INFORMAZIONI DETTAGLIATE PER DIRETTORE ATER TRIESTE Case ex G.M.A.

Per continuare il dialogo con il DIRETTORE dell’ATER di Trieste dott. Antonio Ius, iniziato con la trasmissione televisiva TELEQUATTRO RUBRICA Sveglia Trieste del 9. Maggio 2018, il Comitato inquilini degli immobili gestiti dalla allora Provincia di Trieste non si è fatto attendere ed in data 18. Maggio 2018 è stata consegnata al Protocollo di ATER di Trieste l’esaustiva RELAZIONE con DOCUMENTI ALLEGATI che comprovano la tesi del Comitato inquilini.

Visto le varie dimenticanze, e/o documenti non trasmessi dalla Provincia di Trieste all’ATER o non si sa quale cavillo possibile, si presenta nel BLOG tutta la RELAZIONE per fare capire che DOCUMENTI esistono ed è sufficiente LEGGERE e APPLICARE per dare GIUSTIZIA ai triestini che reclamano quanto loro dovuto e finora negato dalle ISTITUZIONI e/o non si capisce il senso, come è stato dichiarato in sede di giustizia?

Trieste, 18 maggio 2018
Consegnato al PROTOCOLLO ATER 18/05/2018
Al Direttore Generale dell’ATER
dott. Antonio IUS
34139 T R I E S T E
Piazza dei Foraggi, 6

e, pc. Allo Studio Legale …..
…… R O M A
Via …………

All’ Avv. …………..

Oggetto : programma televisivo “SVEGLIA TRIESTE” di data 09.10.2018 della TV locale “TELEQUATTRO” – ospite il Direttore Generale dell’ATER di Trieste dott. Antonio IUS con intervento in diretta di:
BRUNO in qualità di “Presidente del Comitato Inquilini” degli stabili dell’ex Provincia di Trieste
della sig.ra MARIA per conto di ……………….. Socio della “Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione Provinciale di Trieste” in possesso del “CONTRATTO DI LOCAZIONE CON CANONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA” FIRMATO NEL 1952”
– TRASMISSIONE DI N. 12 CONTRATTI DI LOCAZIONE “CON CANONE CON PATTO DI FUTURA VENDITA” DA PARTE DI SOCI DELLA “COOPERATIVA EDILIZIA FRA DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE” di via Margherita n. 4, 4/1, 4/2 e 4/3
Durante la trasmissione televisiva “SVEGLIA TRIESTE”del 09.05.2018 messa in onda dall’ emittente locale TELEQUATTRO è stato da Lei affermato in diretta che “A FAR DATA DEL PRIMO OTTOBRE 2017 : 105 ALLOGGI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE SONO PASSATI IN PROPRIETÀ DELL’ATER TRIESTE PER CONTINUARE AD ESSERE DESTINATI ALLA FUNZIONE RESIDENZIALE” così come da CIRCOLARE dell’’ATER prot. 0035447/2017 DI DATA 20.10.2017 indirizzata agli inquilini di via Margherita (all. n. 1)
A seguito della Sua affermazione è intervento in trasmissione di “Bruno” – in qualità di Presidente del Comitato Inquilini – evidenziando:
*che GLI ALLOGGI DI VIA MARGHERITA sono di proprietà degli inquilini in quanto “Soci della Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’amministrazione provinciale dei Trieste” in forza ad un contratto di locazione “CON PATTO DI FUTURA VENDITA” firmato dagli inquilini conseguente allo “STATUTO” della “Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” –
*che la QUESTIONE RELATIVA ALLA PROPRIATÀ DEGLI ALLOGGI DI VIA MARGHERITA E’ OGGETTO DI RICORSO AL T.A.R.

in corso di replica alle osservazioni poste Lei affermava:
*che allo stato all’Ater risulta che esiste una sentenza della Corte di Cassazione che sancisce il diritto in capo agli inquilini provinciali “al risarcimento della differenza tra canone sociale ed equo canone arbitrariamente applicato dal 1978 dalla Provincia di Trieste”
*che NON RISULTANO pervenute all’Ater richieste in tal senso
*che “NON RISULTA” – a Sua conoscenza – agli atti ESISTERE alcun “contratto di locazione “con patto di futura vendita” in capo agli inquilini di via Margherita

A seguito dell’intervento in trasmissione della sig.ra Maria “che affermava di essere in possesso di un contratto di locazione con “PATTO DI FUTURA VENDITA” di un Socio della Cooperativa fra dipendenti come altri 12 inquilini” in corso di replica alle osservazioni poste Lei affermava:
*che era sì a conoscenza di uno “Statuto” della Cooperativa fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”
*invitava altresì la signora a inviargli IN VISIONE il contratto di locazione in suo possesso

PER MIGLIOR COMPRENSIONE DEI FATTI corre l’obbligo
ancora una volta qui riaffermare:
che inquilini di via Margherita in qualità di “Soci” della Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” SONO PROPRIETARI DAL 2002 degli alloggi stessi (n.d.r. IN CORSO DI GIUDIZIO PRESSO IL TAR DI TRIESTE) avendo sottoscritto un contratto di locazione “CON PATTO DI FUTURA VENDITA”

