Perchè dell’incuria e degrado delle case ex G.M.A a Trieste

Per dare risposta al PERCHE’ dello stato attuale degli immobili ubicati in Via Margherita 4,4/1,4/2,4/3 si veda l’esaustiva lettera inviata a cura dello studio legale che patrocina il Comitato inquilini:

 

Al Direttore Generale dell’ATER
dott. Antonio Ius
34139 T R I E S T E Piazza dei Foraggi n. 6
All’Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia dott. Francesco Peroni
Finanza, Patrimonio – Coordinamento programmazione politiche economiche e comunitarie
34132 Trieste
Corso Cavour, 1
Al Procuratore Regionale della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia
dott.ssa Tiziana Spedicato
34135 Trieste
Viale Miramare, 19
Comunicazioni mezzo PEC

Oggetto: alloggi di via DONATELLO/v.le R. SANZIO e di via MARGHERITA n.n. 4, 4/1, 4/2, 4/3 – RICHIESTA SOPRALLUOGO con relazione tecnica e valutazione economica dello stato attuale di manutenzione ordinaria/ straordinaria degli stabili/alloggi.

Premesso:
– che il “combinato disposto” dei sotto segnati articoli del”Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della provincia di Trieste” del 1978 (attualmente in vigore) scrive:
art. 7- ……. “Il canone viene aggiornato ogni triennio, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in base alle caratteristiche e condizioni abitative degli alloggi con riferimento alla situazione dell’alloggio tipo”.
art. 15 – “L’alloggio viene affittato nelle condizioni in cui si trova e quindi qualsiasi lavoro di ordinaria manutenzione sarà a totale carico dell’inquilino senza che da ciò derivi alcun diritto od indennizzo al momento del rilascio dell’alloggio”.
art. 16 – “ La consegna dell’alloggio deve risultare da apposito “ Verbale” compilato in contradditorio da un incaricato dell’Ente che, se richiesto, ha l’obbligo di inserirvi tutte le osservazioni che l’inquilino, intende fare. Tale verbale deve essere sottoscritto d entrambe le parti , la mancanza di osservazioni significa che l’alloggio si trova in buon stato di manutenzione”per civile abitazione .” nota:
*la clausola stessa – per la parte de quo – inficia e rende illegittimo il “Verbale di Consegna“
Così con lettera di data 01 06.1995 indirizzata all’Azienda Sanitaria di Trieste – Ufficio Tecnico – il rag. Zonch Bruno cosi scriveva:
Il sottoscritto chiede gli venga rilasciata una dichiarazione nelle quale risultino elencati gli “Uffici e/o privati” deputati a rilasciare una certificazione dalla quale risulti che un alloggio “si trova in buono stato di manutenzione per civile abitazione”.
Gradirei fosse specificato quali elementi vengano presi in considerazione e valutati (es. bagni, wc, pavimenti, soffitti, porte, finestre, impianti luce, ecc).
L’Azienda Servizi Sanitari di Trieste ha inviato il prospetto del modulo attraverso il quale – per competenza di legge – viene rilasciato l’attestato di civile abitazione “ e scrive:
L’attestazione viene rilasciata dal Responsabile dei Servizi di Igiene e Sanità dell’Azienda per i Servizi Sanitari il relazione alla Legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 in esenzione di bollo ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035. ne consegue che:
* né l’incaricato della Provincia in quanto dipendente della stessa (n.d.r. conflitto di interessi), che ha tutto l’interesse alla consegna dell’alloggio “nelle condizioni in cui si trova” e che scarica così sull’inquilino tutte le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione ( n.d.r. indebito arricchimento)

* né l’inquilino assegnatario
– che non ha conoscenza, in materia di norme sull’edilizia abitativa
– che necessita di alloggio per fatti contingenti:
*sfratto esecutivo, alloggio insufficiente al nucleo familiare; alloggio antigenico, ecc., si vede costretto a sottoscrivere il “Verbale di Consegna” dell’alloggio nelle “condizioni in cui si trova” – “che sono spesso quelle originarie, di molti decenni addietro.” ( acclarate con delib. 293/1995) e con ciò “attesta che l’alloggio è idoneo a civile abitazione” sono legittimati a attestare “che l’alloggio si trova in buon stato di manutenzione per civile abitazione” e che l’Ente legittimato a certificare è l’Azienda Servizi Sanitari di Trieste tramite il suo Ufficio Sanità ed Igiene – che attesta che l’alloggio “rientra nei parametri minimi previsti dalla legge nazionale e regionale per gli alloggi di edilizia residenziale. previsto dalla Legge”
art. 25 -Migliorie
“L’inquilino non può apportare alcuna innovazione o modifica strutturale all’alloggio ed alle sue pertinenze o sostituire manufatti in dotazione senza il consenso scritto dell’Ente. La concessione viene accordata a condizioni che:
a) i lavori siano eseguiti a cura e spese dellìinquilino a perfetta regola d’arte e sotto la
sorveglianza dell’ufficio tecnico provinciale
b) tutti i danni, che a seguito di suddetti lavori dovessero venir arr3cati all’immobile etutte le opere che dovessero veni manomesse, siano riparati e rispettivamente ripristinati a cura e spese dell’inquilino, giusta le disposizioni che sanno date dall’ufficio tecnico provinciale. In caso di lavori non autorizzati l’Ente si riserva la facoltà di chiedere il ripristino, salvo il risarcimento per eventuali danni.
per gli alloggi i via Margherita:
Così la deliberazione n. 689/D/52 avente per oggetto: AFFITTANZA DEI QUARANTA ALLOGGI DELLE NUOVE CASE COSTRUITE DALLA PROVINCIA PER I PROPRI
DIPENDENTI IN VIA MARGHERITA
pag. 4 ultimo capoverso : “Per quanto concerne la determinazione dei canoni di’affitto dei 40 alloggi in questione, la Deputazione ha fondato il suo calcolo partendo dal concetto contenuto nell’art.5 dell’Ordine n. 117/49 del G.M.A., secondo il quale i canoni stessi sono stabiliti tenendo conto:
– dell’’ammortamento del capitale investito nelle costruzioni (n.d.r. mutuo di Lit. 33.ooo.ooo.-)
– al netto del concorso e contributo del G.M.A. ( n.d.r. di Lit.
52.000.000.-),
– E DI UNA QUOTA ANNUA PER IL RIMBORSO delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di assicurazione, delle imposte e tasse generali e locali e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione (n.d.r. Lit. 850.000.-).
Alla stregua dell’indirizzo come sopra dettato dalla legge, i canoni d’affitto sono determinati
in base ai seguenti calcoli
Capitale mutuato…………………….…………………………………….Lit. 28.000.000.-
Capitale prelevato dal patrimonio provinciale ……………..……….. Lit. 5.000.000.Capitale investito complessivamente nelle costruzioni…-………… Lit. 33.000.000.-

