Norme disattese dalla gestione CASE ex G.M.A. a Trieste

NORME IMPEGNATIVE e COGENTI DISATTESE dalla gestione della ex PROVINCIA di TRIESTE!

Caro lettore, sicuramente chi è INTERESSATO o COINVOLTO al “Caso strano di Case ex G.M.A. a Trieste” avrà letto i DOCUMENTI veri nel BLOG https://blogstelle.altervista.org che sono prova concreta di quanto si espone a cura del COMITATO INQUILINI delle Case ex G.M.A. a TRIESTE costruite con finanziamento del G.M.A.  Piano Marshall USA dal 1947-1952.

Al “Caso strano case ex GMA ” sono oramai coinvolti: ex Provincia di Trieste ex Amministratori, Regione F.V.G., ATER di Trieste, Comune di Trieste, Tribunale di Giustizia di Trieste, Prefettura di Trieste, Libro Tavolare di Trieste – Catasto di Trieste, Corte dei Conti FVG, Corte dei Conti di Roma, Corte di Cassazione, Camera dei Deputati, ecc…..  ed elenco è forse incompleto.  Ebbene questi ENTI citati sono in incredibile SILENZIO e l’argomento sollevato dal “Comitato inquilini” è ancora senza GIUSTA RISPOSTA in base ai DOCUMENTI VERI reperiti a cura del “Comitato inquilini” negli Archivi dello STATO.  Non si tratta di MONOPOLI o giochetti simili, va della GIUSTIZIA, del DIRITTO che ogni cittadino italiano si attende nello STATO DEMOCRATICO.

Si presenta ora ELENCO storico di DOCUMENTI che parlano da soli senza interpretazioni, naturalmente i DOCUMENTI citati si DEVONO conoscere e LEGGERE integralmente e si arriva alla OVVIA e GIUSTA SOLUZIONE che il Comitato inquilini auspica!! 

 

In sostanza ecco il riassunto:                                                                                             1

REGOLAMENTO steso a cura della Provincia di Trieste

PER LA LOCAZIONE E L’USO DELLE CASE DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

entrato in vigore col 1°luglio 1978

ART. 1il presente Regolamento fissa le norme per la locazione e l’uso degli immobili di proprietà‘ della Provincia di Trieste e da questa destinati ad alloggi per i propri dipendenti in servizio

….. omissis……

Così     

     *ll Commissario Prefettizio della Provincia di Trieste con lettera prot. n. 17065/5-95 di data 09.06.1955 con oggetto: coniugi Z./C. – conduttori di alloggio provinciale – richiesta rimborso spese opere manutentive.

……. omissis..……

         pag. 2

         I° capoverso: A dimostrazione di quanto asserito, la correttezza dell’azione amministrativa di questa Provincia scaturisce dal seguente quadro amministrativo

 

Le fonti regolanti il rapporto giuridico tra locatore e locatario sono:

  1. a) il Codice Civile
  2. b) le leggi speciali in materia di locazione

*Il Commissario Prefettizio della Provincia di Trieste con lettera indirizzata alla On. Procura della Repubblica di Trieste di data 08.03.1966 con  oggetto: Esposto della sig.ra C. M. in Z. (n.d.r.  dipendente della Provincia di Trieste – assegnataria di alloggio provinciale in via Margherita n. 4/2 int. 10

         II° capoverso “Dopo aver esaminato il contenuto dell’Esposto, si ritiene che le lagnanze dell’esponente non abbino reale fondamento, in quanto, nella condotta amministrativa degli Organi di questa Provincia, in ordine ai rapporti con gli inquilini, sono STATE OSSERVATE LE NORME DI LEGALITA’ E DI  IMPAZIALITA’ PREVISTE DALL’ORDINMENTO VIGENTE . Qui di seguito viene chiarito

         Fonti Normative

Questa Provincia è attualmente proprietaria di n. 124 unità immobiliari ad uso abitativo dislocate:

64 nel complesso immobiliare di via Donatello-viale Sanzio

40 nel complesso immobiliare di via Margherita     

          Totale : 104

10 nell’edificio di via Rossetti

3 nell’edificio di via Vespucci – via Pisoni

1 in via Botticelli

1 in via Galilei

5 nelle Caserme C.C. di via Hermes, Istria, Cologna

La destinazione di dette unità immobiliari risulta riservata per 104 unità a dipendenti e pensionati provinciali o loro vedove/i

…………omissis……………

ART. 2 – il Presente Regolamento, vale in quanto applicabile anche per gli altri immobili di proprietà della Provincia di Trieste eccezion fatta

            *confermata dal Commissario Prefettizio della Provincia di Trieste con lettera prot. n. 17065/5-95 di data 09.06.1955

            al punto 2 b) dalle leggi speciali in materia di locazione

  1. a) per le norme che stabiliscono le modalità di assegnazione degli alloggi
  2. b) e i criteri di determinazione dei canoni di locazione.

