CONTRODEDUZIONI DOCUMENTATE E PERTINENTI – Caso strano CASE ex G.M.A. a TS

CASO STRANO “CASE ex G.M.A.” a Trieste – sintesi per gli addetti ai lavori

COMITATO INQUILINI presenta CONTRODEDUZIONI DOCUMENTATE e PERTINENTI in base alle proprie conoscenze e capacità di reperire la DOCUMENTAZIONE che ENTI Amministratori pubblici hanno negli archivi e che dovevano e devono esibire alla Giustizia per comprendere questo caso complesso risalente agli anni dopo 1947 a Trieste fino ad oggi. Archivio costruito grazie al presidente del Comitato inquilini che ha cercato, archiviato, ricostruito ed evidenziato il danno arrecato ai triestini inquilini delle case ex G.M.A., come segue.

DOCUMENTO SINTESI PER GLI ADDETTI AI LAVORI VISTI MOLTEPLICI RICHIAMI AI DOCUMENTI VERI IN MANO ALLA GIUSTIZIA E ENTI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO IN CORSO.

Non sfugga al lettore che il COMITATO degli INQUILINI ha diligentemente ricostruito la vicenda cha dura dal 1947 ad oggi e che reclama GIUSTIZIA per gli aventi diritto e richiede meticoloso lavoro della Giustizia e Amministratori pubblici coinvolti, ovviamente non in modo superficiale, per ricostruire la vicenda, evidenziare storture e dare al cittadino quanto il Governo legittimo G.M.A. a Trieste ha stabilito negli anni della ricostruzione immobiliare dopo la 2° Guerra Mondiale.

Per altre info vedi BLOG    https://blogstelle.altervista.org

PREMESSA

Nel caso “de quo” la confluenza di più norme di Legge, Regolamentari ed Atti Amministrativi”, nei confronti del medesimo fatto che disciplinano tutti la stessa materia:

alloggi del plesso immobiliare di via Donatello nn. 3, 5, 7, 9/di viale R.Sanzio n. 18 e del plesso immobiliare di via Margherita nn. 4, 4/1, 4/2,4/3 di proprietà (sic) della Provincia di Trieste  iscritti rispettivamente al n. 5 e al n. 6 dell’elenco dei Beni Disponibili, quindi allienabili – dell’inventario del patrimonio immobiliare provinciale dell’anno 2006 vedi deliberazione n. 95 dd. 28.05.2007 — dati in locazione ai propri dipendenti che hanno quindi una identità di struttura e che convergono e tutelano lo stesso bene giuridico

 

*non tutte nei gradi di giudizio

-Tribunale di Trieste sentenza n. 65212010

-Corte d’Appello di Trieste – Sez. Prima Civile – sentenza n. 701/2015

-Corte d’Appello di Trieste – Sez. Il Civile – sentenza n. 179/2015

 

** considerate e accuratamente escusse

non permette di “far chiarezza sui fatti” e quindi “falsa il processo”

sia per la non esibizione in causa di tutti i documenti e atti richiesti in quanto non ritenuti ammissibili dal giudice

 

sia per il rifiuto indebito di atti d’ufficio da parte dell lAmministrazione Provinciale di Trieste (disattesa delle norme della legge 241190 sull’accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione)  sia degli atti che gli inquilini potevano indicare in via preventiva  sia degli atti dei quali gli inquilini ne “ignoravano l’esistenza”

che- invece — per ragioni di giustizia, deve essere compiuto senza ritardo il che fornisce concreta attuazione ad un ulteriore principio costituzionale quello del giusto processo.

(*) Consiglio di Stato — sezione V — sent. 11 marzo 2002 n. 1443

“Il soggetto interessato alla conoscenza di atti amministrativi non ha l’onere di specificare dettagliatamente i documenti che intende visionare (anche per il decisivo motivo che sovente tali atti non sono portati a sua conoscenza diretta o indiretta e quindi, ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di accesso) e sufficiente che nella domanda siano forniti elementi utili per l’individuazione dei documenti richiesti.

