Amministratori ex Provincia di TS e Co. S&O e ATER di TS suona la CAMPANA!!!

Amministratori già ex Provincia di Trieste in vita e A.T.E.R. di Trieste, oggi legale discendente della ex Provincia sentite la campana di S.Giusto ??!! 

Link:

https://youtu.be/sJtAQwwEan0

Al suono del tocco della campana di S.Giusto chi ha coscienza si esamini la propria coscienza e verifichi se ha agito come un buon padre di famiglia dovrebbe fare in accordo ai Documenti, Leggi, Delibere e decalogo del buon dipendente pubblico della Repubblica italiana al quale al tempo avete fatto giuramento come dipendenti pubblici.

Il “caso strano di case ex G.M.A. a Trieste” non dovrebbe essere sconosciuto più volte ricordato dal COMITATO degli INQUILINI in attesa di GIUSTIZIA vera per dar corso a ciò che il GOVERNO MILITARE ALLEATO a Trieste dopo la 2a GUERRA MONDIALE ha deliberato e stabilito per le popolazioni che hanno sofferto la GUERRA, sulle terre oggi del “Territorio Libero di Trieste” dichiarato dalle Nazioni Unite (vedi BLOG!! https://blogstelle.altervista.org ), e mai messo in chiaro di chi dovrebbe applicare i TRATTATI Internazionali come Trattato di Parigi del 1947 e successivi.

Lasciando la visioni e conflitti internazionali, scendendo nel dettaglio della “controversia delle CASE”  costruite dopo la 2a Guerra mondiale a Trieste nel 1952, e nel caso particolare delle “case ex G.M.A. a Trieste in Via Margherita” si evidenzia che il procedimento legale non è finito e si eleva al più alto livello della Corte dei Conti di Roma che dovrà fare i conti con ciò che Amministratori pubblici hanno provocato in bene o in male, forse in male come inquilini reclamano da anni e come i procedimenti della Giustizia italiana e sentenze della Corte di Cassazione testimoniano.

Per ricordare come gira la ruota prò e contro ecco il testo presentato alla CORTE DEI CONTI a Roma, e forse la Corte dei Conti di F.V.G. ricorderà che ha già visionato il caso e non ha agito per nulla,come mai ??? anzi dichiarava a fine anno nessun procedimento in sospeso ….mahh???….e d’altra parte anche altri ENTI a Trieste informati del “Caso case ex GMA” non hanno preso sul serio il caso delle “case ex GMA”, reclamo per i diritti, che riguarda i cittadini triestini e italiani che hanno anche lottato per l’Italia libera.

XXXXXXXXXXXXXXX

STUDIO LEGALE patrocinante inquilini

Roma 16/07/2020

Spett.le Corte dei Conti di Roma

in persona del P.G.

[email protected],

 OGGETTO: PREGIUDIZIALI PER LA CORTE DEI CONTI DI ROMA

Preg.mo Direttore,

in riferimento alla relazione del Presidente del comitato inquilini, si sottopone alla Corte dei Conti di Roma le Pregiudiziali, allo scopo di riproporre in Corte di Cassazione a sezioni riunite:

  1. la sentenza n. 652/2010 il Tribunale Civile di Trieste, dove, in parziale accoglimento della domanda degli istanti, “riconosceva” che il “canone era stato in passato percepito in misura superiore al dovuto” e, nel PQM testualmente: “in parziale accoglimento della domanda degli attori, accerta e dichiara che il corrispettivo di godimento degli alloggi di cui in premessa, comprese le posizioni di MARZI in SALVI Oliva e Monaro Marcella, era originariamente rappresentato dal c.d. canone sociale, con diritto degli attori di ripetizione degli importi versati in eccesso, oltre interessi, salva la prescrizione eccepita in giudizio”, pertanto, in ragione della decisione, il Giudice di prime cure, con disarmante naturalità ammette di decidere  sulla scorta degli atti in suo possesso, pur ritenendoli insufficienti;
  2. La sentenza n. 11866 del 18 giugno 2020, le Sezioni Unite civili, hanno affermato che la disciplina prevista dall’art. 38 c.p.c. comma terzo, si applica anche nelle ipotesi di regolamento di competenza d’ufficio sollevato dal giudice di secondo grado, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., con la conseguenza che tale regolamento, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell’incompetenza, deve essere richiesto entro il termine delle attività di trattazione contemplate dall’art. 350 c.p.c., ossia prima che il giudice del gravame provveda all’eventuale ammissione delle prove ai sensi dell’art. 356 c.p.c. – in caso di mancata necessità di espletamento di attività istruttoria, prima che si proceda ad invitare le parti a precisare le conclusioni e a dare ingresso alla fase propriamente decisoria;
  3. affermazioni della Provincia, che non ha esaminato a fondo i 12 contratti di locazione;
  4. dichiarazioni “false” dell’ Assessore al patrimonio della Provincia, sulle spese di manutenzione sostenute.