*per gli artt. degl ORDINI del G.M.A
n. I° – Sezione 2 e IV° e V° dell’ORDINE N. 117/49 (all. 2)
n. I° – capoverso 2 dell’ORDINE 222/49- (all. n. 3)
*per la LETTERA DEL G.M.A. di data 31.12.1949 (all. 4)
Riferimento: AMG/FTT/PS/501
Oggetto: CONCORSO PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI PER LE COOPERATIVE – PROVNCIA DI TRIESTE
1 – SI COMUNICA CHE A CODESTA COOPERATIVA È STATA ASSEGNATA LA SOMMA DI L. 39.600.000., per la costruzione di case popolari secondo l’Ordine del G.M.A. Nr. 117 del 25 maggio 1949
2 – Con tale somma, integrata dalla rimanenza occorrente (n.d.r. mutuo) LA COOPERATIVA DOVRÀ COSTRUIRE UN MINIMO DI 36 ALLOGGI per un minimo totale di mq. 3600. Oltre a far fronte a tutte le altre spese, QUALI L’ACQUISTO DEL TERRENO, registrazione contratti, ecc.
3 – Tale somma verrà messa a disposizione dell’Ing. Capo del Genio Civile non appena la Cooperativa dimostrerà di aver effettuato presso un Ente bancario un deposito vincolato………..
4 – Il termine ultimo per la presentazione al Dipartimento dei Servizi pubblici della LISTA DEI SOCI DELLA COOPERATIVA ( n.d.r. deliberazione n. 689/D/52) compilata secondo quanto richiesto con l’Avviso Nr. 26 del 29.s3ettembrwe 1949
5.- …omissis…
6.- …omissis…
7.- La non osservanza di quanto sopra porterà la Cooperativa la perdita di qualsiasi diritto nei confronti del concorso p o contributo del G.M-A.