Il bene tutelato in via immediata è la fede pubblica, vale a dire l’interesse a che i mezzi probatori siano genuini e veridici alla certezza dei rapporti economici e giuridici da cui discende l’esigenza di attendibilità e sicurezza dei traffici giuridici che porta la dottrina giuridica a considerare connaturale il carattere plurioffensivo dei “delitti di falso documentale e non”

Disparità sostanziale e dunque processuale tra le parti del rapporto di diritto pubblico

 

*da un lato l’Amministrazione provinciale, dotata di poteri autoritativi e perciò in posizione di maggior forza

*dall’altro il ricorrente — in situazione di soggezione — e perciò parte debole del rapporto che si traduce nella impossibilità di avere a disposizione tutto il materiale probatorio necessario per la definizione della lite.

Infatti l’illegittimità dell’atto può emergere dall’esame degli accertamenti istruttori espletati dalla p.a. nella fase procedimentale, le cui risultanze restano nella sua disponibilità, con la conseguenza che elementi probatori, anche essenziali, potrebbero non essere facilmente reperibili dal ricorrente, hanno prodotto:

il travisamento oggettivo dei fatti. con conseguenti vizi di legittimità sostanziale e di merito che ha reso addirittura impossibile l’azione giudiziaria in precedenza (non vi è prescrizione in costanza di illecito continuato Cass. n. 10592 198 e n. 1222/2004) visto che gli attori-appellanti non avevano motivo alcuno di mettere in dubbio la legittimità “degli Atti Amministrativi” via via posti in essere dalla Provincia considerato che la controparte è un Ente Pubblico

Norme — si vedrà — antitetiche per cui si è in presenza di un conflitto e non ad un concorso di norme che hanno prodotto una diversa capacita giuridica degli inquilini provinciali di essere titolari di diritti e doveri.

Così gli inquilini ricorrenti in data 03.05.2010 al Tribunale di Trieste in “Comparsa Conclusionale”

pag. 1

Va immediatamente rilevato che agli attori non è stata data alcuna possibilità dello sfogo delle pur richieste più volte istanze istruttorie.

Per cui, ci si trova di fronte ad u Ente pubblico che “ha tutto” il carteggio e che si trincea dietro il fatto che dovrebbero essere gli attori a indicare in via preventiva la documentazione pubblica di pertinenza della Provincia di Trieste riguardante il caso di specie.

Detta descrizione, tuttavia appare impossibile per cui, omettendo le convenute la produzione spontanea di tutti gli atti pubblica, in realtà vi è impedita la prova provata delle domande attoree, con evidente disparità di trattamento tra le difese,

Il Giudice Istruttore, per altro non ha acconsentito alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., neppure di quella documentazione che gli atti potevano indicare

Così lo stesso Giudice istruttore in sentenza 652/2010

 

in “RAGIONI DELLA DECISIONE” a pag.10  — ultimo capoverso, riconosce:

anche in questo caso, visti i limiti delle domande (n.d.r. degli inquilini ricorrenti) e della documentazione (n.d.r. da essi prodotta in causa) il giudice non può che limitarsi ad affermare ln questi termini devono essere solo parzialmente accolte le domande della parti attrici, per il resto soccombenti omissis

n.d.r.

I limiti delle domande e della documentazione da parte dei ricorrenti sono dovuti alla “non conoscenza” da parte dei ricorrenti degli atti specifici” riguardanti il caso de quo” solo in possesso della Amministrazione provinciale sono “direttamente proporzionali” al limite della documentazione che gli inquilini sono stati in grado di produrre in causa

ciò è causa della mancanza di un insieme probatorio contrassegnato ad evidenti limiti motivi dal “colpevole” (sic) rifiuto della richiesta di esibizione n causa della documentazione ex art. 210 e neppure di quella documentazione che gli attori potevano indicare

tale negazione ha prodotto una “demonutio capitis” determinante in causa che si evince dalla concatenazione logica dei fatti per stessa ammissione del Giudice Istruttore che

 

in “RAGIONI DELLA DECISIONE a pag. 11.- secondo capoverso –

 

IV°  rigo – “Il decorso di un notevole lasso di tempo tra gli eventi che hanno risolto il rapporto locatizio e la presentazione dell’atto di intervento indubbiamente non ha agevolato la comprensione della vicenda così come la tecnica di “taglia e incolla” dell’atto di intervento della condotta difensiva che di fatto, successivamente, ha unificato in modo indifferenziato tutte le posizioni.

