DIFFIDA di eseguire SOPRALLUOGO e quantificazione economica case ex G.M.A.

Nel 2018 Studio legale scriveva all’ATER, Regione F.V.G. e Corte dei Conti F.V.G. con dettagliata descrizione formalizzata già il 5. Aprile 2018.

Per dare risposta al PERCHE’ dello stato attuale di degrado degli immobili ubicati in Via Margherita 4,4/1,4/2,4/3 patrimonio immobiliare gestito dalla ex Provincia di Trieste si veda l’esaustiva lettera inviata dallo Studio legale che patrocina il Comitato inquilini di Via Donatello e Via Margherita al LINK:

https://blogstelle.altervista.org/perche-dellincuria-e-degrado-delle-case-ex-g-m-a-a-trieste/

Tempo corre e nessuna risposta dagli Enti ufficiali e pertanto nuova lettera raccomandata PEC del 19. Marzo 2019 a cura dello Studio legale, visto che è cambiato nel frattempo l’Assessore alle Infrastrutture e Territorio della F.V.G., al quale è stata inviata la presente diffida e pure la relazione richiamata sopra compresi ATER e Corte dei Conti F.V.G.:

Al Direttore Generale dell’ATER
in persona del legale rapp.te Dott. Antonio IUS
Piazza dei Foraggi n. 6
34139 – T R I E S T E
All’Assessore alle Infrastrutture e Territorio
della Regione Friuli Venezia Giulia
in persona del legale rapp.te Dott. Graziano PIZZIMENTI
Via Carducci n. 6
34122 – T R I E S T E
Al Procuratore della Corte dei Conti
del Friuli Venezia Giulia
in persona del legale rapp.te Dott.ssa Tiziana Spedicato
Viale Miramare n. 19
34135 – T R I E S T E

OGGETTO: SOLLECITO RICHIESTA DI SOPRALLUOGO alloggi di Via Donatello/V.le R. Sanzio e di Via Margherita per redigere consulenza tecnica per quantificare economica dello stato attuale di manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili/alloggi dd. 05.04.2018.
PREMESSO CHE
– In data 28.07.1990, nella relazione la Ia Commissione Consiliare permanente della Provincia di Trieste, in riferimento “alle visite agli edifici di proprietà della Provincia ubicati in via Margherita e in via Donatello” , dichiarava:
III° capoverso- “…..Dall’esame complessivo degli edifici la Commissione ha constatato un generalizzato stato di abbandono, con gravi carenze di manutenzione, se ne desume quindi la necessità di una costante programmazione degli interventi al fine di mantenere gli immobili a valori di mercato corrente anche in prospettiva di eventuali dismissioni” – con relazione tecnica e quantificazione
IV° capoverso – “… Lo stato precario di manutenzione dimostra l’incuria e lo scarso controllo degli organi tecnici preposti a seguire le proprietà immobiliari della Provincia: gli stessi inquilini hanno denunciato “la non risposta” e la latitanza ad eseguire interventi anche di modeste proporzioni”.
– Ad oggi la situazione non è stata modificata, e si ravvisa, ulteriormente, l’incuria e lo scarso controllo degli organi tecnici;
TANTO PREMESSO
Si ribadisce la richiesta, stante, attualmente, l’urgente necessità di sopralluogo agli stabili/alloggi, non più procrastinabile, per le problematiche di vivibilità, fruizione e sicurezza in essa esposte – che dal 1974 a tutt’oggi – penalizzano oltre modo gli inquilini in età oramai molto avanzata.
A tal fine si rassegnano le seguenti
CONCLUSIONI
Per gli alloggi di via Margherita si chiede:
– La rendicontazione contabile dell’utilizzo delle somme trattenute agli inquilini (quota annua di Lire 850.000.- dal 1952) per spese di manutenzione ordinarie/straordinarie;
– il motivo della mancata richiesta/utilizzo – da parte dell’Amministratore (Provincia di Trieste) di contributi Statali/Regionali previsti negli anni – da leggi in favore dell’edilizia residenziale (per l’abbattimento barriere architettoniche – ascensori/rampe d’accesso -, istallazione nuovi infissi, istallazione impianti di riscaldamento, isolamento termoacustico degli stabili, rifacimento coinbentazione dei tetti, creazione posti auto interni, ecc.)
Si precisa, inoltre, che il combinato disposto per la determinazione del canone di locazione recepito dalla deliberazione n. 689/D/52 della Provincia di Trieste avente per oggetto. “Affittanza dei quaranta alloggi delle nuove case costruite dalla Provincia per i propri dipendenti in via Margherita”, prevede:
dell’art. V° dell’Ordine del G.M.A. n. 117/1949 che:
“I detti canoni sono determinati tenendo conto dell’ammortamento del capitale investito nelle costruzioni (mutuo a carico degli inquilini) al netto del concorso e contributo del Governo Militare Alleato e di una quota (*) per il rimborso spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assicurazione, delle imposte e tasse generali e locali, e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione”
(*)quota di Lit. 850.000.- annue dal 1952 (anno di sottoscrizione dei contratti di locazione) pari al 1% del costo complessivo delle 4 case, cioè di L. 85.000.000.) Art. I° dell’Ordine del G.M.A. n. 222/1949, II capoverso -che:
“Per le locazioni con patto di futura vendita saranno osservate le disposizioni del T.U. 28.04.1938,
n. 1165, e quelle dell’art. V° dell’Ordine n. 117 di data 25 maggio 1949”.
Alla normativa enunciata si aggiunge:
L’art. 4, lett. e) dello Statuto della“Cooperativa Edilizia fra dipendenti della Amministrazione provinciale di Trieste” ai sensi del quale:
“I soci sono obbligati a pagare anticipatamente puntualmente le rate per l’acquisto in proprietà della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione (Deliberazione n.689/D/52) e nel contratto di mutuo edilizio individuale (contratto di locazione).
Pertanto si richiede – per gli usi consentiti dalla legge – allo scopo di verificare se trattasi di diritto leso in merito alla responsabilità/obbligo contrattuale tra le parti
(inquilini/Amministratore) di mantenere/puntuale esecuzione di lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione per danno patrimoniale relativo deperimento/svalutazione patrimoniale del complesso edilizio.

La presente diffida è da valersi ad ogni effetto di legge.

Roma, 19.03.2019
Avvocato F.M.

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Si richiama la DOCUMENTAZIONE dal 1947 in poi:

http://stranocasoviamargherita.altervista.org
e poi
http://margheritatsdocumenti.altervista.org
IL CONTRATTO di assegnazione del 1952 e fate attenzione alla DELIBERA 1308/D del 17 giugno 1952 citata nell’ATTO che fa in sostanza riferimento alla N° 689 del 25 marzo 1952 citata in inglese e italiano dal G.M.A. Il concatenamento è OVVIO per chi legge i DOCUMENTI veri. Si ricorda che la Delibera 1308 corregge la graduatoria del concorso degli aventi diritto e non modifica la sostanza dell’ATTO N° 689 del 25 marzo 1952:
http://stranocasoviamargherita.altervista.org/index_file/Page389.htm

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Pubblicato da blogstelle

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