Così invece la Provincia di Trieste con:
delib. n. 977/C di data 19.05.1950 prot. n. 42/58-50 avente per oggetto “Acquisto fondo per la costruzione di case popolari per i dipendenti della Provincia” (all. n. 5 ) in premessa così scrive:
IV° capoverso – “Visto che con lettera 31 dicembre 1949, n. AMG/FTT/PS/501 IL G.M.A. COMUNICAVA DI AVER ASSEGNATO ALLA PROVINCIA la somma di Lit. 39.600.000.- per la costruzione di case popolari, secondo il citato Ordine n. 117/49, avvertendo che, con tale somma, integrata della rimanenza occorrente (n.d.r. mutuo) la Provincia dovrà costruire un minimo di 36 alloggi, per un minimo totale di mq. Netti 3600, oltre a far fronte a tutte le atre spese, quali l’acquisto del terreno, registrazione contratti, ecc.
VI° capoverso – “Vista la necessita di provvedere all’acquisto del terreno necessario per la costruzione delle suddette case per i dipendenti provinciali – per le quali sono preventivati complessivamente 40 alloggi di 3-4- stanze ed accessori”
la Provincia di Trieste
acquista il terreno necessario per la costruzione pari a circa mq. 2750 …….salvo fissare l’esatta superficie dopo i compiuti rilievi in corso, come stabilito dalla lettera del G.M.A. prot. n. AMG/FTT/PS/501 di data 31.12.1949
la PARTICELLA CATASTALE N. 625/3 VIENE INTAVOLATA A NOME DELLA PROVINCIA DI TRIESTE CHE ASSIEME ALLE COSTRUZIONI DELLE 4 CASE ENTRA A FAR PARTE DEL PATRIMONIO DELLA PROVINCIA E ISCRITTA NELL’INVENTARIO DELL’ENTE TRA IL PATRIMONIO DISPONIBILE (n.d.r. che può essere messo in vendita) (all. n. 6)
*per l’art. n. I° – Sezione 1 dell’’ORDINE del G.M.A. 150/50 (all. n. 7)
Così il Corpo del Genio Civile – Ufficio di Trieste con sua lettera prot. n. 13795 INDIRIZZATA alla “COOPERATIVA EDIFICATRICE DELLA PROVINCIA DI TRIESTE (all. n. 8) con oggetto: Autorizzazione all’appalto dei lavori di costruzione di 4 case di complessivi 40 alloggi da erigersi nella zona di via margherita –Pendice Scoglietto, che scrive:
“A parziale modifica della lettera di autorizzazione di questo Ufficio dd. 1/7/1950 N.11285, comunicasi che il contributo dello Stato (n.d.r. del G.M.A.) ASSEGNATO A cod.. COOPERATIVA E’ DI L. 51.480.000.- ANZICCHÈ DI L. 39.600.000.-
Così la Provincia di Trieste con deliberazione n. 1179/D/1959 con oggetto: “PROGETTO PER LA COSTRUZIONE di case economiche (popolari) per i dipendenti della Provincia di Trieste (4 CASE DI 10 ALLOGGI CIASCUNA- DUE A DUE ABBINATE) (all. n. 9)
Così il G.M.A. con sua lettera prot. n. AMG/FTT/PS – FTT 2476/12/3743 (all. n. 10)
Oggetto: Progetto per la costruzione di 4 case popolari PER CONTO DELLA COOPERATIVA EDILIZIA FRA DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE
“Esaminato l’allegato progetto e trovatolo conforme all’O.G. 117 e successive disposizioni, lo si restituisce approvato”.
*per il disposto delle
*deliberazione n. 689/D/52 “AFFITTANZA DI QUARANTA ALLOGGI DELLE NUOVE CASE COSTRUITE DALLA PROVINCIA PER I PROPRI DIPENDENTI IN VIA MARGHERITA” (all. n. 11)
pag. n 3 ultimo capoverso:
Determinazione dei canoni di locazione
“Per quanto concerne la determinazione dei canoni di affitto dei 40 alloggi in questione, la Deputazione ha fondato il suo calcolo partendo dal concetto sostenuto nell’art. 5 dell’Ordine n. 117 del Governo Militare Alleato, secondo il quale i canoni stessi sono stabiliti tenendo conto dell’ammortamento del capitale investito ( n.d.r. mutuo di Lit. 33.000.000.- nelle costruzioni, al netto del concorso e contributo del Governo Militare Alleato (“contributo a fondo perduto” di Lit. 51.480.000.- concesso dal G.M.A.- con lettera prot. n. 13795 del Corpo del Genio Civile – all. n. 6) alla Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste) e di UNA QUOTA per il rimborso delle spese di manutenzione ordinaria e straorinaria, e di assicurazione, delle imposte e tasse generali e locali e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione (Lit. 850.000,.)”
giurisprudenza consolidata
Cass.Civ:, sez. I, 3 giugno 1992 n. 6800 Edilizia popolare ed economica – Iacp – LOCAZIONE – PATTO DI FUTURA VENDITA
“Il contratto di locazione con patto di futura vendita in vigore del D.lgs.C.P.S. 8 maggio 1947, n. 399 in forza del quale tramite la durata venticinquennale, si verifica l’acquisto dell’alloggio assegnato dallo Iacp, senza ulteriori oneri per l’assegnatario, non può essere qualificato come contratto di sola locazione, PERCHÉ IL CANONE CORRISPOSTO CONTIENE ANCHE UNA PARTE DEL CORRISPETTIVO PER LA VENDITA DELL’IMMOBILE…”
Cass. Civ. sez. I 14 giugno 2000, n. 8101
“In tema di edilizia economica popolare, l’assegnatario che abbia maturato i requisiti previsti per legge per ottenere la cessione in proprietà dell’alloggio è titolare di un diritto soggettivo perfetto, sottratto dalla discrezionalità dell’Amministrazione e, come tale suscettibile di tutela avanti all. O.G.O:
Ne consegue che il colpevole ritardo dell’Amministrazione nell’adempimento dell’obbligo di trasferire la proprietà può giustificare la richiesta di condanna dell’Amministrazione stessa al risarcimento del danno
La locazione “con patto di futura vendita è da intendersi sostanzialmente come una vendita “con patto di riservato dominio”, in virtù della quale con il pagamento del canone convenuto per tutto il periodo di tempo ( n.d.r. necessario agli inquilini provinciali di via Margherita per l’estinzione del mutuo 1952/2002) LA PROPRIETÀ PASSA AUTOMATICAMENTE al conduttore/acquirente
Tale contratto viene chiamato anche locazione/vendita che si qualifica come “contratto a obbligazioni corrispettive” che per nesso di reciprocità – canone di locazione/trasferimento in proprietà costituisce elemento costitutivo implicito del contratto stesso

Con patto di futura vendita infatti si perfeziona e conclude la fase pubblicistica del rapporto tra assegnatario e ente e l’eventuale episodio successorio verificatosi nella fase privatistica che segue – e da cui derivano non più interessi legittimi, ma diritti soggettivi coerentemente è disciplinata in base a regole ordinarie, per esplicito rinvio della norma
Gli eredi- indistintamente conviventi e non conviventi – succedono dunque su un piano di parità

Così la Provincia di Trieste con sua lettera Prot. n. 42/105-52 indirizzata al Governo Militare Alleato – Dipartimento Servizi Pubblici con oggetto: Case per i dipendenti provinciali (all. n. 12)
In conformità all’art. 5 dell’Ordine n. 117 del 25 maggio 1949, ho il pregio di sottoporre all’approvazione di codesto Dipartimento l’unito schema di contratto da adottarsi per l’affittanza dei 40 alloggi delle quattro case costruite dalla Provincia in via Margherita, NONCHÉ IL PIANO FINANZIARIO IN BASE AL QUALE SONO STATI CALCOLATI I RELATIVI CANONI D’AFFITTO. (all. n. 13)
I detti canoni sono stati determinati tenendo conto dell’ammortamento del capitale investito (n.d.r. Lit. 33.000.000.-) nelle costruzioni al netto del concorso del G.M.A.( n.d.r. Lit. 52.000.000.-), e di una quota dell’1% (n.d.r. Lit. 850.000.-) del costo complessivo dell’immobile per il rimborso spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di assicurazione delle imposte e tasse generali e locali, e di tutte le altre spese di amministrazione e gestione
Si allega pure copia della deliberazione n. 689/D dd. 25 marzo 1952 (all. n. 11) con la quale la Deputazione Provinciale ha disposto l’assegnazione dei suddetti alloggi ai quaranta propri dipendenti primi classificati nella graduatoria ed ha fissato i canoni di affitto in base ai criteri suaccennati.