La compensazione delle spese si impone per l’eccezionale complessità della vicenda storica e normativa, e per:

la possibile fondatezza delle pretese azionate, qualora introdotte in giudizio in modo indifferenziato

ad horas

Oggetto: disattesa da parte dell’A.T.E.R. di Trieste della piena esecutività delle

sentenze della Corte di Cassazione n. 25602/2016 e Sent. Trib. Trieste n. 652/10 pronunciate tra l’allora Provincia di Trieste e inquilini del complesso di via Donatello/Sanzio/Margherita.

Richiamata la lettera dd. 28.05.2020 inviata all’ ATER di Trieste in persona del Dir.p.t.,con oggetto:

INVITO E DIFFIDA AL PAGAMENTO Dl CUI ALLA SENTENZA DELLA CORTE Dl

CASSAZIONE N. 25602/2016 CHE HA CONFERMATO LA SENT. N. 652/10 TRIB. Trieste

 

Richiamata la lettera dd. 10.06.2020 , dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Trieste inviata:

  • Allo Studio Legale M. ROMA
  • Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Assessorato alle

Infrastrutture e Territorio — TRIESTE – Via Carducci, 6

con oggetto: “Invito e diffida di pagamento.

“Sentenza Corte Cassa, 25602/2016 e Sent. Trib: Trieste n. 652/10 pronunciate tra l’allora Provincia di Trieste e Inquilini vari del complesso di via Donatello/Sanzio/ via Margherita). che scrive:

1 0 capoverso: Si riscontra ultima Sua, concernente l’oggetto, per comunicare che dalla lettura delle Sentenze in oggetto, non si rinviene alcuna statuazione (Sic ?) relativa alla condanna al pagamento della somma richiesta, e, pertanto, non è possibile dar corso a pagamento alcuno

Così’ sul quotidiano locale IL PICCOLO di Giovedì 27 febbraio 2014 in

Trieste Cronaca:

Al via l’iter di vendita degli appartamenti

Gli appartamenti della Provincia in via Margherita sono 41, di cui nove sfitti.

A margine della battaglia legale, l’ente pubblico ha frazionato le proprietà (prima riunite in un unico blocco) e si prepara a venderle.

“Prima cercheremo di vendere quelli sfitti- spiega l’assessore Mariella De Francesco, poi quelli occupati, consentendo la prelazione agli attuali inquilini”

Il prezzo, secondo le prime stime, dovrebbe andare dai 70 ai 100 mila euro.

Si tratta di edifici per la cui manutenzione abbiamo potuto far poco essendo le nostre risorse concentrate sull’ edilizia scolastica”

n.d.r.

Si richiama qui la deliberazione della Deputazione Provinciale n.

689/D/52 prot. n. 42/105-52, con oggetto: “AFFITTANZA Dl QUARANTA ALLOGGI DELLE NUOVE CASE COSTRUITE DALLA PROVINCIA PER I PROPRI DIPENDENTI IN VIA MARGHERITA”, che in premessa così’ scrive:

10 capoverso– ln base alle norme contenute negli Ordini n. 117 del 25 maggio 1949 e n. 222 del 30 novembre 1949 del Governo Militare Alleato, sull’incremento edilizio, la Provincia ha provveduto alla costruzione di quattro case tipo economico per i propri dipendenti, in via Margherita, comprendenti quaranta alloggi, per una spesa complessiva di Lit. 85.000.000.-, alla quale ha fatto fronte fruendo del concorso governativo del 65% (contributo a fondo perduto del G.M.A.) e mediante la contrazione di un mutuo di Lire 28.000.000.- con l’Istituto di Credito Fondiario delle Venezie, nonché con il prelevamento della somma di Lire 5.000.000.- dal proprio patrimonioomissis