*Annualità di ammortamento di Lit. 33.000.000.- al 3.5 % in 50 anni ( ndr. 1952-2002) (vedi piano d’ammortamento allegato alla presente deliberazione- quota capitale più quota interessi)…….……….Lit.
1.406.512.-
*Quota dell’1% del costo complessivo delle 4 case cioè di Lit. 85.000.000.(Lit. 52.000.000.- del contributo governativo più L. 33.000.000.- della Provincia) per il rimborso delle spese di manutenzione ordinaria, straordinaria e di assicurazione, delle imposte e tasse generali e locali e di tutte le altre spese di amministrazione
e estione………………………………………………………………….L it. 850.000. –
Affitto annuo complessivo da ripartire fra i 40 alloggi…….. Lit 2.256.512 .-
Dall’esame comparativo dei documenti e dai dati sopra tratteggiati, risulta che nei canoni d’affitto “con patto di futura vendita” imposto agli inquilini di via Margherita con deliberazione n. 689/D/52:
– È COMPRESA LA QUOTA ANNUALE di ammortamento di Lit.
1.406.512 (quota capitale più quota interessi) del mutuo di Lit. 33.000.000.– per l’acquisto sia delle aree che per il costo delle costruzioni
– È COMPRESA LA QUOTA ANNUALE per il rimborso delle spese

ordinarie, straordinarie, ecc. quantificate in Lit. 850.000.- nota
che doveva essere accantonata dalla Provincia in uno specifico capitolo in “Entrata ” del Bilancio provinciale – dal quale attingere per far fronte a tali spese.
Così come da contratto di locazione, firmato dai Soci della Cooperativa in esecuzione
della deliberazione n. 1308/D in data 17 giugno 1952, con canone:
– “con patto di futura vendita” (art. V° Ordine 117/49 e art. 1 Ordine 222/49 del G.M.A.)
– altrimenti definito dall’art. 4 lett. e) dallo Statuto della “Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”, che scrive:
“I Soci sono obbligati a pagare anticipatamente puntualmente le rate per l’acquisto in proprietà della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione e nel contratto di mutuo edilizio individuale”.
A comprova della riconducibilità dei contratti in questione allo schema della locazione “con patto di futura vendita”, milita il fatto che la Provincia di Trieste, ai sensi della Deliberazione n. 689/D/1952, non si faceva carico:
*né della spesa del capitale investito nelle costruzioni (mutuo di Lit. 33.000.000.-) che è quota parte del canone di locazione posto a carico degli inquilini.
*né delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, imposte e tasse, spese di amministrazione, ecc. ( di Lit. 850.000.-), che è altresì quota parte del canone di locazione pure posto a carico degli inquilini; in quanto le spese complessive (rimborso mutuo più spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, imposte e tasse, ecc.),) sono a totale a carico degli inquilini come canone di locazione con “patto di futura vendita” .
Dal dato Regolamentare sopra specificato emerge evidente la differenza fra i contratti:
*con patto di futura vendita la quota del mutuo come pure la quota delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, imposte e tasse, ecc: sono a carico degli inquilini in quanto proprietari come Soci della coopera tiva Ediizia che ha per scopo:
art. 1 lett c) dello Statuto – “ l’assegnazione in proprietà ai Soci di appartamenti aventi le caratteristiche suddette e nel limite dei vani previsti dall’art. 49 del precisato T.U.”
Così la Cass. Civ. sez.I, 3 giugno 1992, n. 6800, Vanzelli e Aquari ed altri- Edilizia popolare ed economica – Iacp – Locazione – Patto di futura vendita
“Il contratto di locazione con patto di futura vendita stipulato in vigore del D.Lgs C.P.S., 8 maggio 1947, n 399, in forza del quale, al termine ella durata venticinquennale, si verifica l’acquisto dell’alloggio assegnato dallo Iacp, senza ulteriori oneri per l’assegnatario, non può essere qualificato come contratto di sola locazione, perché il canone corrisposto contiene anche una parte del corrispettivo per la vendita dell’immobile, e, pertanto non può trovare applicazione la disciplina della cessione in proprietà disposta dalla L.17 gennaio \1959, n. 2
non può valere, quindi, né l’affermazione del Vice presidente della Provincia Walter Godina che con sua lettera prot. n. 025364 di data 11.07. 2007 che a pag. 2 al punto 4 – così scrive
“per quanto attiene al mutuo contratto nel 1950, il prevederne la copertura finanziaria con l’introito dei canoni di locazione risulta costituite una mera scelta gestionale, senza attribuire alla stessa alcun altro significato particolare in ordine ai rapporti locativi stessi.
né l’affermazione della sentenza Tribunale di Trieste n. 652/2010 che a pag. 7 III° capoverso così scrive
“La domanda relativa all’accertamento della proprietà in capo agli attori nella misura del 35% e anch’essa destituita di fondamento. Invero è singolare ritenere, come emerge dalla non lineare ricostruzione di parte attrice, sostenere che con l’adempimento di un contratto di mutuo si divenga proprietari del bene con esso acquistato. Il titolo in relazione al quale è stata adempiuta la prestazione, invero, doveva avere effetti di natura traslativa, e non obbligatoria: per queste ragioni la domanda è palesemente destituita di fondamento”
* Nonostante l’evidente diritto – come atto dovuto – sorto in capo agli assegnatari di ottenere il trasferimento in proprietà degli alloggi di via Margherita in forza:

– del contratto di locazione “con patto di futura vendita” (delib. 689/D/52 – art. V°
Ordine 117/49 e art. 1 Ordine 222/49 del G.M.A.)
– del pagamento da parte dei Soci della “Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” della “rata per l’acquisto in proprietà della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione e nel contratto di mutuo edilizio individuale (art. 4 lett. e) dello Statuto
*la Provincia non ha posto in essere quanto stabilito dall’art. VI° dell’Ordine n. 117/49 del G.M.A. non accogliendo le domande di acquisto mediante riscatto formulate dagli inquilini negli anni 1975, 1986, 2004 imponendo, invece il canone di locazione L. 392/78 (Equo canone) nel 1978 e, da ultimo, prospettando l’applicazione del canone L . 431/98 previsto dal nuovo Regolamento del 2004.
Constatato che il mutuo cinquantennale di Lit. 33.000.000.- acceso nel 1952- posto a carico dei Soci – è venuto a scadere nel 2002
Così Cass. civ. sez. I, 14 giugno, n. 8101, R cc c: Iacp Salerno (C.c. art. 12118 c.c. art. 2043;
L 14 febbraio 1963, n 60
“In tema di edilizia economica popolare, l’assegnatario che abbia maturato i requisiti previsti dalla legge per ottenere la cessione in proprietà dell’alloggio è titolare di un diritto soggettivo perfetto, sottratto dalla discrezionalità dell’Amministrazione e, come tale suscettibile di tutela all’ A.G.O.
Ne consegue che il colpevole ritardo dell’Amministrazione nell’adempimento dell’obbligo di trasferire la proprietà all’assegnatario può giustificare la richiesta di condanna dell’Amministrazione stessa al risarcimento del danno”.
La Provincia di Trieste, invece afferma con:
*deliberazione n. 805 dd. 11.07.1960 della Provincia di Trieste, avente per oggetto: “Case provinciali di via Margherita – Cessione in proprietà in applicazione del D.P.R. 127 gennaio 1959 n. 2” che in premessa così recita:
I° capoverso – premesso che la Provincia di Trieste è proprietaria di n. 4 case di civile abitazione contrassegnata dai numeri civici di via margherita n, 4, 4/1, 4/2 e 4/3 date IN LOCAZIONE
SEMPLICE a dipendenti dell’amministrazione provinciale
* LA LOCAZIONE SEMPLICE (o CANONE SOCIALE) prevede che:
– quota rimborso spese del mutuo
– quota delle spese di straordinaria manutenzione, imposte e tasse, ecc., siano
A CARICO DEL PROPRIETARIO E CIOE’ DELLA PROVINCIA
III° capoverso – – Considerato che le case provinciali di via Margherita sono da considerarsi pertanto, costruzioni di tipo popolare ed economico.
*deliberazione n. 159 dd. 30.01.1986, avente per oggetto: “Complesso provinciale di via Margherita – Cessione in proprietà di alloggi di tipo popolare ed economico – Determinazioni. II° capoverso – Atteso che tale complesso è da considerarsi di tipo popolare ed economico in quanto costruito col concorso dello Stato in misura pari al 65% del valore di costruzioneterreno compreso; nota:
*con contributo a fondo perduto del 65% concesso dal Governo Militare Alleato alla
“Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” che la Provincia di Trieste ha fatto proprio con deliberazione n. 977/C prot. n. 42/58-50 avente per oggetto: “Acquisto fondo per la costruzione di case popolari per i dipendenti della Provincia”. VI° capoverso – Richiamata, altresì, la Legge n. 69 dd. 14,2,1963 e successive modifiche ed integrazioni sulla disciplina dei trasferimenti in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già assegnati in locazione semplice; invece:
*con PATTO DI FUTURA VENDITA con quota del mutuo e quota delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione, imposte e tasse, ecc: A CARICO DEGLI
INQUILINI IN QUALITA’ DI SOCI PROPRIETARI DELLA CASA ASSEGNATA
DELLA COOPERATIVA EDIIZIA
* art. V° Ordine n. 117/49 e art. I Ordine n. 222/49 del G.M.A,
* o RATA PER L’ACQUISTO IN PROPRIETA’ della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione e nel contratto di mutuo edilizio individuale in più

*per edilizia residenziale pubblica (così le norme più recenti, dalla L. 865/1971 art. 1 in poi, hanno rinominato la precedente “edilizia economica e popolare”) s’intende il patrimonio immobiliare realizzato con il concorso finanziario dello Stato o di altri enti pubblici per la costruzione di abitazioni a costo contenuto per cittadini meno abbienti.
Cosi il D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 “Norme per l’assegnazione e la revoca nonché la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi ed edilizia residenziale pubblica
( in G.U. n. 58 del 3 marzo 1973), che scrive:
art. 1 – II° capoverso – Sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica gli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o con il contributo dello Stato con esclusione degli alloggi costruiti o da costruirsi in attuazione di programmi di edilizia convenzionata (n.d.r. case di via Margherita) o agevolata
non può valere, quindi:
né l’affermazione del Vice presidente della Provincia Walter Godina che con sua lettera prot. n. 025364 di data 11.07.2007 che: a pag 1 – II° capoverso – punto 1
*gli edifici, pur di proprietà di una Pubblica Amministrazione, non rientrano nella categoria
dell’edilizia pubblica, ma risultano sottoposti alle norme di diritto civile in materia locativa.
n.d.r. in contrasto con l’at. 2, 7 e 49 del “Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste del 1978 ancora in vigore né l’affermazione del Responsabile della Funzione dott. Maurizio Romano che con lettera prot. n. 29259/5-5 dd. 01.07.2005, indirizzata al,l’Ufficio del Difensore Civico, avente per oggetto “Richiesta interessamento formulate dai coniugi Zonch/Clagnaz conduttori di alloggio provinciale sito in via Margherita n. 4/2 a Trieste”, che al quarto capoverso cosi scriveva:
“gli immobili residenziali della Provincia, del resto non rientrano nella categoria di edilizia pubblica, pertanto benché di proprietà di una pubblica amministrazione, gli stessi risultano soggiacere alle normative civilistiche in materia di locazione, per le quali l’attuale normativa di riferimento e per l’appunto dalla citata legge 431/78.
Dalla documentazione in atti risulta che la Provincia di Trieste non è proprietaria:
come risalta dagli un “atti interni” dell’Amministrazione provinciale di Trieste, a firma illeggibile, sottoposto al vaglio della Corte dei Conti di Trieste in data 12 novembre 2015 tuttora in pendenza di indagine che scrive:
alloggi di via Margherita, proprietà della cooperativa edilizia fra dipendenti provinciali per assegnazione fattane dal Cessato Governo militare alleato in anni 1949 e 1950; alloggi dei quali
(deliberazione n° 73/2010)9
*alcuni in atto locati dalla Cooperativa che li possiede ovvero dalla Amministrazione provinciale che li gestisce , ai signori Germani più altri
*altri già locati, con le medesime modalità, a Buiani Silvana più altri ma successivamente riconsegnati, dagli stessi assegnatari o loro aventi causa all’Amministrazione concedente alloggi di via Donatello – via Sanzio, donati dalla Fondazione “Galatti” con vincolo di destinazione perpetua e quindi non vendibili Detti alloggi: alcuni trovasi in atto locati (a Olivia Salvi più altri) altri trovansi sfitti
*********
IN FATTO
MANCATA manutenzione ordinaria/straordinaria degli edifici/alloggi provinciali di via
Donatello/v.le R.Sanzio e di via Margherita
*Così la Circolare del Comitato Direttivo CGL-OPP. Del 16.04.1974 che nella presa d’Atto così
recita:
punto c) “necessita una chiara presa di posizione ed una denuncia sulla gravissima situazione che si è venuta a creare nel settore delle abitazioni. In tale settore l’Amministrazione non ha fatto niente di concreto, se non abbandonare a se stesse le case di proprietà