Così il G.M.A, con sua lettera Riferimento FTT/2476/9561 dd. 13.05.1952
Oggetto : Case per i dipendenti provinciali al sensi dell’Ord. 117/49
Riferimento Vs. lettera n. 42/105-52 del 16 aprile 1952
“Esaminata l’assegnazione degli alloggi come risalta dalla deliberazione n. 689/D dd. 25 marzo 1952, lo schema di contratto da adottarsi per la locazione dei 40 alloggi, nonché il piano finanziario in base al quale sono stati determinati i relativi canoni di affitto, questo Dipartimento, ai sensi dell’art. 5, sezione 1. dell’Ordine 117/49, dà il suo benestare per l’assegnazione el’occupazione degli alloggi in oggetto (all. n. 14)
Così la Provincia di Trieste con deliberazione 1308/52 “ASSGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DELLE NUOVE CASE COSTRUITE DALLA PROVINCAI PER I PROPRI DIPENDENTI IN VIA MARGHERITA – MODIFICA della deliberazione n. 689/D del 25 marzo 1952 DELLA GRADUATORIA DEI RICHIEDENTI L’ASSEGNAZIONE (all. n. 15)
FIRMATARI DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE CON “PATTO DI FUTURA VENDITA”
Qui 12 contratti di locazione sottoscritti dai sotto elencati “Soci della Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” (all. 16) con canone di locazione
con “patto di futura vendita” (delib. 689/D/52 e 1308/52)
–artt. n. I° – Sezione 2 e IV° e V° dell’Ordine del G.M.A. N. 117/49 (all. 2)
– art. n. I° – capoverso 2 dell’Ordine 222/49- (all. n. 3)
– o “rata per l’acquisto in proprietà della casa assegnata nei termini e nei modi fissati nell’atto di assegnazione e nel contratto di mutuo edilizio individuale (contratto di locazione) – art. 4 lett. e) dello Statuto della Cooperativa
di cui 10 contratti – firmati nel 1952 dai sotto elencati inquilini“
allegato delib. n. 689/D/52/n. 1308/52 graduatoria
A) FRANCO Giovanni 1° classificato
B) CAPUZZO Vittorio 3° classificato
C) GIOVANNINI Giordano 4° classificato
D) BUIANI Giovanni (*) 5° classificato
(*) richiesta all’ ATER da parte dell’erede BUIANI Silvana di copia del contratto o/ dichiarazione sostitutiva del contratto di locazione dell’alloggio provinciale di via Margherita n. 4/2 – ammezzato – del Socio della “Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’amministrazione provinciale di Trieste”- V° ASSEGNATARIO nella classifica dei Soci richiedenti l’assegnazione degli alloggi delle quattro nuove case costruite dalla provincia in via Margherita (delib. 689/D/53 e delib. 1308/52)
Così l’ATER
*con lettera prot. n. 2864/2018 di data 01.02.2018 indirizzata a BUIANI Silvana con oggetto: richiesta copia contratto
“Con la presente, Le si comunica chela sua richiesta dd. 26/01/2018 non può essere evasa in quanto, il contratto di locazione di Buiani Giovanni, relativo all’alloggio di via Megherita 4/2, non è in possesso della scrivente Azienda
*con lettera prot. n. 8523/2018 di data 27.03.2018 indirizzata a BUIANI Silvana con oggetto: richiesta dichiarazione sostitutiva del contratto di locazione di BUIANI Giovanni
“Con la presente Le si riconferma quanto scritto con nota dd. 1/2/2018, per cui non è possibile produrre alcuna dichiarazione sostitutiva che richiami gli estremi di registrazione del contratto o le sue statuizioni
allegato delib. n. 689/D/52/n. 1308/52 graduatoria
E) RUSSI Giordano 18° classificato
F) ENGLARO Giordano 26° classificato
G) BEARZOT Tarcisio 27° classificato
H) BASSANI Ferruccio 29° classificato
I) CIULLO Giovanni 34° classificato
J) CORSO Pietro 38° classificato
2 contratti firmati dai sottoelencati inquilini di alloggi riconsegnati dagli assegnatari o dai loro aventi causa – ignari dell’esistenza dello Statuto della Cooperativa edilizia
K LUPIERI ved. POGGI Angela Rep. n. 1350/1969
L GOGLIA Franco Rep. n. 2518/1973
I succitati contratti di locazione SI TROVANO ARCHIVIATI NEI FASCICOLI DEGLI INQUILINI DI VIA MARGHERITA CHE L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE HA TRASMESSO ALL’ATER
Dal 1952 e fino a tutto il 1996 La Provincia di Trieste appropriandosi (delib. n. 977/C di data 19.05.1950 prot. n. 42/58-50 -all. n. 5 -) del contributo “a fondo perduto” di Lit. 52.000.000.- concesso invece dal G.M.A. alla “Cooperativa Edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste” ha gestito la locazione degli alloggi di via Margherita secondo l’art. 4 del “Regolamento per la locazione e l’uso delle case di proprietà della Provincia di Trieste” del 1978 attualmente in vigore, che scrive:
“ll contratto di locazione viene stipulato con gli assegnatari degli alloggi di cui all’art. 1, di regola per un triennio e tacitamente rinnovato per uguale periodo finche duri il rapporto di servizio effettivo dell’assegnatario o non intervenga uno dei casi di risoluzione previsto dal presente Regolamento, salvo che disposizioni di legge non dispongano diversamente
– ………..omissis…
La locazione viene mantenuta anche dopo il collocamento a riposo dell’assegnatario. In caso di sua morte in servizio o dopo il collocamento in pensione, il contratto viene trasferito ai seguenti congiunti, se già coabitanti e purché ne facciano domanda:
a) coniuge (finchè non passa a nuove nozze), salvo che non sia dipendente provinciale
b) figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi (fino al raggiungimento della maggiore età), salvo che non siano dipendenti provinciali
c) affiliati fino al raggiungimento della maggiore età, salvo che non siano dipendenti provinciali
d) ascendenti di primo grado