XIVO capoverso — Per quanto concerne la determinazione dei canoni di affitto dei 40 alloggi in questione, la Deputazione ha fondato il suo calcolo partendo dal concetto contenuto nell’art. 5 dell’Ordine n. 117 del Governo Militare Alleato, secondo il quale i canoni stessi sono stabiliti:

tenendo conto dell’ammortamento del capitale investito nelle costruzioni  al netto del concorso e contributo del Governo Militare Alleato

  • di una quota fissa annuo di Lit. 850.000 pari all’ 1% del costo di costruzione complessivo di Lit. 85.000.000.- per il rimborso delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assicurazione delle e imposte e tasse generali e locali e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione

 

 

Si richiede qui ora la rendicontazione della quota fissa dell’1%

pari a Lit. 850.000.- annue – dal 1952 a tutt’oggi – del “fondo spese”

di manutenzione ordinaria e straordinaria e di assicurazione delle imposte e tasse generali e locali e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione poste a carico del canone di affitto corrisposto dagli inquilini di via Margherita

Da anni gli inquilini denunciano le condizioni di estremo degrado in cui versano gli appartamenti, e anche per questa ragione sono ricorsi al Tribunale per chiedere il risarcimento degli affitti o il riconoscimento dell’acquisizione si richiamano qui pari oggetto:

 

ATTO STRAGIUDIZIALE Dl SIGNIFICANZA E Dl DIFFIDA dd.

06.05.2015 indirizzato:

al Presidente della Provincia di Trieste, in persona P.T.

al Responsabile del procedimento

*L’ATTO Dl DIFFIDA dd. Giugno 2017

  • Al Presidente della Provincia di Trieste, in persona P.T.
  • Al Responsabile del procedimento

e p.c.:

All’Assessore della Regione F.V.G.

Dott. Francesco Peroni

Al Procuratore Regionale della Corte dei Conti

dott.ssa Tiziana Spedicato

Al Direttore Generale ATER dott. Antonio IUS

  • L’ATTO Dl DIFFIDA 20.07.2017

Al – Presidente della Provincia di Trieste, in persona P.T.

Al Responsabile del procedimento

All’Assessore della Regione F.V.G. dott.Francesco Peroni

Al Procuratore Regionale della Corte dei Conti dott.ssa Tiziana Spedicato

Al Direttore Generale ATER dott. Antonio IUS

 

degli inquilini – dipendenti della Provincia di Trieste locatari di alloggi provinciali in via Donatello/v.le R. Sanzio e di via Margherita

contro la Provincia di Trieste considerato che è giacente presso il T.A.R. di Trieste il ricorso per l’annullamento della deliberazione n. 73 del 15 dicembre 2010 del Consiglio Provinciale di Trieste con oggetto:

 

“Approvazione dell’elenco dei beni immobili provinciali suscettibili di valorizzazioni e/o dismissione ex art. 58 D.L. 112/2008 in quanto non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali, nonché il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall’allegato A) in quanto a tale delibera venivano inseriti tra gli altri gli alloggi di via Donatello/v.le R. Sanzio e di via Margherita

già pendente dinanzi il Consiglio di Stato

già pendente dinanzi al Capo dello Stato

Atteso che Il Tribunale Amministrativo

Regionale per il Friuli Venezia Giulia

con sentenza n. 328/2019 sul ricorso numero di registro generale 66 del 2018

proposto per trasposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato dagli inquilini- dipendenti della Provincia di Trieste locatari di alloggi provinciali in via Donatello/v.le Sanzio e in via Margherita

contro Regione autonoma Friuli Venezia Giulia — Ater, Azienda

Territoriale per l’EdiIizia Residenziale di Trieste — Fondazione Caccia Burlo

 

per l’annullamento

della deliberazione n. 1396 del 25.7.2017 della Giunta Regionale Friuli Venezia Giulia avente per oggetto: “L.R. 20/2016, art. 8 comma 1, lett. B) “Criteri per l’assegnazione, in sede di liquidazione, dei beni immobili e delle partecipazioni delle Province commissariate Approvazione definitiva ”

del provvedimento Regionale di trasferimento degli alloggi di via Donatello, viale R.Sanzio e di via Margherita della Provincia di Trieste all’Ater di Trieste e del relativo verbale di consegna sottoscritto in data 28.09.2017

