Sentenza TAR FVG del 25 Luglio 2019 Caso case ex G.M.A. a Trieste

Testo SENTENZA TAR F.V.G. del 25 Luglio 2019 e commento 

Il clamoroso “caso strano delle ex case G.M.A. a Trieste”, Via Donatello, Viale R. Sanzio e Via Margherita, gestite a modo suo dalla ex Provincia di Trieste, trasferite poi alla Regione F.V.G. e poi all’A.T.E.R. di Trieste è arrivato alla sentenza che presentiamo e che finalmente cita trattasi di locazione con patto di futura vendita nel rispetto degli Ordini G.M.A. del 1949 e precisamente N° 117 e 222 e N° 150 del 1950 e la Delibera della Deputazione provinciale di Trieste 689/D/1952. Ovviamente si riconosce la Cooperativa dei dipendenti della Provincia di Trieste, lo STATUTO e REGOLAMENTO con precisi dettami non rispettati dalla ex Provincia di Trieste.

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N. _____/____ REG.PROV.COLL. N. 00066/2018 REG.RIC.

 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 66 del 2018, proposto per trasposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato da:
…………… (comitato inquilini) ………………………….……………………
, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati F.M., U.de L. e T. B., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Iuri e Marina Pisani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ater, Azienda Territoriale per l’Edilia Residenziale di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Monica Sonego, Bruno Peinkhofer e Arianna Bacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fondazione Caccia Burlo, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio; per l’annullamento:
– della Delibera n. 1396 del 25.7.2017 della Giunta Regionale della Regione FriuliVenezia Giulia avente ad oggetto “LR 20/2016, art. 8, comma 1, lett B). Criteri per l’assegnazione, in sede di piano di liquidazione, dei beni immobili e delle
partecipazioni delle province commissariate. Approvazione definitiva”;
– del provvedimento Regionale di trasferimento degli alloggi di via Donatello, vialeR. Sanzio e di via Margherita dalla Provincia di Trieste all’A.T.E.R. di Trieste e del relativo verbale di consegna sottoscritto in data 28.9.2017;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorrer possa:
– della deliberazione di Giunta n.719/2017;
– del parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del
19.7.2017, relativamente all’assegnazione dei beni immobili di via Donatello, viale R. Sanzio e di via Margherita definiti di proprietà della Provincia di Trieste; – del Documento Unico di Programmazione 2016-2018 della Provincia di Trieste.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia e dell’Ater di Trieste;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2019 il dott. Lorenzo Stevanato
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti espongono di aver appreso, nel mese di ottobre 2017, dell’adozione della delibera di Giunta Regionale n. 1396 del 25.7.2017 con la quale è stato disposto il trasferimento, dalla Provincia di Trieste in favore dell’A.T.E.R., della proprietà degli alloggi di via Donatello, viale R. Sanzio e di via Margherita, nonché della sottoscrizione in data 28.9.2017 del relativo verbale di consegna.
In particolare, la citata delibera di G.R. n. 1396 del 25.7.2017 ha ad oggetto “LR 20/2016, art. 8, comma 1, lett B). Criteri per l’assegnazione, in sede di piano di liquidazione, dei beni immobili e delle partecipazioni delle province commissariate. Approvazione definitiva”.
L’art. 8, comma 1, della legge regionale 20/2016, dispone che entro il 31 luglio del 2017 il Commissario liquidatore sentite le Unioni territoriali intercomunali e i Comuni, trasmette all’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali la proposta di Piano di liquidazione per il trasferimento dei beni, delle risorse e dei rapporti giuridici non inclusi nel Piano di subentro.
Sennonché – sostengono i ricorrenti – gli alloggi di via Donatello, di viale Sanzio e di Via Margherita sarebbero erroneamente ed illegittimamente qualificati di proprietà provinciale, mentre sarebbero invece di proprietà dei ricorrenti o della Fondazione “Galatti” sui quali ricade un vincolo di destinazione perpetua.
La proprietà in capo ai ricorrenti sarebbe a loro derivata quali titolari di contratti di locazione con patto di futura vendita e di riscatto, o quali loro eredi, mentre quelli di via Donatello e di via Sanzio (tra i quali l’immobile della ricorrente Sig.ra Salvi Olivia) sarebbero di proprietà della Fondazione “Galatti”.
Ciò posto, i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi, per violazione di legge e per eccesso di potere, avendo la Provincia, prima, e la Regione, poi, ritenuto di poter inserire gli immobili di titolarità degli odierni ricorrenti o della Fondazione “Galatti” nell’elenco dei beni facenti parte del patrimonio della Provincia e, dunque, alienabili e/o dismettibili o disponibili, nonché trasferibili al patrimonio dell’ATER di Trieste.
Con riferimento agli immobili di via Margherita, il rapporto contrattuale stipulato tra la Provincia e gli inquilini ricadeva – sostengono i ricorrenti – nell’istituto della “locazione con patto di futura vendita” rispetto alla quale risultano atti prodromici fondamentali gli Ordini del Governo militare alleato nn. 117 e 222 del 1949 e n. 150 del 1950. Tali immobili sono stati acquisiti in proprietà già nel 2002 dai soggetti assegnatari degli stessi, essendo stati goduti da questi in parte in virtù del finanziamento ottenuto dal Governo militare alleato (contributo del 65% – Lit. 52.000.000- a fondo perduto) e in parte avendo gli stessi inquilini pagato la rimanente somma con il mutuo cinquantennale (Lit. 33.000.000-) posto a loro carico come quota parte della locazione “con patto di futura vendita” ai sensi della deliberazione n. 689/D/1952.
Le amministrazioni intimate, Regione e Ater, costituite in giudizio, hanno eccepito pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, nonché l’inammissibilità del ricorso, sia perché collettivamente proposto nonostante la disomogeneità delle posizioni azionate, sia per la carenza di lesività dei provvedimenti impugnati.
Nel merito la pretesa dei ricorrenti sarebbe comunque infondata, come già dichiarato dal Tribunale ordinario di Trieste con sentenza n. 652 del 2010.
L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata e va accolta
In via preliminare, occorre chiarire che nel caso di specie ci troviamo in presenza di una contestazione circa l’appartenenza di beni immobili al patrimonio dell’Ater e, in precedenza, della Provincia, che implica un accertamento in merito alla individuazione della titolarità del diritto di proprietà.
Invero, gli atti impugnati dai ricorrenti vengono impugnati rivendicando il diritto di proprietà sui beni stessi incompatibile con quello vantato dall’Ater.
Più precisamente, i ricorrenti sostengono che gli alloggi in questione sarebbero stati acquistati in proprietà in seguito a rapporti di locazione con patto di futura vendita o riscatto, che si sarebbero conclusivamente realizzati. Altri alloggi, poi, sarebbero di proprietà della Fondazione “Galatti” con vincolo di destinazione perpetua. Ebbene, è chiaro che la causa ha in realtà ad oggetto l’accertamento del diritto dominicale sugli immobili de quibus.
Né vale sostenere l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, sotto i profili di violazione di legge ed eccesso di potere, in particolare della delibera di Giunta Regionale n. 1396 del 25.7.2017 con la quale è stato disposto il trasferimento, dalla Provincia di Trieste in favore dell’A.T.E.R., della proprietà degli alloggi stessi, in conformità ai criteri per l’assegnazione (ex LR 20/2016, art. 8, comma 1, lett B), in sede di piano di liquidazione, dei beni immobili e delle partecipazioni delle province commissariate.
Non si tratta, infatti, di un atto autoritativo della P.A., bensì di un mero atto di ricognizione del patrimonio, non direttamente impugnabile davanti al giudice amministrativo. Invero, la delibera impugnata è un atto di inventario del patrimonio provinciale, ragion per cui la proprietà privata andrebbe rivendicata dinanzi al giudice ordinario.
In altri termini, la controversia non investe i vizi dell’atto amministrativo, ma si esaurisce nell’indagine sulla proprietà dei beni patrimoniali ed è, quindi, rivolta alla tutela di diritti soggettivi, come tali suscettibili di essere giudicati dal giudice ordinario.
In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, restandone precluso l’esame nel merito.
Quanto alla conseguente traslatio iudicii, vale il principio della salvezza degli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda proposta a questo giudice, privo di giurisdizione, nel processo che dovrà essere riassunto davanti al giudice ordinario, secondo quanto disposto dall’art. 11 cod. proc. amm., nel relativo termine perentorio.
Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese del presente giudizio, in considerazione della particolarità della vicenda. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, avanti il quale il gravame dovrà essere riproposto nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Oria Settesoldi, Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