Così:

1 – per gli alloggi di via Margherita

di proprietà dei Soci della “Cooperativa edilizia fra dipendenti provinciali” per assegnazione fattane dal cessato Governo Militare Alleato in anni 1949 -1950

e dalla Amministrazione Provinciale che gli gestisce

con

(*)deliberazione n. 689/D/52  – AFFITTANZA DI QUARANTA ALLOGGI DELLE NUOVE CASE COSTRUITE DALLA PROVINCIA PEE I PROPRI DIPENDENTI IN VIA MARGHERITA

(**)deliberazione n. 1308/D/52ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DELLE NUOVE CASE COSTRUITE DALLA PROVINCIA PER I PRIPRI DIPENDENTI IN VIA MARGHERITA – MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE N. 689/D/52

(***)ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA “COOPERATIVE EDILIZIA FRA DIPENDENTI             DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE”

                        Così lo STATUTO

                   La Cooperativa ha per scopo:

                   art. 1 – lett. c) l’assegnazione in proprietà ai soci di appartamenti aventi le caratteristiche suddette e nel limite dei vani previsti dall’art. 49 del precisato T.U.

………omissis…………..

art. 4 lett. e) i soci sono obbligati a pagare anticipatamente puntualmente le rate per l’acquisto in proprietà della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione (deliberazione n. 689/D/52) e nel contratto di mutuo edilizio individuale  sottoscritto dai Soci (deliberazione n. 1308D/52)

2 – per gli alloggi di via Donatello/v.le R. Sanzio

  • DONATI alla Provincia di Trieste dalla “Fondazione Galatti” con divieto testamentario di alienazione con vincolo di destinazione perpetua
  1. b) criteri di determinazione dei canoni di locazione.

                   Art. 7 del Regolamento del 1978

                   Il canone di locazione viene corrisposto in ratei mensili anticipati mediante trattenute all’atto di liquidazione dei ratei di stipendio o di altri emolumenti corrisposti dall’Amministrazione

                   In caso di cessazione del rapporto di servizio o quando trattasi di persona estranea all’Amministrazione, il canone mensile deve essere versato in via anticipata entro il 5 di ogni mese al Tesoriere Provinciale

Il canone annuo viene stabilito con formale dalla Giunta provinciale previo parere della Rip.LL.PP., e sentita la Commissione di cui all’art. 8 e la competente Commissione Consiliare

Il canone viene aggiornato ogni triennio, a partire dalla entrata in vigore del presente Regolamento in base alla caratteristiche e  condizioni abitative degli alloggi con riferimento alla situazione  media dell’alloggio tipo

Art. 15 del Regolamento del 1978

                   l’alloggio viene affittato nelle condizioni in cui si trova e quindi qualsiasi lavoro di ordinaria manutenzione sarà a totale carico dell’inquilino senza che da ciò derivi alcun diritto di indennizzo al momento del rilascio dell’alloggio.

ART. 3I contratti di locazione stipulati ai sensi degli articoli precedenti devono espressamente richiamare il presente Regolamento, le cui norme si intendono conosciute ed accettate degli inquilini per effetto della firma apposta al contratto

        Ad ogni inquilino deve essere data copia del presente regolamento e dei suoi successivi aggiornamenti e modificazioni

ART. 49 Norma speciale

        Le norme del presente Regolamento, costituendo patto particolare, sono valide anche se in deroga alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre che regolano la materia.                                                                                                       

      (*)norma contradetta dal Commissario prefettizio dalla Provincia di Trieste con lettera di data 14.08.1995 prot.n. 23894 (5/95 indirizzata al rag. B.Z.:

…………omissis………..

essendo il Regolamento fonte normativa di  natura gerarchicamente inferiore a quella della legge                                                                             

         (*)norma confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 6158/98

  • causa dipendente provinciale C. M. locataria di alloggio provinciale in via Margherita
  • Provincia di Trieste

a pag. 4 III° capoverso sul piano più propriamente giuridico ha rilevato che il virtù del menzionato Regolamento prevalente sulle disposizioni codicistiche

NOTA

        Così la CORTE D’APPELLO CIVILE di Trieste in data 14.02.2013 in COMPARSA CONCLUSIONALE

         Si richiamano tutte le argomentazioni già svolte nei precedenti scritti difensivi che si intendono integralmente ritrascritti

Escludevano (i ricorrenti) che fosse loro applicabile il “Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste emesso dall’Ente nel 2004 approvato dal Consiglio provinciale con provvedimento n. 18 dd. 14 marzo 2004 ed entrato in vigore con il I° aprile 2004

        *che non poteva essere approvato unilateralmente dalla Amministrazione Provinciale che gli gestisce