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, occorre possa;  della deliberazione di Giunta n. 719/2017

del parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 19.07.2017, relativamente all’assegnazione dei beni immobili di via Donatello, viale R. Sanzio e di via Margherita definiti di proprietà della Provincia di Trieste

del documento Unico di programmazione 2016-2018 della Provincia di Trieste

 

cosi in

FATTO e DIRITTO

omissis

pag.4 – IVO capoverso – Invero, gli atti impugnati dai ricorrenti vengono impugnati rivendicando il diritto di proprietà sui beni stessi incompatibile con quello vantato dall’Ater

pag.5 — I°capoverso — Più precisamente, i ricorrenti sostengono che gli alloggi in questione sarebbero stati acquisiti in proprietà in seguito a rapporti “di locazione con patto di futura vendita o ricatto”  per gli alloggi di via Margherita si sarebbero conclusivamente realizzati  altri alloggi di via Donatello/v.le R. Sanzio sarebbero di proprietà della Fondazione “Galatti”

pag.5 – II°capoverso — Ebbene, E’ chiaro che la causa ha in realtà ad oggetto l’accertamento del diritto dominicale sugli immobili de quibus.

pag.5 – Vo capoverso, ln altri termini, la controversia non investe i vizi dell’atto amministrativo. ma si esaurisce nell’indagine sulla proprietà dei beni patrimoniali ed e, quindi rivolta alla tutela dei diritti soggettivi.

pag. 6 in:

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per il Friuli Venezia Giulia Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il dei di giurisdizione in favore del giudice ordinario, aventi il quale il gravame dovrà essere riproposto nei termini di cui in motivazione per quanti fin qui esposto:

Vista la lettera dd.23 maggio 2018 indirizzata “Al Procuratore Regionale della Corte e di Conti ” del Friuli Venezia Giulia, con oggetto. -Esposti dd. 30.04.2015 e dd. 12.11.2015, che scrive:

Visto il permanere del forte interesse sul destino degli alloggi provinciali da parte dei dipendenti ed ex dipendenti — stante l’avanzata età dei più — della Provincia di Trieste.

Visti gli esposti – ANCORA IN CORSO Dl INDAGINE – presentati dal Presidente del “Comitato Inquilini degli stabili provinciali di via Donatello/V.le R. Sanzio e di via Margherita” con oggetto:

  • 30.04.2015 -“presunte irregolarità” nella gestione del patrimonio provinciale relativo agli stabili di via Donatello/V.le R. Sanzio e di via Margherita di proprietà della Provincia di Trieste
  • 13.11.2015 “2 ATTI INTERNI” pervenuti in data 04.08.2015 con “pareri tecnici” della Provincia di Trieste sul contenzioso in atto con gli inquilini dipendenti provinciali”

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE I TRIESTE

1.-Alloggi di via Margherita, proprietà della cooperativa edilizia fra dipendenti provinciali per assegnazione fattane dal cessato Governo militare alleato in anni 1949 e 1950 dei quali (deliberazione n. 73/2010)

*alcuni locati dalla Cooperativa che li possiede ovvero dalla Amministrazione provinciale che li gestisce, ai signori Albino Germani più altri ;

O altri già locati con le medesime modalità, a Buiani Silvana più altri ma successivamente riconsegnati, dagli stessi assegnatari o loro aventi causa all’Amministrazione concedente.

Di questi ultimi alloggi compresi nel piano di valorizzazione immobiliare, è stata disposta l’ alienazione con la sopra citata deliberazione n o 73/2010 e da quel che si comprende solo di questi l’Amministrazione provinciale ha programmato la vendita.