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Il lettore tragga opportune conclusioni ed è doveroso evidenziare che il “caso strano continua” la strada intrapresa dal Comitato inquilini per far valere il diritto e quanto spetta ai cittadini triestini che hanno ottemperato a tutti gli obblighi imposti, ma si vedono depauperati ora da quanto loro promesso nel periodo 1947-1954 e anni successivi.

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Si ricordano e si richiamano i documenti base per una rapida consultazione – vedi LINK:
La DOCUMENTAZIONE dal 1947 in poi:
http://stranocasoviamargherita.altervista.org
e poi
http://margheritatsdocumenti.altervista.org
IL CONTRATTO di assegnazione del 1952 e fate attenzione alla DELIBERA 1308/D del 17 giugno 1952 citata nell’ATTO che fa in sostanza riferimento alla N° 689 del 25 marzo 1952 citata in inglese e italiano dal G.M.A. Il concatenamento è OVVIO per chi legge i DOCUMENTI veri. Si ricorda che la Delibera 1308 corregge la graduatoria del concorso degli aventi diritto e non modifica la sostanza dell’ATTO N° 689 del 25 marzo 1952:
http://stranocasoviamargherita.altervista.org/index_file/Page389.htm
Ecco una sintesi e si invita il lettore a consultare articoli meno recenti per comprendere il caso che risale ai tempi dopo la IIa Guerra Mondiale a Trieste dal 1947 ad oggi.

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Pubblicato da blogstelle

Cittadino interessato alle attualità