Così l’Avviso n. 15 del G.M.A Provvedimenti per la ripresa elle costruzioni edilizie (Ordine n. 117, di data 25 maggio 1949 (all. n. 17)
In conformità a quanto dispone l’Art. XII dell’ordine n,. 117, di data 25 maggio 1949, il Dipartimento dei Servizi Pubblici rende noto quanto segue:
1.- le domande previste alla Sezione 1 dell’Articolo XI dell’Ordine su menzionato devono essere corredate da:
……..omissis….
B. Se trattasi di cooperative:
a) la richiesta di fondi; numero degli alloggi; numero dei vani e degli accessori previsti per ciascun alloggio
b) il piano finanziario. Come indicato alla Sezione 1 dell’articolo V dell’orine n. 117 e informazioni concernenti l’organizzazione finanziaria.
c) ordine di precedenza dei singoli soci in conformata a quanto dispone l’art. 96 del T.U. dd. 28 aprile 1938 n. 1165
d) atto costitutivo della Cooperative, esteso da un notaio
d) Agli Enti pubblici e alle Cooperative sarà comunicato per iscritto l’ammontare del contributo concesso dal Governo Militare Alleato, nonché la data entro la quale dovrà venir sottopoto il relativo progetto per la costruzione allegati 1-2-3

Qui l’ “ATTO COSTITUTIVO (all. n. 18) e STATUTO (all. n.19) della “Cooperativa edilizia fra dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste”
Così lo STATUTO
la Cooperativa ha per scopo
Art. 1
a) l’acquisto di aree e terreni fabbricabili per costruirvi sia direttamente
in economia che concedendo cottimi ed appalti, gli appartamenti aventi le caratteristiche stabilite dal T.U. dell’Edilizia popolare ed economica;
…………………..omissis………
c) L’ASSEGNAZIONE IN PROPRIETÀ AI SOCi di appartamenti aventi le caratteristiche suddette e nel limite dei vani previsti dall’art. 49 del precisato T.U.
La durata della Cooperativa è fissata in 50 anni (ndr. 1952/2002) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea.
ART. 2
Possono essere soci i dipendenti dell’Amministrazione provinciale di Trieste
Il numero dei Soci è illimitato, salvo la disponibilità degli appartamenti che la Cooperativa potrà costruire
ART. 4 – I Soci sono obbligati
lett. e) I SOCI SONO OBBLIGATI A PAGARE ANTICIPATAMENTE PUNTUALMENTE LE RATE PER L’ACQUISTO IN PROPRIETÀ DELLA CASA ASSEGNATA NEI TERMINI E NEI MODI FISSATI NELL’ATTO DI ASSEGNAZIONE ( n.d.r. deliberazioni n 689/D/52 e n. 1308/52) E NEL CONTRATTO DI MUTUO EDILIZIO INDIVIDUALE (contratto di locazione)