*Così la Circolare di data 11.04.1989 inviata al Presidente della Provincia dal Comitato degli Inquilini di vi Margherita con la quale:
“si invita l’Amministrazione provinciale a prendere in considerazione la possibilità di attivarsi allo scopo di poter accedere ai contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1989 n. 13 avente per oggetto “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati” con lo scopo di dotare gli edifici di via Margherita di ascensori”.
*Così la Circolare della Provincia di Trieste prot.n. 5/1099-89 di data 22 novembre 1989 indirizzata a Tutti gli inquilini degli stabili provinciali avente per oggetto: MIGLIORIE STABILI PROVINCIALI, che scrive:
“Poiché è in fase di predisposizione il programma triennale di previsione di spesa dell’Amministrazione provinciale, nel quale potrebbero essere inseriti interventi vari da eseguirsi negli stabili locati alla SS.LL. si chiede di voler compilare il questionario allegato e di restituirlo tramite posta o a mano, in temi brevi, al dipendente Servizio Contratti-Legale – via S. Anastasio, 3 – III piano
Il suddetto Servizio provvederà, previa verifica delle esigenze così individuate, a predisporre una relazione da sottoporre all’esame della Giunta provinciale per eventuali determinazioni in merito Il questionario così prevedeva:
“Sono interessato all’attivazione dei seguenti impianti o interventi ascensore, impianto citofonico, parcheggio delimitato con assegnazione in locazione dei posti, affido incarico sistemazione e manutenzione giardini.
Così per gli alloggi di via Margherita le risposte pervenute di 17 di inquilini su 28 alloggi occupati (su in totale di 40 alloggi)
SI NO a) asensore………………………………………………………. 13 4
b) impianto citofonico…………………………………………………….. 16 1
c) parcheggio delimitato con assegnazione in locazione dei posti ……… 14 3
d) affido incaico sistemazione e manutenzione giardini …………. 13 4
Così la lettera prot. n. 00039821 dd. 09.11.2006 dell’Assessore al Patrimonio Mariella Magistri
De Francesco indirizzata al Sig. Bruno Zonch
“IV° CAPOVERSO – Per quanto riguarda, invece, i lavori effettuati sugli edifici e dei quali viene contestata la corretta esecuzione, si fa presente che questa Amministrazione, nel corso degli ultimi anni e nell’ambito del rapporto con l’Ater (GIÀ AMMINISTRATORE DEGLI STABILI PER CONTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE), ha cercato di garantire il più possibile il recupero degli stabili attraverso l’esecuzione di interventi, pur in un quadro generale di ristrettezze di risorse, a causa del quale la tipologia dei lavori è risultata essere quella resa possibili dai limitati fondi a disposizione.
E indubbio che laddove l’Ente avesse potuto stanziare i fondi complessivamente a disposizione questa amministrazione deve tener conto di tutti gli ambiti istituzionali di intervento e operare sulla base di priorità ben precise.
Così la MOZIONE URGENTE del Gruppo Consiliare LEGA NOD di data 15 ottobre 2010
– il capogruppo al Comune di Trieste, con oggetto: “Alloggi di proprietà della Provincia di Trieste di via Margherita 4 -4/1-4/2-4/3, via Donatello 3-5-7-9 e viale R. Sanzio n. 17”
VISTI gli stabili in oggetto e tenuto conto dell’avanzata età della maggior parte degli inquilini degli stessi;
CONSIDERATO
che l’assenza di ascensori nei medesimi edifici non permette a moltissimi anziani di poter uscire dai loro appartamenti costringendoli a rimanere, di fatto, reclusi in casa;
CONSTATATO

il totale abbandono da parte della Provincia dei medesimi edifici, dei quali lo stesso Ente è proprietario;
VISTO
che il Sindaco di Trieste è pure responsabile della salute e della sicurezza dei cittadini
EVIDENZIATO
che tale situazione non fa certo onore alla Città di Trieste
CONSIDERATO
che nelle ultime competizioni elettorali tutti hanno promesso e nessuno ha mantenuto
INVITA IL SINDACO
di intervenire presso la Provincia di Trieste per sollecitare lo stesso Ente ad avviare immediatamente l’iter per l’installazione degli ascensori negli edifici in argomento, per la messa in sicurezza degli stessi a tutela della salute e della dignità degli abitanti e per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Trieste 15 ottobre 2010 Maurizio Ferrara
Così l’ l’Assessore dott.ssa Laura Famulari dell’ AREA PROMOZIONE E POTEZIONE
SOCIALE del Comune di Trieste con lettera prot. n. 17712 – 3/1/27-1 83741 di data 03 gennaio
2013 , avente per oggetto: “mozione del cons. com. Ferrara relativa a “alloggi di proprietà della Provincia di Triste di via Margherita 4-4/1-4/2-4/3, via Donatello 3-5-7-9- e viale R.Sanzio n. 17” indirizzata Alla cortese attenzione della Presidente della Provincia di Trieste Prof.ssa Maria
Teresa Bassa Poropat – Piazza Vittorio V. Veneto, 4, che così scrive:
“Al fine di dar seguito alla mozione presentata dal consigliere comunale Maurizio Ferrara, fatta propria dalla scrivente, si chiede di voler prendere in considerazione la possibilità di dotare di ascensori gli edifici citati in oggetto, ai fini della tutela della salute degli inquilini e del miglioramento dello loro condizioni di vita, in quanto l’assenza della suddetta impiantistica non permette a moltissimi anziani, che costituiscono la parte più rilevante dei residenti, di poter uscire dai loro appartamenti costringendoli di fatto a rimanere relegati in casa poiché non riescono a superare le barriere architettoniche li presenti.
Si ringrazia per la cortese attenzione e si inviano distinti saluti.’
Così l’Assessore al patrimonio ed edilizia scolastica dott. Mariella Magistri De Francesco della
Provincia di Trieste con sua lettera prot. n. 06739 – 05.03/2013 indirizzata all’Assessore della Promozione e Protezione Social dott. Laura Famulari del Comune di Trieste avente per oggetto: Alloggi di proprietà della provincia di Trieste di via Margherita e via Donatello.
“Si riscontra la vs. prot. 3741 dd. 30.1.2013 relativa all’oggetto, significando che pur comprendendo le ragioni sociali ivi evidenziate, sugli immobili di cui trattasi non sono previsti interventi di tale natura in considerazione che l’Amministrazione Provinciale sta valutando la possibilità di dismissione, permuta, cessione, in tutto o in parte, degli edifici, nell’ottica della valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, come del resto previsto dalla vigente normativa in materia.
Inoltre l’attuale congiuntura economica e le conseguenti ristrettezze del bilancio impongono all’Amministrazione scelte prioritarie rispetto ad immobili destinati ad uso prettamente istituzionale
Si ringrazia per il vostro interessamento e si porgono distinti saluti. nota:
*si può accedere ad un contributo “a fondo perduto” concesso dalla Regione F.V.G
* l’installazione degli ascensori rivaluta il patrimonio immobiliare
*Così la I^ Commissione Consiliare permanente nel 28 luglio 1990 con oggetto : Visite delle I°
Commissione agli edifici di proprietà della Provincia

