ODISSEA continua A.T.E.R. di Trieste NON vuole capire? DIFFIDA per CAPIRE!

Odissea degli inquilini delle ex Case G.M.A. a Trieste definito “caso strano case G.M.A. della ex Provincia di Trieste” continua anche se il Comitato inquilini ha informato e documentato A.T.E.R. ed Enti proposti con la vasta DOCUMENTAZIONE reperita negli ARCHIVI di STATO come andavano gestite in accordo alle volontà del G.M.A. nel periodo dal 1947 in poi che dimostra oltretutto lo sforzo finanziario per la ricostruzione post bellica della città.

Vedi l’Articolo apparso sul giornale locale “IL PICCOLO – Cronaca” del 2 gennaio 2019 edizione cartacea per comprendere che il “caso strano case G.M.A.” è di dominio pubblico.

Pubblicato sul IL PICCOLO ed. cartacea – Cronaca del 02 gennaio 2019 – Tratto da IL PICCOLO Web il 03 gennaio 2019

Alloggi in via Margherita Gli inquilini non mollano e diffidano Ater e Regione

Nuova puntata della “telenovela” degli appartamenti contesi Interessata anche la Corte dei Conti
G.S.   03 GENNAIO 2019

Continua la battaglia sugli alloggi di via Margherita. Gli inquilini, da anni al centro di dispute amministrative e giudiziarie sulla proprietà degli stabili, hanno inviato una lettera di diffida all’Ater e alla Regione. Nel documento, preparato dagli avvocati che tutelano le famiglie, gli enti vengono invitati formalmente a non mettere in circolazione gli appartamenti sfitti. Di fatto, quindi, a non assegnarli ad altre persone. «La vicenda al momento è al Tar, chiamato a stabilire chi è il legittimo proprietario delle case, di conseguenza quelle case non sono disponibili», fa notare il settantottenne Bruno Zonch, il residente che fa da portavoce per tutti gli inquilini in causa e che da anni lotta tra uffici e aule di tribunale.

Il caso degli stabili di via Margherita è annoso: le palazzine, quattro in tutto (i civici 4, 4/1, 4/2 e 4/3 più uno in via Donatello 5), erano state costruite dopo la Seconda guerra mondiale con il contributo a fondo perduto del Governo militare alleato, per complessivi 40 appartamenti. Quel fondo sarebbe stato concesso a una cooperativa edilizia di dipendenti dell’ex amministrazione provinciale. Ma la stessa Provincia (ora le competenze sono passate alla Regione e dunque all’Ater) è convinta invece che quei soldi in passato non fossero stati assegnati alla cooperativa, bensì all’ente stesso. E quindi si è intestata la proprietà. Dal canto loro gli inquilini (tutti dipendenti della Provincia ed ex appartenenti alla cooperativa) avrebbero firmato un contratto di locazione, approvato in passato dallo stesso Gma, che prevedeva un «patto di futura vendita» annesso all’affitto. Dunque, dopo aver saldato l’ultima rata (quella del 2002) chi abitava negli alloggi sarebbe potuto diventare a tutti gli effetti il possessore dei palazzi.

Ma il tira e molla non si arresta. «Inoltre – sottolinea Zonch – la questione è anche alla Corte dei Conti, a cui abbiamo inviato gli atti della Provincia dove emerge che gli appartamenti sono di proprietà della cooperativa, quindi nostri». Nei mesi scorsi l’Ater aveva mandato una lettera a ciascun inquilino sollecitando a regolarizzare le rispettive posizioni stipulando un contratto di locazione a norma di legge. L’immobile, altrimenti, sarebbe ritornato nelle disponibilità dell’ente. —

G.S.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

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ed il MOTIVO è semplice a causa della presa di posizione AUTORITARIA dell’A.T.E.R. di Trieste che non affronta un dialogo franco e sincero – “AUT AUT non è DIALOGO franco !”

 

Si ricorda la controversia con A.T.E.R. con alcuni articoli già apparsi nel BLOG – LINK.