ART. 5
Alla morte di un socio, abbia o non abbia già ottenuto l’assegnazione della casa, succedono i di lui eredi secondo il diritto comune, i quali sono responsabili in solido verso la Cooperative e l’ente mutuante
Se gli eredi non provvedono, entro sei mesi dalla morte del socio, alla designazione di un proprio rappresentante in seno alla Cooperativa, la Cooperativa designerà il suo successore. – ART. 17 LEGGE 28 FEBBRAIO 1949 N. 43 (ALL. 20)
Così l’Ordine n. 161 del G.M.A. – tt. V°- VI° – IX (all. 21)
ART. V° – Il primo comma dell’art. 65 del Testo Unico è sostituito dal seguente:
“Le Cooperative, fino alla stipulazione dei mutui edilizi individuali, sono tenute a riscuotere dai soci assegnatari le quote mensili di ammortamento dei mutui ed a versarne l’importo agli Enti mutuanti con le modalità da essi indicate”
ART. VI° – Dopo il nono comma dell’art. 65 del Testo Unico sono aggiunti i seguenti commi:
“Alla riscossione delle quote dovute dai soci delle Cooperative Edilizie per l’ammortamento dei mutui edilizi individuali, si provvede con ritenute sugli stipendi o sulle pensioni dei soci stessi
Qualora manchi la possibilità delle ritenute previste nel precedente comma, i debitori provvedono al pagamento mediante versamenti direttamente all’Ente mutuante”
ART.IX° – l’ART. 115 DEL Testo Unico è sostituito dal seguente :
Nelle Cooperative a proprietà individuale al socio che muoia dopo ottenuta la prenotazione dell’alloggio, si sostituiscono in tutto i suoi diritti i figli, purché sussistano nei riguardi di costoro le condizioni previste dall’art. 31 e salvo il diritto di uso dell’abitazione da parte del coniuge superstite contro cui non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per colpa, finché questi non contragga nuovo matrimonio.
In mancanza di figli, si sostituiscono il coniuge superstite nei cui riguardi sussistano le condizioni previste dall’ art. 31 e non sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, di separazione legale per sua colpa. E non abbia contratto nuovo matrimonio.
In mancanza di coniuge superstite, la prenotazione passa agli altri soci della Cooperativa

ITER SEGUITO DALLA PROVINCIA DI TRIESTE dopo il 1952 PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PROVINCIALI SFITTI
Così la lettera della Provincia di Trieste prot. n. 17065/5-95 di data 09.06.1995 con oggetto: coniugi Zonch/Clagnaz – conduttori alloggio provinciale – richiesta rimborso spese per opere manutentive.
…….omissis…………
pag. 2 punto 1
1) Le fonti regolanti il rapporto giuridico tra locatore e locatari sono:
a) Il Codice Civile
b) le leggi speciali in materia di locazione
c) Il Regolamento della Provincia per la locazione e l’uso delle case di propria pertinenza
d) il contratto di locazione

2) il rapporto sinallagmatico tra locatore e conduttore nasce nel momento della sottoscrizione del contratto di locazione: diritti e obblighi delle parti contraenti nascono dal contratto
NOTE
Così il REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE E L’USO DELLE CASE DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI TRIESTE DEL 1978 – ATTUALMENTE IN VIGORE
Deliberato dl Consiglio Provinciale con provvedimento n. 572 dd. 27 gennaio 1978; ravvisato legittimo da vizi dal Comitato Centrale di Controllo dell’Assessorato degli Enti Locali della Regione Friuli-Venezia Giulia nella seduto del 22 marzo 1978, al n. 1746 ENTRA IN VIGORE COL 1° LUGLIO 1978
Art. 1 – Il presente Regolamento fissa le norme per la locazione e l’uso degli immobili di proprietà della Provincia di Trieste E DA QUESTA DESTINATI AD ALLOGGI PER I PROPRI DIPENDENTI
——-omissis……
Art. 2 – Il presente Regolamento vale, in quanto applicabile, anche per gli altri immobili di proprietà della Provincia di Trieste, eccezion fatta per le norme che stabiliscono le modalità di assegnazione degli alloggi e i criteri di determinazione dei canoni di locazione ( n.d.r. delib. 689/D/52 e n. 1308/52 riguardanti gli alloggi di via Margherita)
Art. 3 – I contratti di locazione stipulati ai sensi degli articoli precedenti devono espressamente richiamare il presente Regolamento, LE CUI NORME SI INTENDONO CONOSCIUTE ED ACCETTATE DAGLI INQUILINI PER EFFETTO DELLA FIRMA APPOSTA AL CONTRATTO
Ad ogni inquilino deve essere data copia del presente Regolamento e dei suoi successivi aggiornamenti e modificazioni.
Art. 7 – Il canone di affitto viene corrisposto in ratei mensili anticipati mediante trattenute all’atto della liquidazione dei ratei di stipendio o di altri emolumenti corrisposti dall’Amministrazione
……………….omissis……………..
Il canone annuo viene stabilito, con atto formale, dalla Giunta Provinciale previo parere della Rip. LL.PP. e sentita la Commissione di cui ll’art. 8 e la Competente Commissione Consiliare
IL CANONE VIENE AGGIORNATO OGNI TRIENNIO, A PARTIRE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO, IN BASE ALLE CARATTERISTICHE E CONDIZIONI ABITATIVE DEGLI ALLOGGI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE MEDIA DELL’ALLOGGIO TIPO.
(n.d.r PER TUTTI GLI ALTRI alloggi di proprietà della Provincia)
Art. 49 – NORMA SPECIALE
LE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO, COSTITUENDO PATTO PARTICOLARE, SONO VALIDE ANCHE SE IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE ED ALLE ALTRE CHE REGOLANO LA MATERIA.
*Così LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE con sentenza n. 6158/98 dd. 26.09.2001 sul RICORSO proposto dalla dipendente provinciale CLAGNAZ ZONCH MARTA in qualità di locataria di alloggio provinciale in via Margherita 4/2 contro l’Amministrazione provinciale di Trieste, così scrive:
pag. 4 – III° capoverso – Sul piano più propriamente giuridico ha ritenuto che – in virtù del menzionato regolamento ( n.d.r. REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE E L’USO DELLE CASE DI PROPRIETA’ DELLA PROVINCIA DI TRIESTE del 1978) PREVALENTE SULLE DISPOSIZIONI CODICISTICHE……….omissis………