“La I° Commissione ha eseguito due sopralluoghi per verificare lo stato di manutenzione degli edifici di proprietà della Provincia ubicati in via Margherita e in via Donatello.
In particolare si è voluto visitare gli appartamenti assegnati con delibera 572 dd. 24/5/90 al personale dipendente della Provincia, oggetto di protesta da parte degli assegnatari, per il grave stato di deterioramento che li rende non affittabili “ nello stato in cui si trovano”.
Dall’esame complessivo degli edifici la Commissione ha constatato un
generalizzato stato di abbandono, con gravi carenze di manutenzione; se ne desume quindi la necessità di una costante programmazione degli interventi al fine di mantenere gli immobili a valori di mercato corrente anche in aspettativa di eventuali vendite, come suggerito dall’Assessore Cannone.
Tale principio gestionale deve riguardare anche singoli appartamenti che dovrebbero venir riconsegnati, alla fine della locazione, in condizioni accettabili, imponendo se del caso, le spese di ripristino dell’alloggio all’inquilino responsabile dei danni arrecati, come previsto dal Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia.
Lo stato precario di manutenzione dimostra l’incuria e lo scarso controllo degli organi tecnici preposti a seguire le proprietà immobiliari della Provincia; gli stessi inquilini hanno denunciato “la non risposta” e la latitanza ad eseguire interventi anche di modeste proporzioni. inquilini hanno denunciato “la non risposta” e la latitanza ad eseguire interventi anche di modeste proporzioni.
La Commissione ritiene necessario una programmazione degli interventi con gradualità, destinando risorse anche limitate, ma rivolte al recupero graduale di parte degli edifici.
Sarà opportuno applicare, alla lettera, l’art. 22 del Regolamento relativo alle ispezioni degli appartamenti locati per constatare l’osservanza del Regolamento stesso in particolare per il risarcimento dei danni da parte del conduttore.
In merito agli alloggi assegnati con delibera 572 si segnala che gli stessi risultano estremamente degradati tanto da richiedere grossi interventi di adeguamento, come il rifacimento completo dell’impianto elettrico (fili esterni, prese volanti pericolose, il tutto non conforme alle disposizioni vigenti ed inoltre molto pericolose), il rifacimento dei servizi sanitari, lavandini rotti, vasche e docce inutilizzabili, WC divelti e quindi inusabili, spandimenti visibili delle colonne di scarico della casa, pavimenti con vistose buche riparate con linoleum improvvisarti”.
La Legge 231 dd. 19/8/78 all’art. 31 stabilisce che gli interventi di manutenzione straordinaria, quindi di competenza del proprietario, riguardino le spese di realizzazione e integrazione dei servizi-igienico sanitari e tecnologici, intendendosi per quest’ultimi gli impianti elettrici e di tubazioni di gas; e constatata la “distruzione” dei suddetti impianti in alcuni appartamenti, si ritiene logico l’intervento della Provincia per il ripristino dei servizi essenziali come quelli sopra esposti”.
*Così i rappresentanti sindacali nella Commissione per l’assegnazione degli alloggi così scrivevano nella Relazione allegata alla deliberazione n. 572/90 di data 24.05.1990
……………omissis…………
Viene, poi, altresì informata la Commissione che il componente tecnico del V° Settore – Attività Tecniche Generali – della Provincia – ha effettuato sopralluoghi negli alloggi dichiarati
dai concorrenti antigenici o inabitabili: alla Relazione redatta dallo stesso, risulta quanto segue:
– l’appartamento in cui abita il Sig. P.V.: antigenico in forma grave
– l’appartamento in cui abitava la sig. U.L.: inidoneo a civile abitazione e antigenico in forma grave

……….omissis…………..
“I rappresentati sindacali ancora una volta fanno rilevare lo stato precario di alcuni alloggi e vengono richiesti, anche da parte di tutti gli altri componenti, interventi rivolti ad assicurare l’abitabilità agli stessi.
*Così i rappresentanti sindacali nella Commissione per l’assegnazione degli alloggi nella Relazione allegata alla deliberazione n. 1294 di data 07.11.1991
……………omissis…….
“A questo punto viene richiesto alla Segreteria ed al geom. Lucchese di informare la
Commissione sugli appartamenti disponibili e sullo stato di manutenzione degli stessi.
Viene ribadito, ancora una volta, sia da suddetti che dai rappresentanti sindacali, che gli alloggi sono nella maggior parte in stato precario e pertanto vengono richiesti, anche da parte di tutti gli altri componenti, interventi colti ad assicurare l’abitabilità degli stessi.
Così il sindacato CISL con sua lettera di data 30.06.1993 indirizzata al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Trieste:
I° capoverso: – Questa organizzazione sindacale, facendosi portavoce delle istanze degli inquilini, dipendenti ed ex dipendenti dell’ Ente degli stabili provinciali di via Donatello e via Margherita, chiede alla S.V. di volersi adoperare al fine di favorire adeguate risposte alle giuste esigenze e rivendicazioni che le persone di cui sopra stanno da anni sottoponendo alle varie Amministrazioni succedutesi alla guida dell’Ente, con scarse se non addirittura inesistenti risposte
II° capoverso – Si fa presente che è interesse primario degli stessi (n.d.r. inquilini), coincidente peraltro con l’interesse dell’Amministrazione, è quello di restituire al patrimonio immobiliare dell’Ente quelle condizioni di decoro che oggi difettano e mancano del tutto.
*Così la Provincia di Trieste con deliberazione n. 293 di data 12 maggio 1995 avente per oggetto : “Lavori di manutenzione straordinaria agli stabili non adibiti a servizi provinciali” che in premessa recita:
II° capoverso : “ Visto che le nuove disposizioni legislative sulle caratteristiche di agibilità degli appartamenti, con particolare riferimento all’impiantistica, non consentono più di consegnare un appartamento, come quasi sempre in passato è stato fatto, nelle condizioni in cui lo stesso si trova, che sono spesso quelle originarie, di molti decenni addietro.” III° capoverso : “ Considerato che l’Amministrazione è tenuta, in ogni caso, ad intervenire per la straordinaria manutenzione degli edifici e dei locali per effettuare interventi obbligatori per legge, per effettuare interventi dovuti allo stato di vetustà degli immobili, e interventi di carattere migliorativo, tesi, da un lato, ad un non più procrastinabile aggiornamenti della tipologia abitativa e dall’altro, alla conseguente valorizzazione del patrimonio;
IV° capoverso: Atteso che, per ogni appartamento, la spesa quantificabile può essere valutata in circa Lire 24.000.000.-, così ripartita:
Opere murarie e rifacimento locale bagno……..…………….. Lire 8.000.000.Impianto di riscaldamento ……………………………………. Lire 8.000.000.Impianto elettrico …………………………………………….. Lire 4.500.000.-
Tinteggiatura ambienti ………………………….………….. Lire. 3.000.000.-
Totale Lire 24.000.000.-
nota:
*ad alcuni inquilini la Provincia di Trieste ha concesso un rimborso parziale sui lavori da essi eseguiti negli alloggi loro assegnati