Vengono fornite informazioni dettagliate da parte del Comitato inquilini:

https://blogstelle.altervista.org/informazioni-dettagliate-per-direttore-ater-trieste-case-ex-g-m-a/

https://blogstelle.altervista.org/alle-informazioni-dettagliate-ecco-risposta-a-t-e-r-trieste-no-comment/

Visto che fino ad oggi è mancato il dialogo costruttivo da parte dell’A.T.E.R. lo Studio Legale che segue il caso ha inviato la DIFFIDA in data 12 dicembre 2018 ore 16:15 cca ai seguenti ENTI: A.T.E.R. di Trieste, REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, CORTE DEI CONTI F.V.G., TAR F.V.G., Infrastrutture e Territorio F.V.G. e si riporta per sommi capi estratto, non copia conforme, quanto riportato nell’ATTO di DIFFIDA e non è unico, come risulta dalla documentazione. Appare oggi come se il caso non voglia essere ascoltato di chi deve leggere, ascoltare e poi decidere in base ai TRATTATI, ORDINI, DELIBERE, COSTITUZIONE ITALIANA e alle LEGGI vigenti dal 1947 in poi. La lettura NON deve iniziare dalla data che fa comodo per dimostrare fatti non corrispondenti alla verità che discende invece dalla iniziale volontà del legislatore Governo Militare Alleato G.M.A. (A.M.G. – F.T.T.) a Trieste.

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Roma – Trieste, 12 dicembre 2018
Al Direttore Generale ATER
dott. Antonio IUS
34139 TRIESTE
Piazza dei Foraggi, 6
e p.c.: Al Procuratore Regionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia
dott.ssa Tiziana SPEDICATO
34135 TRIESTE
Viale Miramare, 19
All’Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia alle Infrastrutture e Territorio
dott. Graziano PIZZIMENTI
34122 TRIESTE
Carducci, 6
Al TAR FRIULI VENEZIA GIULIA
34121 TRIESTE
Piazza Unità d’Italia, 7
Oggetto: ATTO Dl DIFFIDA
VISTO l’Atto di Opposizione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia indirizzata al Presidente della Repubblica tramite il competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di Roma – di data 02 gennaio 2018 – in merito al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dai “Soci della Cooperativa Edilizia fra i dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”, qui sottosegnati:
……omissis ……………

con il quale si chiede, in persona del Presidente della Regione in carica “ai sensi dell’art. 10, I co., del DPR 24/11/1971 n. 1199, che il suddetto ricorso venga deciso in sede giurisdizionale innanzi al TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, riservandosi di confutare in quella sede le censure proposte”.

VISTO che l’Amministrazione Provinciale di Trieste come risulta da propri atti interni – trasmessi con lettera dd 12.11.2015 al Procuratore Regionale della Corte dei Conti di Trieste ancora in corso d’indagine così scrive:

1- alloggi di via Margherita proprietà della Cooperativa edilizia fra dipendenti provinciali per assegnazione fattane dal cessato Governo Militare Alleato in anni 1949 e 1950, alloggi dei quali (deliberazione n. 73/2010)
. alcuni locati dalla Cooperativa che li possiede ovvero dalla Amministrazione provinciale che li gestisce, ai signori A.G. più altri
. altri già locati, con le medesime modalità, a B.S. più altri ma successivamente riconsegnati, dagli stessi assegnatari o loro aventi causa (*) all’Amministrazione concedente.
n.d.r.
( * ) EREDI di SOCI della Coop. Edilizia che IGNORANDO il loro
STATUS Dl PROPRIETARI dell’alloggio de-cujus hanno RICONSEGNATO l’alloggio all’Amministrazione provinciale
2/a – S.B. erede di B.G.
alloggio di via Margherita n. 4/2 – ammezzato int. 2 – attualmente sfitto
4/b – B.L. erede di B.T. alloggio di via Margherita n. 4/3 — IV O piano int. 9 — attualmente sfitto
8/d – B.D. erede di B.F. alloggio di via Margherita n. 4/1- III° piano int. 8 attualmente occupato – dalla dipendente provinciale M.V.
– non avente titolo come erroneamente affermato dalla responsabile dell’U.O. Patrimonio Gare e Contratti della Provincia di Trieste dott. Concetta Dimasi con sua lettera prot. n. 28123/05.03.03.-2014 dd.
09.07.2014
oggetto di diffide
ATTO Dl DIFFIDA dd. 31.10.2013 al Presidente della Provincia di Trieste di dare esecuzione al Bando di concorso per la parte in cui esso prevede la disponibilità di messa a disposizione per scambio alloggio di via Margherita n. 4/1/ int. 8
ATTO Dl DIFFIDA dd. 24.01.2014 alla dipendente M.V. dalla stipula del contratto di locazione per la materiale consegna dell’alloggio a proprio favore e, di conseguenza, di entrare nella disponibilità dell’immobile
12/e – C.D. erede di C.P. alloggio di via Margherita n. 4/3 IV O piano int.10 attualmente sfitto
2- di via Donatello- viale R. Sanzio donati dalla Fondazione “Galatti” con vincolo di destinazione perpetua e quindi non vendibili