Pertanto, è evidente l’esistenza del diritto dei ricorrenti ad ottenere, la ripetizione delle somme versate in eccedenza, oltre gli interessi maturati sino al saldo. A ciò si aggiunga che con la sentenza n. 25602/16 la Corte di Cassazione rigettava l’appello principale proposto dalla Provincia di Trieste e confermava quanto statuito dal Tribunale di prime cure, in ordine al pagamento delle somme versate in eccedenza rispetto a quanto dovuto a titolo di canone, e del conseguente diritto degli istanti ad ottenere la ripetizione delle somme oltre interessi. Tanto premesso, e

                                                     CONSIDERATO

con la presente è da intendersi valido, ad ogni effetto di legge, tutto quanto stabilito dalla Sentenza n. 652/2010 del Tribunale  di Trieste (che si allega), e confermato dalle pronunce della Corte Suprema di Cassazione. Per una esatta ricostruzione dei fatti, si segnala, altresì, la risposta dell’Ater ricevuta in data  17/10/2017, meglio specificata: “nuova proprietà alloggi ex Provincia di Trieste“, con cui si comunicava che “a decorrere dal 1/10/2017, i 105 alloggi della Provincia di Trieste sono passati in proprietà dell’Ater Trieste per continuare ad essere destinati alla funzione residenziale”. 

Per tali ragioni, si evince che risulta essere esclusivamente in capo all’Ater di Trieste la gestione di tali immobili 

Tanto premesso e considerato,

SI CHIEDE

il pagamento immediato delle somme indebitamente percepite, che si quantificano in euro 800.000,00 oltre interessi dal dovuto sino al soddisfo, segnalando che i conteggi eseguiti sono propri di questo studio legale ed il destinatario della presente ha tutti gli elementi per verificare la esattezza delle operazioni di calcolo.

In mancanza, e lasso il termine di 15 giorni, si adirà l’A.G. competente in ogni sede.

La presente è indirizzata, per conoscenza e per i provvedimenti del caso, alla Corte dei Conti.

Distinti saluti

                                                                                   F.to Avvocato

Si allega:

  1. Sentenza Corte di Cassazione
  2. Sentenza Tribunale di Trieste
  3. Relazione Presidente Comitato inquilini

XXXXXXXXXXXX

I cittadini triestini hanno massima stima delle Istituzioni e confidano che finalmente la controversa vicenda venga esaminata nella totalità della complessità del caso che si trascina dal 1947 ad oggi e venga fatta la chiarezza e giustizia come ogni caso ha diritto nello Stato Democratico della Repubblica Italiana.

Si ricordano i documenti che parlano chiaro che possono essere visionati nel BLOG https://blogstelle.altervista.org e sono in mano alla Giustizia italiana e Corte di Conti di Roma.

La DOCUMENTAZIONE dal 1947 in poi:

http://stranocasoviamargherita.altervista.org
e poi
http://margheritatsdocumenti.altervista.org

IL CONTRATTO di assegnazione del 1952 e fate attenzione alla DELIBERA 1308/D del 17 giugno 1952 citata nell’ ATTO che fa in sostanza riferimento alla DELIBERA N° 689 del 25 marzo 1952 citata in inglese e italiano dal G.M.A. Il concatenamento è OVVIO per chi legge i DOCUMENTI veri. Si ricorda che la Delibera 1308/D corregge la graduatoria del concorso degli aventi diritto e non modifica la sostanza dell’ATTO N° 689 del 25 marzo 1952:

http://stranocasoviamargherita.altervista.org/index_file/Page389.htm

Ecco una sintesi e si invita il lettore a consultare articoli meno recenti nel BLOG per comprendere il “caso strano” che risale ai tempi dopo la IIa Guerra Mondiale a Trieste dal 1947 ad oggi non definito.

Va ricordato che gli inquilini del 1952 sono triestini che hanno ricevuto l’immobile con regolare Concorso e relativo Contratto di assegnazione e molti si sono prodigati per la liberazione prima e ricostruzione poi del territorio danneggiato dalla guerra.

******************

Pubblicato da blogstelle

Cittadino interessato alle attualità