* ad altri ( vedi inquilina Clagnaz Marta/Pribaz Virgilio) – pur autorizzandoli NON HA
CONCESSO IL RIMBORSO (disparità di trattamento)
*Così con deliberazione n. 131 di data 20.07.2004, avente per oggetto: Patrimonio provinciale residenziale – determinazioni in ordine alla determinazione dei canoni di locazione che premessa così scrive:
pag. 1 – punto 2 – “ questa Amministrazione con deliberazioni giuntali n. 99 dd. 4 giugno 2002 e n. 57 dd. 30 marzo 2004, ha assunto determinazioni in ordine all’applicazione della citata legge 431/98 in materia di contratti di locazione ad uso residenziale di nuova stipula, disponendo, a tal fine, l’applicazione degli accordi territoriali”; pag. 3 – Nuove assegnazioni di alloggi sfitti
*Posto che ciò risulta costituire presupposto per la stipula di tale tipologia di contratti.
*Posto che risultava necessario effettuare una attività di verifica della conformità impiantistica degli appartamenti.
*Posto che per gli alloggi sfitti sono stati sottoposti o lo saranno ad interventi di ristrutturazione ed adeguamento verso un investimento medio di Euro 30.000,00 per singolo ente (alloggio), si procederà all’applicazione del valore minimo”.
Così la “MOZIONE CONSILIARE SUL TEMA Patrimonio provinciale residenziale –
attuazione canoni di locazione – in data 16 marzo 2005, a firma de : i Gruppi de L’ULIVO,
Cittadini per Trieste, P.R.C. al Presidente della Provincia, che così recita :
IV° capoverso : ”Considerato che lo stato complessivo degli alloggi è, nella maggior parte dei casi, in condizioni di grave degrado, privi di norme di sicurezza sugli impianti, carenti da decenni di manutenzione ordinaria e straordinaria adeguata
all’abitabilità”.
Così il “Protocollo d’Intesa” tra la Provincia di Trieste e le Organizzazioni Sindacali Assocasa, Federcasa, Sicet, Sunia, Uniat allegato alla deliberazione . 129 di data 02.08. 2005, a pag. n. 3 con
Nota verbale
“Fermi restano i termini dell’accordo, le su intestate OO.SS. auspicano che l’Amministrazione provinciale di Trieste proceda quanto prima con progetti specifici all’adeguamento delle caratteristiche degli alloggi e degli immobili ed all’abbattimento delle barriere architettoniche agli stessi connesse, intendendo in tale ambito anche gli ascensori e quant’altro”.
*Così il Difensore Civico della Regione F.V.G. con Sua lettera di data 25.10.2005 pag. 2 – I° capoverso “Le cattive le cattive condizioni degli alloggi locati non fanno onore all’Amministrazione ma purtroppo non mi risulta che, a fronte dell’accettazione da parte dell’inquilino dell’alloggio nelle stato in cui si trova, costituiscano una condotta illecita.
n.d.r. “L’illecito ( indebito arrichimento del proprio patrimonio) potrebbe essere configurato nel fatto che la Provincia affitta l’alloggio “nelle condizioni in cui si trova” – approfittando della necessità del dipendente (con sfratto esecutivo a carico o in alloggio sovraffollato o non idoneo a civile abitazione) di ottenere l’alloggio – addossando allo stesso le spese di ristrutturazione necessarie per rendere l’alloggio compatibile con le norme imposte dalla legge per “civile abitazione”.

*Così la “Relazione del Servizio Sanitario Regionale – Azienda per i Servizi Sanitari N.1°
Triestina – Dipartimento di Prevenzione /S.C.I.P.P.A.” in data 25.01.2010, avente per oggetto : “Impianti elettrici installati all’interno degli edifici di civile abitazione di via Margherita n. 4 – 4/1 – 4/2 -4/3”,dove a pag. 3 così recita :

I° capoverso : Per quanto sopra esposto gli impianti in oggetto presentano una serie di carenze tali da dover considerare gli stessi pericolosi per quanto attiene la sicurezza delle persone e la prevenzione degli incendi.
ultimo capoverso : In caso di inadempienza, si provvederà d’Ufficio ad inoltrare al
Comune di Trieste la richiesta di un’ordinanza dirigenziale.
*la messa a norma è stata effettuata
*Così sul “Piccolo” di Trieste in data 27.02.2014 a pag, 28 (vedi box)9 per pubblica ammissione dell’ Assessore al Patrimonio della Provincia di Trieste Mariella De Francesco:
“Da anni gli inquilini denunciano le condizioni di estremo degrado in cui versano gli appartamenti, e anche per questa ragione sono ricorsi al tribunale per chiedere il risarcimento degli affitti o il riconoscimento dell’acquisizione. per questo motivo:
si sono formate cinque categorie di inquilini aventi diritto all’alloggio provinciale sfitto in via Donatello/v.le R. Sanzio e in via Margherita, perché “ idonei in graduatoria” del Concorso:
1.- inquilini-dipendenti che hanno rifiutato l’alloggio loro assegnato perché non “idoneo a civile abitazione”
* n.d.r. impossibilità di esercitare il “diritto alla locazione” per “culpa in contraendo” della Provincia
2.- inquilini-dipendenti che hanno accettato l’alloggio “nelle condizioni in cui si trova – , che sono spesso quelle originarie, di molti decenni addietro.” ( acclarate con delib. 293/1995) – obbligati da necessità contingenti (n.d.r. sfratto esecutivo) con spese a proprio carico per minimi lavori di manutenzione
* n.d.r. l’inquilino necessitato, sottoscrivendo il Verbale di Consegna dell’alloggio – nonostante le condizioni dello stesso, attesta che “l’alloggio è idoneo a civile abitazione”
3.- inquilini-dipendenti che hanno accettato l’alloggio “nelle condizioni in cui si trova”, effettuando lavori di ristrutturazione generale a proprie spese indebitandosi con mutui bancari.
Monaro Marcella, Marzi in Salvi Olivia, Colognatti Carlo, Ferenaz ved. Sauli Albina, Pribaz
Virgilio, De Cleva ved.Basso Nori, Sussani Liliana
4.- inquilini dipendenti che hanno accettato l’alloggio nelle “condizioni in cui si trova” effettuando lavori di ristrutturazione generale a proprie spese – ritualmente autorizzati dalla Provincia e NON da questa rimborsate all’inquilino Clagnaz Marta che con lettere inviate alla Provincia di Trieste
*di data 7 agosto 1987 avente per oggetto:
– richiesta istallazione impianto di riscaldamento a gas metano con produzione di acqua aciclo continuo
– richiesta disegno planimetrico dell’alloggio
– richiesta autorizzazione alla sostituzione della pavimentazione della cucina, atrio, bagno esoggiorno
– lievo e sostituzione di sanitari Unificazione dei carichi di entrata dell’impianto elettrico”
* di data 6 ottobre 1987 avente per oggetto:
– sostituzione della pavimentazione della camera da letto, camera e cameretta:
La Provincia di Trieste con le seguenti lettere indirizzate alla dipendente Clagnaz Marta, autorizzava i lavori :
*di data 8 settembre 1987 – Lavori di ristrutturazione generale dell’appartamento e installazione impianto di riscaldamento e gas di data 17 .11. 1987 – sostituzione della pavimentazione della camera da letto, camera e cameretta”.
La dipendente con lettera dd. 05.03.1988 indirizzata alla Provincia chiedeva il rimborso delle spese da lei sostenute per la ristrutturazione dell’alloggio ammontanti a Lire 20.000.000.(ventimilioni)
La Provincia di Trieste con lettera dd. 9 maggio 1988 indirizzata alla dipendente respingeva tale richiesta con la motivazione
…omissis.