VISTA la lettera dell’Ater di Trieste di data 17.10.2017 a firma del Direttore Generale dott. Antonio IUS – con oggetto “Nuova proprietà alloggi ex Provincia di Trieste”, inviata agli inquilini – “Soci della Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” di via Margherita, che così scrive:
I° capoverso: Con la presente si comunica che a far data del primo ottobre 2017 i 105 alloggi della Provincia di Trieste (n.d.r. 41 alloggi di via Margherita e 104 di via Donatello/V.le R.Sanzio) sono passati in proprietà (?) dell’ATER di Trieste per continuare ad essere destinati alla fruizione residenziale (?)
VIII ° capoverso: si conferma che la destinazione degli alloggi continuerà ad essere quella della locazione secondo la L. 431/1988 (?) con la formula del contratto di durata di tre più due anni, con canone di locazione determinato in base al vigente accordo territoriale (?)
IX ° capoverso: l’obiettivo è quello di garantire il massimo della continuità per i rapporti contrattuali in essere (?) e di quelli da stipulare per le future assegnazioni di alloggi non locati (?).

Così – AGLI ATTI – per le CASE Dl VIA MARGHERITA

VISTO l’Ordine n. 117/49 del G.M.A. – PROVVEDIMENTI PER LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE di data 25 maggio 1949, che così scrive:
ATTESO che si ritiene opportuno e necessario emanare delle disposizioni in favore della ripresa delle costruzioni edilizie entro la Zona Britannico-Americana del Territorio Libero di Trieste
Articolo I
Sezione 1 – La Provincia, Comuni e gli Enti Pubblici che si propongono di costruire case di tipo popolare per i propri dipendenti, possono ottenere il concorso del Governo Militare Alleato
Sezione 2 – Il concorso di cui alla Sezione precedente, può essere accordato alle società cooperative fra dipendenti di ruolo o non di ruolo e pensionati dello Stato, della Provincia e dei Comuni, nonchè fra appartenenti ad aziende commerciali ed industriali le quali si propongono di costruire case di tipo popolare con l’osservanza delle norme contenute nel Testo Unico sull’Edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 28 aprile 1938, No 1165 (qui di seguito indicato col termine “Testo Unico”)
VISTO I’AVVISO N. 15 del G.M.A. di data 09 GIUGNO 1949 avente per oggetto PROVVEDIMENTI PER LA RIPRESA DELLE COSTUZIONI EDILIZIE (ORDINE N. 117 di data 25 MAGGIO 1949) , che così scrive:
ln conformità a quanto dispone l’Articolo XII dell’Ordine n. 117, di data 25 maggio 1949, il Dipartimento dei servizi Pubblici rende noto quanto segue:

1.- Le domande previste alla Sezione I dell’Articolo XI dell’Ordine su menzionato, dovranno essere corredate da:
B) Se trattasi di Cooperative lettera d) – dall’atto costitutivo della cooperativa, esteso da notaio
2.- Agli Enti pubblici e alle Cooperative sarà comunicato per iscritto l’ammontare del contributo concesso dal Governo Militare Alleato, nonché la data entro il quale dovrà venir sottoposto il relativo progetto per la costruzione
VISTA la lettera del G.M.A. di data 31.12.1949 avente per oggetto: Concorso per la costruzione di case popolari per le Cooperative, che così scrive.
punto 1 Si comunica che a codesta Cooperativa è stata assegnata la somma di Lit. 39.600.000.- per la costruzione di case popolari secondo l’Ordine del G.M.A. Nr. 117 del 25 Maggio 1949
VISTA la lettera del G.M.A. Prot. n. FTT. 2476/12/1075 avente per oggetto: Concorso per la costruzione di case popolari, che così scrive:
Con riferimento alla Vostra pari oggetto n o 42/125 — 50 dd. 30/7/1950 si informa che la disposizione inerente alla elevazione del concorso governativo dal 50% al 65% verrà quanto prima resa nota con sua pubblicazione nella G.U. del G.M.A,
VISTA la lettera del Corpo del Genio Civile — Ufficio di Trieste — prot. n. 13795 indirizzata alla Cooperativa Edificatrice della Provincia di Trieste avente pe oggetto: “AUTORIZZAZIONE ALL’APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI 4 CASE Dl COMPLESSIVI 40 ALLOGGI DA ERIGERISI NELLA ZONA Dl VIA MARGHERITA – PENDICE SCOGLIETTO”, che così scrive
A parziale modifica della lettera 1/7/1950 N. 11 285, comunicasi che il contributo dello Stato assegnato a cod. Cooperativa è di Lit. 51.480.000.- anzichè di L. 39.600.000.
VISTA la lettera del G.M.A. Prot. n. AMG/FTT/PS – FTT 2476/12/3743 con oggetto: “Progetto per la costruzione di case popolari per conto della Cooperativa Edilizia fra dipendenti della Provincia di Trieste”
Esaminato l’allegato progetto e trovatolo conforme all’Ordine n. 117 e successive disposizioni, lo si restituisce approvato.
VISTA la lettera del Corpo del Genio Civile prot. n. 11285 con oggetto. “Autorizzazione all’appalto dei lavori di costruzione di 4 case economiche di 10 alloggi ciascuna per i dipendenti della Provincia di Trieste”
II° capoverso – Codesta Cooperativa è pertanto autorizzata ad iniziare le trattative per l’appalto dei lavori stessi, secondo le modalità contenute nelle istruzioni riguardanti l’Ordine n. 117 emanate in data 30 maggio 1950 del Dip. SS.PP.
DETERMINAZIONE DEL CANONE Dl LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI Ordine del G.M.A. n. 117/1949
Art. V° Sezione 1 — Gli enti costruttori che intendano procedere alla locazione semplice o con patto di futura vendita degli alloggi costruiti col concorso del Governo Militare Alleato ai sensi dell’Articolo I, Sezione 1 del presente Ordine, debbono sottoporre all’approvazione del Dipartimento dei Servizi Pubblici gli schemi dei contratti da stipulare con i locatari insieme al piano finanziario in base al quale sono stabiliti i canoni di affitto. I detti canoni sono determinati tenendo conto dell’ammortamento del capitale investito nelle costruzioni, al netto del concorso e contributo del Governo Militare Alleato, e di una quota per il rimborso spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assicurazione, delle imposte e tasse generali e locali, e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione.
Ordine del G.M.A. n. 222/1949
Art. I – II° capoverso – Per le locazioni con patto di futura vendita saranno osservate le disposizioni del T.U. 28/4/1938, n. 1165, e quelle dell’Articolo V° dell’Ordine No. 117 di data 25 maggio 1949, come da Deliberazione della Provincia di Trieste n. 689/D/52-“Affittanza di quaranta alloggi delle nuove case costruite dalla Provincia per i propri dipendenti in via Margherita”
giurisprudenza consolidata
Cass. Civ. Sez. I, 3 giugno 1992 n. 6800, Vanzelli c. Aquari ed altri Edilizia popolare ed economica. Iacp — Locazione — Patto di futura vendita
“Il contratto di locazione con patto di futura vendita, stipulato in vigore del D.Lgs C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399, in forza del quale, al termine della durata venticinquennale, si verifica l’acquisto dell’alloggio assegnato dallo Iacp, senza ulteriori spese per l’assegnatario, non può essere qualificato come contratto di sola locazione, poiché il canone corrisposto contiene anche una parte del corrispettivo per la vendita dell’immobile (n.d.r. quota mutuo) e pertanto, per tale contratto non può trovate applicazione la disciplina della concessione in proprietà prevista dalla legge 17 gennaio 1959 n. 2”

oppure

RATA (mutuo edilizio individuale) per l’ACQUISTO IN PROPRIETA’ della casa assegnata
art. 4) dello Statuto della “Cooperativa Edilizia fra dipendenti della Amministrazione provinciale di Trieste
lett. e) I soci sono obbligati a pagare anticipatamente puntualmente le rate per l’acquisto in proprietà della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione (Delib. n.689/D/52) e nel contratto di mutuo edilizio individuale (contratto di locazione).
Alloggi, quindi di edilizia convenzionata posti in essere con contributi a fondo perduto del G.M.A destinati alla “Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” ed attuati dalla stessa, che ha per scopo: così all’art. 1 STATUTO della Cooperativa

lett. a) l’acquisto di aree e terreni fabbricabili per costruirvi sia direttamente in economia che concedendo cottimi ed appalti, gli appartamenti aventi le caratteristiche stabilite dal T.U. dell’Edilizia popolare ed economica.
lett. c) l’assegnazione in proprietà ai Soci di appartamenti aventi le caratteristiche suddette e nei limite dei vani previsti dall’art. 49 del precisato T.U.