Avverso tale provvedimento gli inquilini, o ex inquilini, di cui sopra, o loro aventi causa, hanno proposto ricorso al Tar

2.-alloggi di via Donatello – via Sanzio

Donati dalla Fondazione “Galatti” con vincolo di destinazione perpetua e quindi non vendibili

*alcuni trovansi in atto locazione (a Olivia Salvi più altri) altri trovansi sfitti

Tanto premesso — visto che il risultato l’indagine è strettamente propedeutica alla causa incardinata presso in Tribunale si rinnova istanza di garbato sollecito acchè Si compiaccia voler esaminare ed esprimersi in merito.

si richiamata qui la lettera dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia

Residenziale di Trieste dd. 17.10.2017 indirizzata: ai dipendenti della

Provincia di Trieste, locatari di alloggi provinciali di via Donatello, V.le R. Sanzio e di via Margherita con oggetto:

IO capoverso: “Con la presente si comunica che a far data dal primo di ottobre 2017 : 105 alloggi della Provincia di Trieste sono passati in proprietà dell’Ater di Trieste per continuare ad essere destinati alla funzione residenziale”

II°  capoverso: “Un tanto si è perfezionato, ai sensi della L.R. 20/2016 , con la sottoscrizione dell’apposito verbale di consegna, intervenuta il 28.09.2017″

VII° capoverso: “Dal prossimo anno (n.d.r. 2018) la gestione degli alloggi in argomento sarà assunta direttamente dall’Ater

Così la notizia dalla stampa triestina IL PICCOLO in Cronaca del 16 dicembre 2017

L’ex Provincia regala all’Ater un patrimonio di 104 alloggi di Massimo Greco

Ufficializzato il passaggio di proprietà. Valore complessivo di 4 milioni di euro Una quarantina gli appartamenti attualmente sfitti perché in attesa di lavori.

Sull’impero dell’Ater triestina ormai non tramonta più il sole. La più grande proprietaria e gerente di edilizia popolare nel Friuli Venezia Giulia annette sempre nuovi territori: dopo aver acquisito il patrimonio immobiliare Ezit, analoga sorte è toccata a quello della defunta Provincia, che ha trasferito i suoi 104 alloggi mediante un verbale di consegna firmato dal commissario liquidatore Paolo Viola e dal direttore dell’Ater triestina Antonio lus.

Il passaggio è scattato fin dal primo ottobre scorso, ma fino al 31 dicembre gli appartamenti ex provinciali saranno amministrati dalla fondazione Caccia Burlo.

Poi entrerà in azione l’Ater in prima persona e — spiega lus — ci sarà abbastanza da fare, perchè questi immobili abbisognano di una energica cura ricostituente.

 

Sono concentrati in due strade, via Donatello e via

Margherita. Via Donatello è una laterale di via Raffaello e si trova nel rione di San Giovanni, non lontano dall’ex Opp: infatti — ricorda il direttore dell’Ater — le case furono realizzate per ospitare i dipendenti dell’ospedale psichiatrico, che rientrava nelle competenze della Provincia.

 

A qualche centinaia di metri di distanza corre invece via Margherita, che attraversa a destra e a sinistra da via Giulia.

La storia di questi edifici, rapidamente ripercorsa da lus, decolla dal secondo dopoguerra: l’ente proprietario li ha gestiti percependo un canone moderato, con un evidente motivazione sociale, quantificabile in più o meno 300 euro ad alloggio.

Non alimentato da incassi consistenti, il patrimonio non appare in gran forma, tant’è che una quarantina di appartamenti su 104 non sono locati e neanche locabili per forti carenze manutentive: riscaldamento, impiantistica .

Tutto da rifare.

«Già dal prossimo anno — riprende lus — quando assumeremo la diretta gestione degli stabili, imposteremo un programma di riqualificazione».

Con tre obiettivi collegati tra di loro: valorizzare un patrimonio che adesso è stimabile attorno ai 4 milioni di euro (calcolando circa 40 mila euro di valore catastale, sostanzialmente coincidente con quello di mercato); non vendere gli appartamenti, mantenendone quindi la finalità sociale e salvaguardando gli attuali inquilini; contenere gli affitti, per non pesare su un’utenza composta da un numero importante di anziani.

Per queste ragioni lus aveva sollecitato la Regione, affinchè le case di via Donatello e di via Margherita fossero traghettate subito nell’Ater, senza passare attraverso la casella regionale nelle more della soppressione provinciale.