”la Giunta provinciale nella seduta del 7 aprile u.s. ha deciso di non accogliere la Vs. richiesta in quanto, a’ sensi degli artt. 15 e 25 del vigente “Regolamento per la locazione e l’uso della case di proprietà della Provincia”, i lavori per qualsiasi innovazione o modifica strutturale dell’alloggio e della sue pertinenze debbono veni eseguite a cura e spese dell’inquilino”
Così la Clagnaz Marta con sua lettera di data 10 febbraio 1994 indirizzata al Signor Segretario Generale e, p.c.: al Signor Commissario della Provincia:
“Ho avuto modo di esporre alla S.V. nei due colloqui da me richiesti in data 20.12.1993 e 26.01.1994 e da Lei concessimi presso il Suo Ufficio – del grave danno economico da m sopportato in conseguenza del mancato rimborso da parte dell’Amministrazione delle spese sostenute per la ristrutturazione generale dell’alloggio della Provicia e a me assegnato (lavori di ristrutturazione autorizzati dalla Provincia con lettere prot. n. 5/764-87 dd. 08.09.1987 e prot. n. 5/946-87 di data
17.11.1987).
Nel corso del colloquio portava a Sua conoscenza che invece altri inquilini dipendenti assegnatari di alloggio della Provincia, avevano per contro goduto del beneficio della ristrutturazione dell’alloggio o l’effettuazione in essi di lavori di straordinaria manutenzione, con spese a totale carico dell’Amministrazione provinciale.
In conclusione dell’ultimo colloquio ricevevo la Sua assicurazione che dopo una
disamina della documentazione del caso – agli atti della Provincia- Ella avrebbe rappresentato il tutto all’attenzione del Signor Commissario dott. Mazzurco
Telefonicamente in data 03.02.1994 la S, V, mi ha comunicato la conclusione cui era addivenuta in merito alla mia questione che risultano essere:
– che il caso della dipendente cui l’Amministrazione ha ristrutturato a proprie spese l’alloggio assegnatole per un importo complessivo di Lit. 25.421.090.- (delib. N. 145 dd. 16.03.1992 e delib. n. 13 dd. 08.09.1992) deve intendersi come iniziativa del funzionario responsabile che del caso specifico ha ritenuto – come determinanti – le condizioni familiari particolarmente negative della dipendente.
– che una eventuale deliberazione adottata dalla Provincia in mio favore, con la quale l’Amministrazione s’impegna al rimborso delle spese da me sostenute per la ristrutturazione dell’alloggio assegnatomi non avrebbe avuto corso, in quanto la deliberazione medesima avrebbe senz’altro incontrato il parere negativo dei funzionari.
– che l’Amministrazione comunque in nessun caso ritiene opportuno procedere al rimborso delle spese da me sostenute in quanto anche altri inquilini-dipendenti- che parimenti hanno ristrutturato l’alloggio loro assegnato a spese proprie- avrebbero senz’altro richiesto di essere rimborsati.
Così il Commissario Prefettizio della Provincia con lettera prot. n. 17065/5-95 di data 09.06.1995 avente per oggetto “Coniugi Zonch/Clagnaz – Conduttori di alloggio provinciale richiesta rimborso opere manutentive così scriveva
“L’asserzione, infine, secondo la quale il Segretario Generale avrebbe telefonicamente motivato diversamente gli interventi di cui alle deliberazioni nn. 14513/1992, secondo quanto riferito dall’interessato, è destituita di fondamento e, in ogni caso, è ininfluente per i fini che qui interessano”.
la Clagnaz in Zonch Marta è ricorsa alle vie legali
Così la sentenza Tribunale di Trieste n. 607/91 causa Clagnaz in Zonch Marta/Provincia di Trieste- Richiesta rimborso spese di ristrutturazione generale alloggio pag. 4 “Ma v’è di più laddove si consideri la non assoggettabilità alla legge sull’equo canone (imposto dalla Provincia dal 1978) ….omissis…di quegli alloggi destinati a finalità sociale secondi il disposto dell’art. 26 lett. B). Trattasi di alloggi costruiti con solo denaro pubblico, destinati al perseguimento di un fine pubblico” pag. 5 “Siffatta regolamentazione (*) Regolamento della Provincia….omissi…………..s…… impone al conduttore l’obbligo sia della manutenzione ordinaria che di quella straordinaria comporta che il conduttore medesimo sia tenuto a compiere tutte le opere necessarie a mantenere le cose in buono stato locativo.
Così la sentenza della Corte d’Appello di Trieste n. 178/95 causa Clagnaz in Zonch
Marta/Provincia di Trieste – Richiesta rimborso spese di ristrutturazione generale alloggio pag. 6 -“Va ancora rilevato che – attesa la peculiarità del rapporto locatizio con l’Ente pubblico ed il carattere sostanzialmente dispositivo della normativa in tema di manutenzioni …….”.
pag. 7 -In tale contesto (ampiamente giustificandosi uno statuto gravatorio (*) Il Regolamento – per il conduttore rispetto alla disciplina legale e con un trattamento di particolare favore