lett. d) la stipulazione di mutui o d’ipoteche con gli Istituti autorizzati per legge
mutuo cinquantennale di lit. 28.000.000.- acceso presso l’Istituto di Credito Fondiario
delle Venezie
La durata della Cooperativa è fissata in 50 anni e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea.
COSI’ la lettera del G.M.A. di data 17 maggio 1952 prot. n. FTT/2476/9561 avente per oggetto: Case per i dipendenti provinciali ai sensi dell’Ordine 117/49

Esaminato l’assegnazione degli alloggi come risalta dalla Deliberazione n. 689 dd. 25 marzo 1952, lo schema di contratto da adottarsi per la locazione dei 40 alloggi, nonché il piano finanziario in base al quale sono stati determinati i relativi canoni d’affitto, questo Dipartimento, ai sensi dell’Art. 5, sezione 1 del/’Ordine 117/49, dà il suo benestare per l’assegnazione ed occupazione degli alloggi in oggetto.
VISTO l’ORDINE N. 161 di data 28 agosto 1952 del G.M.A., avente per oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA RIPRESA EDILIZIA – MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI che così scrive:
art. V° Il primo comma dell’art. 65 del testo Unico è sostituito dal seguente:
“Le Cooperative, fino alla stipulazione dei mutui individuali, sono tenute a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui ed a versarne l’importo agli Enti mutuanti con le modalità da essi indicate.
art. VI° Dopo in nono comma dell’art. 65 del Testo Unico sono aggiunti i seguenti commi
“Alla riscossione delle quote dovute dai Soci delle Cooperative Edilizie per l’ammortamento dei mutui edilizi individuali, si provvede con ritenute mensili sugli stipendi o sulle pensioni dei soci stessi (Deliberazione 689/52 “Affittanza di quaranta alloggi delle nuove case costruite dalla Provincia per i propri dipendenti in via Margherita)
art. IX° l’art. 116 del Testo Unico è sostituito dal seguente
Nelle Cooperative a proprietà individuale al socio che muoia dopo ottenuta la prenotazione dell’alloggio, si sostituiscono i tutti i suoi diritti i figli, purchè sussistano nei riguardi di costoro le condizioni previste dall’art. 31, salvo il diritto di uso dell’abitazione da parte del coniuge superstite contro cui non si intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa, finchè questi non contragga novo matrimonio in mancanza di figli sostituisce il coniuge superstite nei cui riguardi sussistano le condizioni previste dall’art. 31 e non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa, e non abbia contratto nuovo matrimonio ln mancanza di coniuge superstite, la prenotazione passa agli altri Soci della Cooperativa.
Visti gli articoli dello Statuto della Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste che ha per scopo:
art. 1 lett. c) l’assegnazione in proprietà ai Soci di appartamenti aventi le caratteristiche suddette e nel limite dei vani previsti dall’art. 49 del precisato T.U.
art. 1 lett. d) – la stipulazione di mutui o d’ipoteche con gli Istituti autorizzati per legge
La durata della Cooperativa e fissata in 50 anni (n.d.r. 1952 – 2002) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea

art. 2 – Possono essere soci i dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste

Il numero dei soci è illimitato, salvo le disponibilità degli appartamenti che la Cooperativa potrà costruire ed acquistare.
art. 4 – I soci sono obbligati
lett. e) a pagare anticipatamente puntualmente le rate per l’acquisto in proprietà della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione e nel contratto di mutuo individuale (n.d.r. Delib. n. 689/D/52)

art. 5 – alla morte di un socio, abbia o non abbia già ottenuto l’assegnazione della casa, succedono i di lui eredi secondo il diritto comune, i quali sono responsabili in solito verso la Cooperativa e l’ente mutuante:
Se gli eredi non provvedono, entro sei mesi dalla morte del socio, alla designazione di un proprio rappresentante in seno alla Cooperativa, la Cooperativa designerà il suo successore (come previsto dall’art. 17 della legge 28 febbraio 1949 n. 43)
Per il combinato disposto
a) della documentazione su citata
b) del ricorso al TAR di Trieste per il riconoscimento della proprietà degli alloggi di via Margherita da parte dei “Soci della Cooperativa Edilizia fra i dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste
c) dell’ ORDINE N. 161 di data 28 agosto 1952 del G.M.A., avente per
oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA RIPRESA EDILIZIA MODIFICHE … ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI che così scrive:
Nelle Cooperative a proprietà individuale al socio che muoia dopo ottenuta la prenotazione dell’alloggio, si sostituiscono i tutti i suoi diritti i figli …….omissis…..in mancanza di figli sostituisce il coniuge superstite nei cui riguardi sussistano le condizioni previste dall’art. 31 e non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa, e non abbia contratto nuovo matrimonio. In mancanza di coniuge superstite, la prenotazione passa agli altri Soci della
Cooperativa (art. 17 della legge 28 febbraio 1949 n. 43)
d) dello Statuto della “Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”, che così scrive.
art. 2 – Possono essere soci i dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste
Il numero dei soci è illimitato, salvo le disponibilità degli appartamenti che la Cooperativa potrà costruire ed acquistare.
art. 4 lett. e) i soci sono obbligati a pagare anticipatamente puntualmente le rate per l’acquisto in proprietà della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione e nel contratto di mutuo individuale (n.d.r. Delibera n. 689/D/52)
art. 5 – alla morte di un socio, abbia o non abbia già ottenuto la assegnazione della casa, succedono i di lui eredi secondo il diritto comune, i quali sono responsabili in solido verso la Cooperativa e l’ente mutuante:
Se gli eredi non provvedono, entro sei mesi dalla morte del socio alla designazione di un proprio rappresentante in seno alla Cooperativa, la Cooperativa designerà il suo successore (come previsto dall’art. 17 della legge 28 febbraio 1949 n. 43)

si diffida

il Direttore Generale dell’Ater di Trieste in persona del Direttore Generale P.T. a sensi degli artt. 2 e 5 del su citato Statuto della “Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” a non procedere all’assegnazione degli alloggi sfitti di via Margherita
in quanto
alloggi di proprietà dei dipendenti ed ex dipendenti della ex Provincia di Trieste ai quali è stato concesso dal G.M.A. — per il loro status giuridico di dipendenti provinciali, con gli Ordini 117/49 – 222/49 – 150/50 il contributo a fondo perduto di Lit. 51.480.000.-
soci esclusivi quindi, della Cooperativa Edilizia – condizione sine qua non per accedere, come stabilito dall’art. V° dello Statuto alla locazione di alloggi sfitti di via Margherita
In proposito, si richiamano qui le lettere dei Soci della Cooperativa indirizzata al Responsabile Area Patrimonio e Sicurezza dott. Dimasi Concetta della Provincia di Trieste:
di data 08 maggio 2014 di Z.B. con oggetto: richiesta in locazione alloggio sfitto sito al IV O piano int. 9 di via Margherita n. 4/2
di data 22 settembre 2014 di P.M. con oggetto: richiesta in locazione alloggio sfitto — ammezzato — int. 1 dello stabile di via Margherita n. 4/3

entrambe RIMASTE PRIVE Dl RISCONTRO

Preannunciando che in caso di omesso riscontro saranno adite le competenti Autorità giurisdizionali per la tutela dei diritti e interessi.

Firma dello Studio Legale

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Caro lettore grazie per la paziente lettura di quanto esposto. Il Comitato inquilini ringrazia e auspica che il “caso strano delle case ex G.M.A. a Trieste” venga definitivamente definito nell’Anno 2019 in base ai DOCUMENTI VERI elencati che chi dovrà decidere dovrà leggerli TUTTI dall’inizio alla fine.  Non si può valutare la complessità del caso, che poi complesso non è, se si leggono tutti i documenti, senza pregiudizi di parte e/o politici più o meno di comodo e per interesse. Il DIRITTO si basa sulle LEGGI e non su parole senza prove vere documentabili.

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Pubblicato da blogstelle

Cittadino interessato alle attualità