Così Clagnaz Marta con lettera di data 15.06.1995 indirizzata al Signor Commissario della Provincia (all. n. )
………..omissis……….
IV° capoverso – Recatami all’Ufficio Patrimonio per richiedere copia del contratto di locazione mi è stato risposto che agli atti non c’è
V° capoverso – per la legge 241/90 chiedo chiarimenti in merito il motivo per il quale il contratto di locazione non esiste.

Così il Commissario Prefettizio della Provincia con lettera prot. n. 21092/5-95 di data 14.07.1995 con oggetto: Contatto di locazione Sig.ra Clagnaz/Zonch via Margherita 4/2, Trieste
I° capoverso – Si riscontra la nota datata 15/6/95, facendo presente che il rapporto giuridico tra Lei e questo Ente in ordine allo locazione dell’alloggio di via Margherita 4/2 è originato da comportamenti concludenti delle parti:
………………….omissis…………..
deliberazione di assegnazione dell’Ente relativa allo scambio dell’appartamento locato in via Donatello 3 con altro in via Margherita 4/2 (N. 1047 del 16/7/1987)
accettazione del suo contenuto da parte della Sig.ra Clagnaz con conseguente sottoscrizione di un ulteriore VERBALE DI CONSEGNA IN DATA 1/8/1987
Pertanto PUR NON ESISTENDO UN CONTRATTO DI LOCAZIONE IN FORMA SCRITTA, ESISTE UN “CONTRATTO DI FATTO CHE SI PROTRAE NEL TEMPO”, REGOLATO DAGLI ATTI SOPRA CITATI.
Così il Commissario Prefettizio della Provincia di Trieste con lettera prot. n. 24256/5/95 di dat 18.08.1995con oggetto Legge 241/90 – Richesta chiarimenti (all. n. )
…………omissis……..
IV° capoverso: “Nella fattispecie, l’esistenza di articolata *DELIBERAZIONE DI APERTURA DEL CONCORSO e quindi di concessione in locazione degli appartamenti provinciali *LA PRESENZA DI SUCCESSIVA CORRISPONDENZA AMMINISTRATIVA e LA SOTTOSCRIZIONE A CURA DELLE PARTI DEL VERBALE, con conseguente presa in consegna dei locali sono tutti elementi da non consentire dubbio alcuno sul contenuto e sulla regolarità del rapporto instaurato.
LE CONSIDERAZIONI PIÙ SOPRA RIPOERATE VALGONO NATURALMENTE PER TUTTI GLI ALTRI INQUILINI CHE NON ABBIANO SOTTOSCRITTO UN FORMALE CONTRATTO RELATIVO ALL’ALLOGGIO LORO CONCESSO E REGOLARMENTE OCCUPATO
Così la Provincia di Trieste con lettera prot. n. 5/565-87 indirizzata:
Alla sig.ra Clagnaz Marta in Zonch
e pc. Al V° Settore – Attività Tecniche Generali – geom. Franco Lucchese
Al IV° Settore . Finanza e Contabilità
con oggetto: Scambio di alloggio provinciale – Alloggio di via Margherita, 4/2
“Si comunica che, a seguito della V.s richiesta, questa Amministrazione, con deliberazione giuntale n. 1047 dd. 16.7.1987, dichiarata immediatamente esecutiva, ha autorizzato lo scambio di appartamento, previa contestuale riconsegna di quello attualmente occupato in v. Donatello, 3 a quello di v. Margherita 4/2 – 8superficie convenzionale mq. 97,46) al canone mensile di Lit. 111.865.- + L. 10.000.- per acconto oneri accessori (tot. L. 121.865.- mensuili) salvo l’esecutività dell’atto succitato.
…………omssis————–
La si invita a voler, pertanto, prendere possesso dell’alloggio, accordandosi direttamente con la dipendente Ripartizione Lavori Pubblici nella persona del geom. Franco Lucchese, per la restituzione delle chiavi di v. Donatello, 3 e l’affido di quelle di via Margherita, 4/2 nonché la stesura dei relativi Verbali (n.d.r. Verbale di Restituzione delle chiavi dell’alloggio di Via Donatello 3 e Verbale di Consegna delle chiavi dell’alloggio di via Margherita n. 4/2)
SEGUIRANNO ULTERIORI COMUNICAZIONI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E PER IL VERSAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL CANONE (*)
f.to Il Presidente
Alla Ripartizione Lavori Pubblici
Il verbale redatto in tutte le sue voci dovrà pervenire all’ UFFICO CONTRATTI entro il giorno successivo alla consegna dell’alloggio per la comunicazione alla Questura dei relativa dati
f.to. Il Segetario Generale
(*) nessuna COMINICAZIONE ULTERIORE per “la stipula del contratto di locazione” è pervenuta agli inquilini che conseguentemente non hanno mai “sottoscritto nessun contratto di locazione” come pre previsto dallart. 3 del Regolamento del 1978 ancora in vigore.