Gli apporti di Ezit e Provincia sono gocce nel mare magnum di un’azienda proprietaria di ben 12 mila alloggi, un record regionale dovuto a motivi storici: gli immobili degli enti collegati all’esilio istriano-dalmato, gli stabili che erano appartenuti al Governo militare alleato, hanno contribuito nei decenni a far lievitare l’edilizia popolare gestita prima dallo Iacp, poi dall’Ater.

E sintomatico — è ancora Ius a sottolinearlo — che nei 12 mila appartamenti Ater vivano 20 mila persone, poco meno del 10% della popolazione residente nel territorio provinciale triestino. Tra le ultime rilevanti realizzazioni, il direttore dell’Ater ricorda il recupero del complesso di Capofonte, composto da una settantina di alloggi.

II° capoverso: – Senza riconoscimento alcuno ed impregiudicata ogni difesa, La si invita, in ogni caso a far pervenire copia dettagliata dei conteggi che determinerebbero l’importo richiesto in pagamento (sic. ?)

 

(*)si richiamata qui – nuovamente la lettera dell’Azienda

Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Trieste dd. 17.10.2017 dalla quale risulta evidente che l’Ater di Trieste con la firma del verbale di consegna dal 2018 ha ricevuto dalla Provincia di Trieste,

Oltre che la proprietà degli alloggi di via Donatello, V.le Sanzio e di via Margherita

anche tutta la documentazione di tutti gli atti amministrativi relativi alla assegnazione e conduzione degli alloggi provinciali di ogni singolo assegnatario come stabilito dal “Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste” del 1978.

Regolamento disatteso da parte dell’ATER al quale invece obbligatoriamente deve far riferimento come previsto:

  • dall’Art. 49 – Norma speciale

“Le norma del presente Regolamento, costituendo patto particolare, sono valide anche se in deroga alle disposizioni del Codice Civile ed altre che regolano la materia”.

  • dalla Cassazione sentenza n. 6158/96 — causa Clagnaz Marta dipendente provinciale locataria di alloggio in via Margherita Provincia di Trieste, che scrive:

pag. 4 III ° capoverso — Sul piano più propriamente giuridico ha ritenuto in virtù del menzionato regolamento superiore alle norme codicistiche

si invoca qui : il principio costituzionale della : continuità amministrativa

 

Pertanto, il buon andamento della P.A. si connette e si collega anche con il principio di legalità.

Proprio su quest’ultimo profilo si riporta per una migliore completezza espositiva la massima della sentenza del TAR Lombardia, sezione Il, 9 giugno 2006, n. 1352 che ha stabilito e sancito quanto segue :

 

L’agire della Pubblica Amministrazione deve essere in ogni sua fase retto dal principio di legalità, inteso quale regola fondamentale cui è informata l’attività amministrativa e che trova un fondamento positivo in varie disposizioni costituzionali; e, pertanto, non può esservi rispetto del buon andamento della P.A., ex art. 97 Costituzione, se non vi è nel contempo rispetto del principio di legalita

Richiamata la lettera di data. 18.05.2018 del Presidente del “Comitato Inquilini degli stabili della Provincia di Trieste” inviata al Direttore Generale dell’ATER dott. Antonio IUS, con oggetto:

*TRASMISSIONE Dl N. 12 CONTRATTI Dl LOCAZIONE “CON CANONE CON PATTO Dl FUTURA VENDITA” DA PARTE DEI SOCI DELLA “COOPARATIVA EDILIZIA

FRA DIPENDETI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE Dl TRIESTE” di via Margherita nn. 4/, 4/1, 4/2 e 4/3 assegnatari di 12 ALLOGGI provinciali in base alla deliberazione n. 1308/1952, con oggetto:

Assegnazione degli alloggi delle nuove case costruite dalla Provincia per i propri dipendenti in via Margherita — MODIFICA DELLA DELIBERZIONE N. 689/D/52 in base al combinato disposto:

*dell’ art. 2 e 49 del “Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste” (Cass. Sentenza n. 6158196 — causa Clagnaz Marta dipendente provinciale locataria di alloggio in via Margherita – Provincia di Trieste, – che scrive:

“Sul piano più propriamente giuridico ha ritenuto in virtù del menzionato

Regolamento superiore alle norme codicistiche

*dell’art. IVO e vo dell’ Ordine n. 117149 del G.M.A.

