attualità