Si fa qui presente – per opportuna conoscenza – che sono stati presentati altresì i sottocitati due Esposti
I° esposto
*Al PRCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
in data 30.04.2015 con oggetto: presunta irregolarità (sic) nella gestione del patrimonio provinciale relativo agli stabili di via Donatello/V.le Raffaello Sanzio – e di via Margherita di proprietà della Provincia di Trieste
in data 13.11.2015 con oggetto: istanza depositata in data 30.04.2015 su presunte irregolarità nella gestione del patrimonio di proprietà della Provincia di Trieste
– ATTI INTERNI pervenuti in data 04.08.2015 con “pareri tecnici” della Provincia i Trieste sul contenzioso in atto con gli inquilini dipendenti di alloggi provinciali, dove si evidenziava a pag. 2:
ATTESO – che in data 04 AGOSTO 2015 sono pervenuti al “Comitato degli assegnatari degli alloggi di via Margherita, via Donatello/V.le R. Sanzio i documenti- qui allegati – intestati Provincia di Trieste – a firma illeggibile – riguardanti – pareri tecnici – conseguenti AL RIGETTO da parte del TAR di Trieste del ricorso intrapreso dagli inquilini degli stabili provinciali contro la deliberazione n. 73/2010 della Provincia di Trieste avente per oggetto: “Approvazione del pino delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 del DL 112/2008 per il triennio 2011-2013”
I° documento
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Alloggi di via Margherita, PROPRIETÀ della cooperativa edilizia fra dipendenti provinciali per assegnazione fattane dal cessato Governo militare alleato in anni 1949 e 1950: alloggi dei quali (deliberazione n. 73/2010)
Alcuni locati dalla Cooperativa che li possiede ovvero DALLA AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CHE LI GESTISCE ( n.d.r. per conto della Cooperativa) ai signori Albino germani più altri
Altri già locati, con le medesime modalità, a Buiani Silvana più ALTRI MA SUCCESSIVAMENTE RICONSEGNATI, DAGLI STESSI ASSEGNATARI O LORO AVENTI CAUSA ALL’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE.
Di questi ultimi alloggi, compresi nel piano di valorizzazione immobiliare, è stata disposta l’alienazione con la sopra citata deliberazione consiliare n° 73/2010 e da quel che si comprende solo di questi l’Amministrazione provinciale ha programmato la vendita:
AVVERSO TALE PROVVEDIMENTO GLI INQUILINI, O EX INQUILINI DI CUI SOPRA, O LORO AVENTI CAUSA, HANNO PROPOSTO RICORSO AL TAR
II° documento
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Alloggi di via Donatello- via Sanzio
Donati dalla Fondazione “Galatti” con vincolo di destinazione perpetua e quindi non vendibili
ESPOSTI ANCORA IN CORSO D’INDAGINE PRESSO LA CORTE DEI CONTI
II° esposto
*AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trieste
DENUNCIA/QUERELA
Nei confronti di chiunque si sia reso responsabile del delitto di abuso di ufficio, di cui all’art. 323 c.p. e di ogni altra fattispecie di reato che la S.V. intenda ravvisare nei fatti appresso narrati

Si evidenzia che su “GOOGLE” alla voce provincia di Trieste case g.m.a. – che a fin qui totalizzato 6800 contatti : è disponibile tutta la documentazione relativa al contenzioso inquilini provinciali/Provincia di Trieste

allegato: elenco n. 21 documenti
Il Presidente del Comitato Inquilini
……..Bruno

NON si possono negare i documenti e la volontà e verità che scaturisce dalla lettura dei DOCUMENTI VERI che dimostra cosa è stata la scelta e decisione dei Governi legittimi dell’epoca dal 1947 in poi.

Gli inquilini sono convinti che il loro reclamo si basa su dati certi e confidano nella soluzione finale equa per far valere il principio dei diritti acquisiti con CONTRATTI firmati da Istituzioni legittime che non si possono cancellare con le dimenticanze, oblìo e altre tecniche di non applicare quanto in precedenza stabilito.

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Pubblicato da blogstelle

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