*dell’ art. I° . II°  capoverso dell’Ordine n. 222/49 del G.M.A.

*dell’art. I°- Sezione 1 dell’Ordine n. 150/50 del G.M.A.

*dell’ art. VI O dell’ Ordine n. 161 del G.M.A.

*dell’Avviso n. 15 del G.M.A.

*dell’Avviso n. 26 del G.M.A.

*dell’art. 4 lett. e) dello Statuto della “Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”

“l Soci sono obbligati a pagare anticipatamente puntualmente rate per l’acquisto in proprietà della casa assegnata ni termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione deliberazione nn. 689/D/52

1308/D/52 e nel contratto di mutuo edilizio individuale corrispondente alla misura del canone di locazione quantificato dalla deliberazione n. 689/D/52.

SI richiama qui in proposito la lettera dell’Azienda Territoriale per

L’Edilizia Residenziale di Trieste dd. 23.05.2018 indirizzata al Presidente del Comitato Inquilini Z. rag. B. con oggetto: alloggi ex Provincia di Trieste

Si riscontra la cortese nota dd. 18 maggio 2018, ringraziando per la documentazione trasmessa, per la verità già in gran parte conosciuta da Ater, in particolare per le copie fotostatiche di alcuni originari contratti di locazione.

Da una prima lettura di tali ultimi (sic) — per Ater nuovi — documenti —

risultano con sufficiente chiarezza disciplinati rapporti di locazione semplice e non di locazione con patto di futura vendita.

Un tanto è stato comunque inoltrato ai competenti uffici per ogni opportuno approfondimento.

Si sollecita qui all’ ATER in base alle disposizioni del Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste del 1968 le risultanze degli opportuni approfondimenti effettuati dai competenti Uffici dell’ ATER.

************

Si evince di quanto sopra che AMMINISTRATORI ben conoscono la vicenda documentata dal COMITATO INQUILINI che ha evidenziato una GESTIONE non conforme alle LEGGI, ORDINI, DELIBERE dall’inizio ad OGGI che creano danno ai cittadini titolari del diritto riconosciuto con regolari CONTRATTI nel tempo poi non rispettati.

Per una rapida carellata sul caso strano si richiama – link ai documenti!

Si ricordano i documenti che parlano chiaro che possono essere visionati nel BLOG https://blogstelle.altervista.org e sono in mano alla Giustizia italiana e Corte di Conti di Roma.

La DOCUMENTAZIONE dal 1947 in poi:

http://stranocasoviamargherita.altervista.org
e poi
http://margheritatsdocumenti.altervista.org

IL CONTRATTO di assegnazione del 1952 e fate attenzione alla DELIBERA 1308/D del 17 giugno 1952 citata nell’ ATTO che fa in sostanza riferimento alla DELIBERA N° 689 del 25 marzo 1952 citata in inglese e italiano dal G.M.A. Il concatenamento è OVVIO per chi legge i DOCUMENTI veri. Si ricorda che la Delibera 1308/D corregge la graduatoria del concorso degli aventi diritto e non modifica la sostanza dell’ATTO N° 689 del 25 marzo 1952:

http://stranocasoviamargherita.altervista.org/index_file/Page389.htm

Ecco una sintesi e si invita il lettore a consultare articoli meno recenti nel BLOG per comprendere il “caso strano” che risale ai tempi dopo la IIa Guerra Mondiale a Trieste dal 1947 ad oggi non definito.

Va ricordato che gli inquilini del 1952 sono triestini che hanno ricevuto l’immobile con regolare Concorso e relativo Contratto di assegnazione e molti si sono prodigati per la liberazione prima e ricostruzione poi del territorio danneggiato dalla guerra.

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Pubblicato da blogstelle

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