nell’assegnazione e con la modestia estrema del corrispettivo canone…………”.n.d.r. n.d.r. la Corte d’Appello di Trieste non ha considerato invece cha la Provincia
*ha applicato agli inquilini degli alloggi provinciali la misura dell’Equo Canone già dal 1978
*che la misura dell’Equo canone non è corrispondente né al dettato dell’art. 7 del “Regolamento per la locazione l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste” del 1978, che scrive:
IV° capoverso il canone viene aggiornato ogni triennio, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in base alle caratteristiche e condizioni abitative degli alloggi con riferimento alla situazione media dell’alloggio tipo né al cosiddetto “canone sociale” determinato dalla Legge
pag. 9 “E se infine la Provincia ritenne di addossarsi direttamente l’onere di sostituire pavimenti in altri stabili, esula dalla presente cognizione la possibilità di comparare le situazioni fattuali per indurne eventuali vizi di legittimità ( eccesso di potere per disparità di trattamento)
Cosi la sentenza Corte di Cassazione sentenza n. 06158/98 causa Clagnaz in Zonch
Marta/Provincia di Trieste – Richiesta rimborso spese di ristrutturazione generale alloggio pag. 4 II capoverso
“Sul piano più propriamente giuridico ha ritenuto che – in virtù del menzionato Regolamento prevalente sulle disposizioni codicistiche……..…”.
pag. 9 punto 2 “che la materia è disciplinata dal già menzionato Regolamento…..omissis……che la disciplina pattizia prevale sulle disposizioni codicistiche
Così l’ Esposto di data 07.05.1996 del rag. Zonch Bruno indirizzata al Procuratore Regionale presso la Corte dei Conti di Trieste e, per conoscenza al Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Trieste, chiedeva:
“Può l’Amministrazione Provinciale impiegare denaro del proprio bilancio per effettuare a sue spese lavori di ristrutturazione in alloggi già assegnati a suoi dipendenti (lavori simili a quelli effettuati da mia moglie nell’alloggio della Provincia e ritenuti dalla Corte d’Appello NON
RIMBORSABILI nonostante l’autorizzazione concessa all’effettuazione degli stessi da parte della Provincia”.
Così la Procura Regionale presso Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli
Venezia Giulia, in data 15.12.1998 indirizzata al rag. Zonch Bruno avente per oggetto:
“Ristrutturazioni effettuate dalla Sig.ra Clagnaz in Zonch Marta nella alloggio sito in via Margherita 4/7 in locazione dalla Provincia” cosi scrive:
“Esaminati gli atti trasmessi e ritenuto che allo stato, in ordine alla questione in oggetto non sussistono responsabilità da perseguire aventi a questa Corte, il magistrato ha disposto l’archiviazione della vertenza poiché non sussiste danno erariale”.
n.d.r. art. n. 3 e n. 4 “indebito arricchimento di patrimonio proprio” – art. 2041. c.p.c.
Così l’Esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste prodotta da Zonch Bruno in data 23.12.2010 nel sostanziale interesse di Clagnaz Marta e dal provvedimento adottato in merito al suo contenuto dal Sostituto Dott. Federico FREZZA in data 6 gennaio 2011 scriveva: “Ritenuta la assoluta irrilevanza penale delle situazioni rappresentate dalla documentazione prodotta dallo ZONCH relative ai rapporti tra la CLAGNAZ e l’ATER in riferimento all’alloggio assegnato alla prima e ai lavori effettuati negli anni 2005- 2006 dall’Ater di triste negli immobili di proprietà della Provincia di triste situati nella stesso complesso di via Margherita 4/2 ove è ubicato anche l’alloggio assegnato alla CLAGNAZ, situazioni che al più potevano/in difetto di una qualsivoglia notizia di reato
DISPONE ………………….omissis……….
2. L’INVIO DEGLI STESSI ALL’ARCHIVIO DELLA PROCURA
5.- inquilini – dipendenti che hanno avuto in locazione l’alloggio completamente ristrutturato con spese a totale carico della Provincia
*con atto Deliberativo vedi delib. n. 145 di data 16.03.1992 e n. 13 di data 08.09.1992 *o rimborsati
come previsto in osservazioni della Proposta di Delibazione prot. n. 11379/5-95 di data 06.04.1995 (propedeutica alla deliberazione n. 293/95 avente per oggetto : “Lavori di manutenzione straordinaria agli stabili non adibiti a servizi provinciali) che recita:
“si potrebbe prevedere, su motivata richieste degli interessati, che gli interventi possono essere affidati direttamente agli inquilini stessi con rimborso da parte dell’Amministrazione e sotto il controllo del Settore Tecnico”
*n.d.r. eccesso di potere per disparità di trattamento per quanto esposto risulta evidente che “non è stata attuata una costante programmazione di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli stabili/alloggi al fine di mantenere gli immobili a valore di mercato corrente

(raccomandata anche – in data 28 luglio 1990 – dalla I° Commissione provinciale della Provincia di Trieste) che le gravi carenze di manutenzione ordinaria/straordinaria hanno prodotto un generalizzato stato di abbandono degli stabili/alloggi provinciali.
che l’aggravarsi – ad oggi – dello stato di degrado – dovuto a carenze di manutenzione certificate – nel tempo anche con propri “Atti” dalla stessa parte dell’Amministrazione, ha raggiunto livelli di pericolosità come:
*SCALINATE ESTERNE – MARCIAPIEDI ANTISTANTI gli stabili – sbilenchi
*CANCELLI ESTERNI non funzionanti (perennemente spalancati)
*non consentono l’accesso ai mezzi di soccorso – ambulanze/pompieri
*consentono continue incursioni di persone estranee al condominio – segnalate da più di trent’anni all’Amministrazione Provinciale/Pubblica Sicurezza – che continuano a creare forte e non più sostenibile preoccupazione/esasperazione agli inquilini per lo più anziani, ecc.
* INSTALLAZIONE DI ASCENSORI non più procrastinabile che obbliga gli inquilini (la maggior parte anziani) ……. agli arresti domiciliari necessita pertanto una urgente, puntuale e non più procrastinabile verifica – ad oggi
– dello stato di manutenzione ordinaria/straordinaria degli stabili/alloggi provinciali di via Donatello/v.le R.Sanzio e di via Margherita
– della determinazione della spesa e della tempistica necessarie per la messa a norma di legge degli stessi. Roma, 05/04/2018

(firmato digitalmente)

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Pubblicato da blogstelle

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