                –  in quanto dovevano essere rispettati i precedenti patti  intercorsi tra le parti e cioè degli artt. 2 e 7 del precedente  “Regolamento   per la locazione e l’uso delle case di proprietà  della Provincia di Trieste del 1978”

        *senza il voto in “Assemblea Condominiale” prevista dallo Statuto  della “Cooperative edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” appositamente convocata dalla Provincia di Trieste – in quanto Amministratore degli stabili di via Margheritaper conto dei Soci della Cooperativa”

      *in quanto Soci già divenuti proprietari nel 2002 degli alloggi loro assegnati (deliberazione n. 689/D/52

      *con il pagamento dell’ultima rata “per l’acquisto in proprietà della casa assegnata”

       *con individuazione di n. 40 dipendenti aventi diritto alla stipula di un contratto con canone di locazione con patto di    futura vendita ai sensi :

  • dell’art. V° dell’Ordine 117/49 del G.M.A.
  • dell’ art. I° dell’Ordine 222/49 del G.M.A.
  • dell’ art. 4 lett. e) dello Statuto della “Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”

“I soci sono obbligati a pagare anticipatamente puntualmente le rate per l’acquisto in proprietà della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione (deliberazione n. 689/D/52) e nel contratto di mutuo edilizio individuale formalizzato con la sottoscrizione del contratto di locazione (deliberazione n. 1308/D/52)

      *le clausole del Regolamento del 2004 non possono avere effetto retroattivo

        *il contratto di locazione, quale accordo bilaterale, non può    essere modificato unilateralmente ma con l’accordo di    entrambi i contraenti                                                                                             

        Per il combinato disposto della documentazione su richiamata rimangono in vigore le clausole del “Regolamento   per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste del 1978

         *per agli alloggi di via Margherita permane il canone di locazione previsto dall’ art. 2 del Regolamento – canone con “patto    di futura   vendita” o “rata per l’acquisto in proprietà della casa assegnata” dall’Art. 4 e) dello STATUTO della COOPERATIVA

*per gli alloggi di via Donatello V.le R Sanzio permane il canone previsto dall’art. 7 del Regolamento 1978

Ora la CORTE dei CONTI da ROMA dovrà trarre le giuste conclusioni:

 XXXX

Caro lettore, un ripasso del BLOG e dei DOCUMENTI riportati a testimonianza di quanto si illustra è necessaria e si richiamano ancora alcuni LINK per accedere celermente alle informazioni:

La DOCUMENTAZIONE dal 1947 in poi:

http://stranocasoviamargherita.altervista.org
e poi
http://margheritatsdocumenti.altervista.org

IL CONTRATTO di assegnazione del 1952 e fate attenzione alla DELIBERA 1308/D del 17 giugno 1952 citata nell’ ATTO che fa in sostanza riferimento alla DELIBERA N° 689 del 25 marzo 1952 citata in inglese e italiano dal G.M.A. Il concatenamento è OVVIO per chi legge i DOCUMENTI veri. Si ricorda che la Delibera 1308/D corregge la graduatoria del concorso degli aventi diritto e non modifica la sostanza dell’ATTO N° 689 del 25 marzo 1952:

http://stranocasoviamargherita.altervista.org/index_file/Page389.htm

Ecco una sintesi e si invita il lettore a consultare articoli meno recenti nel BLOG per comprendere il “Caso strano case ex G.M.A. ” che risale ai tempi dopo la IIa Guerra Mondiale a Trieste dal 1947 ad oggi non definito.

Va ricordato che gli inquilini del 1952 sono triestini che hanno ricevuto l’immobile con regolare Concorso e relativo Contratto di assegnazione e molti si sono prodigati per la liberazione prima e ricostruzione poi del territorio danneggiato dalla guerra.

Commento finale: Alla luce di una copiosa documentazione, silenzio di ENTI convolti in questa vicenda illustrata ampiamente nel BLOG https://blogstelle.altervista.org una domanda è legittima >>>>>  Di cosa si tratta ??

Al lettore no sfuggirà che gli immobili ex G.M.A. sono gestiti OGGI dall’ATER di Trieste che sostiene di gestire immobili in proprietà ricevuti dalla Provincia di Trieste tramite la Regione FVG e non vuole riconoscere nè indennizzo e nemmeno la proprietà agli aventi diritto e subissa gli inquilini di richieste di affitto non coerenti con la legislazione illustrata e minaccia lo sfratto.

 

Trattasi di: leggerezza amministrativa, superficialità amministrativa, ignoranza, volontà di pochi o volontà di Stato ??? QUESTO è il quesito DEI quesiti!!

Il COMITATO INQUILINI auspica una soluzione giusta sia per il RIMBORSO di quanto emerge dalle Sentenze della Corte di Cassazione che il riconoscimento della PROPRIETA’ degli alloggi assegnati nel 1952 e con successive modifiche.

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Pubblicato da blogstelle

Cittadino interessato alle attualità